Regolamento (UE) 2025/2289
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce i modelli standard con cui gli Stati membri devono trasmettere i dati annuali sui rifiuti di batterie, sulla raccolta, sull’efficienza di riciclaggio e sul recupero dei materiali. Introduce anche un formato uniforme per la relazione di controllo della qualità, così da rendere confrontabili i dati tra Stati membri e consentire alla Commissione le verifiche previste dal regolamento (UE) 2023/1542. Gli allegati dettagliano in modo analitico le tabelle, le frazioni e i materiali da indicare, distinguendo per categoria di batteria e per composizione chimica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che stabilisce i formati di comunicazione, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie ai fini del regolamento (UE) 2023/1542.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono utilizzare i formati e le modalità tecniche stabiliti per comunicare alla Commissione i dati annuali previsti dall’articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1542 sui rifiuti di batterie. Riguarda tutte le categorie di batterie di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, con differenziazione per composizione chimica; include inoltre la relazione di controllo della qualità e la comunicazione elettronica dei dati. Si applica nel SEE; è esclusa ogni disciplina sostanziale nuova sui target, perché il regolamento attua solo gli obblighi informativi e di calcolo già previsti dal regolamento quadro.
Formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti di batterie
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 attua l’articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1542, fissando modelli uniformi per la comunicazione dei dati annuali sui rifiuti di batterie, sull’efficienza di riciclaggio e sul recupero dei materiali. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire dati confrontabili e sufficientemente dettagliati per il monitoraggio degli obiettivi minimi di raccolta e degli obiettivi di riciclaggio e recupero, nonché per consentire alla Commissione eventuali revisioni future degli allegati del regolamento quadro alla luce dell’evoluzione del mercato e delle tecnologie.
Ambito di applicazione
Gli Stati membri devono usare i formati previsti negli allegati del regolamento per trasmettere i dati relativi alle categorie di batterie previste dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542. La comunicazione deve avvenire separatamente per categoria e per composizione chimica, così da distinguere correttamente i diversi flussi di batterie e rifiuti. Il regolamento copre anche la relazione di controllo della qualità e richiede trasmissione elettronica dei dati tramite una norma di interscambio definita dalla Commissione.
Dati da comunicare ex articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1542
Per gli obblighi di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri utilizzano il formato dell’allegato I, tabelle 1-5. Tali tabelle riguardano:
- batterie portatili;
- batterie per mezzi di trasporto leggeri;
- batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione;
- batterie industriali;
- batterie per veicoli elettrici.
Per ciascuna categoria vanno indicati, in tonnellate, i quantitativi messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro, i quantitativi totali di rifiuti raccolti, gli eventuali quantitativi esportati in paesi terzi per riciclaggio, preparazione per il riciclaggio, preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione, nonché il tasso di raccolta. Le tabelle prevedono anche una scomposizione per composizione chimica, come batterie al litio, al piombo-acido, al nichel-cadmio, al nichel e altre tipologie da specificare.
Per l’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), si utilizza invece il formato dell’allegato I, tabelle 6 e 7, relativo a:
- tasso di efficienza di riciclaggio per composizione chimica delle batterie;
- tasso di recupero dei materiali per materiale.
Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali
Il regolamento richiede agli Stati membri di comunicare i dati sulle frazioni iniziali e sulle frazioni derivate utilizzando il formato dell’allegato II. Le tabelle sono articolate per tipo di batteria e per composizione/materiale:
- batterie al piombo-acido;
- batterie al litio;
- batterie al nichel-cadmio;
- altri rifiuti di batterie.
Per ciascuna tabella devono essere indicati il peso totale nell’anno di riferimento, le frazioni iniziali conteggiate come input del processo di riciclaggio e le frazioni derivate conteggiate come output, includendo anche quelle generate in altri Stati membri o in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542. I materiali rilevanti comprendono, tra gli altri, cobalto, rame, piombo, litio, nichel, manganese, alluminio, acciaio, plastica e specifici elettroliti, oltre ad ossigeno, carbonio, ferro, fosforo, cloro e zolfo per alcune categorie.
