Direttiva 2004/58
Direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/58/CE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I sei sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. L'iscrizione deriva dall'esito positivo della valutazione effettuata ai sensi della procedura comunitaria di esame delle sostanze attive e consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti contenenti tali sostanze nel rispetto delle condizioni della direttiva 91/414/CEE. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni esistenti entro termini precisi e stabilisce il termine di trasposizione e la data di applicazione delle misure nazionali.
Modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynyl e phenmedipham, nell'ambito della direttiva 91/414/CEE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Vincola gli Stati membri quanto al recepimento delle modifiche normative e al