Relazione di controllo della qualità
L’allegato III disciplina il contenuto della relazione QC che deve accompagnare i dati annuali. La relazione deve contenere informazioni generali sullo Stato membro, sull’organismo che presenta i dati, sul referente, sull’anno di riferimento, sulla data di consegna e su eventuali richieste di riservatezza. Deve inoltre spiegare:
- le fonti dei dati e il processo di convalida;
- come sono escluse dal calcolo le batterie che lasciano il territorio prima della vendita al consumatore finale;
- come si distingue correttamente tra le diverse categorie e composizioni chimiche;
- come vengono monitorati i flussi esportati o trattati all’estero;
- come vengono aggregati i dati per calcolare i tassi nazionali di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali.
La relazione richiede inoltre una valutazione della qualità, accuratezza e affidabilità dei dati, delle lacune informative, delle difficoltà nel reperimento dei dati da altri Stati membri o paesi terzi e delle eventuali discontinuità temporali o variazioni significative rispetto agli anni precedenti. È prevista anche una sezione sulla plausibilità, con domande mirate su valori potenzialmente anomali, come tassi di raccolta superiori alle soglie di riferimento o efficienze di riciclaggio oltre i limiti indicati.
Considerazioni tecniche e ratio normativa
Nei considerando, la Commissione evidenzia che i dati devono essere confrontabili e sufficientemente completi per consentire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero. Viene anche sottolineata l’utilità di informazioni aggiuntive sulla composizione chimica e sui materiali recuperabili, così da valutare eventuali future revisioni dell’allegato XII del regolamento (UE) 2023/1542 alla luce dell’evoluzione tecnologica e del mercato, in particolare per cobalto, rame, piombo, litio e nichel.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato di comunicazione dei dati annuali
L’articolo 1, paragrafi 1, 3, 4 e 5, impone agli Stati membri di utilizzare i formati degli allegati I e II per comunicare i dati di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1542. I dati devono essere presentati separatamente per ciascuna categoria di batterie e differenziati per composizione chimica; per l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali occorre seguire rispettivamente gli obiettivi dell’allegato XII, parti B e C, del regolamento quadro. È inoltre richiesta la comunicazione delle frazioni iniziali e derivate per il calcolo degli indicatori.
Relazione di controllo della qualità
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, gli Stati membri devono presentare una relazione di controllo della qualità conformemente al formato dell’allegato III, in attuazione dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542. L’allegato III richiede informazioni generali, descrizione delle fonti dati, dei processi di validazione, della completezza, delle criticità e della plausibilità dei dati.
Trasmissione elettronica e norma di interscambio
L’articolo 1, paragrafo 7, prevede che i dati di cui ai paragrafi 1-4 e 6 siano trasmessi in formato elettronico mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione; i dati di cui al paragrafo 5 sono anch’essi comunicati in formato elettronico alla Commissione.
Struttura dei dati richiesti negli allegati I e II
L’allegato I specifica i dati da comunicare per batterie portatili, per mezzi di trasporto leggeri, per batterie per l’avviamento/l’illuminazione/accensione, industriali e per veicoli elettrici, indicando quantità immesse sul mercato, raccolte, esportate e tassi di raccolta. L’allegato II dettaglia invece le tabelle per calcolare efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali per batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e altri rifiuti di batterie, con distinzione tra frazioni iniziali e frazioni derivate e con riferimento a condizioni equivalenti per i paesi terzi ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.
Contenuto della relazione di controllo della qualità
L’allegato III disciplina in modo analitico il contenuto della relazione QC: dati sull’organo che presenta la relazione, eventuali richieste di riservatezza, descrizione delle esclusioni e delle fonti, modalità di monitoraggio dei flussi, trattamento dei dati esportati o trattati all’estero, aggregazione per il calcolo dei tassi, qualità e convalida dei dati, completezza del sistema informativo, plausibilità dei valori e spiegazione di scostamenti rispetto agli anni precedenti.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2288
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2295
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2339
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2340
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2341
- Regolamento · 13 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2342
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →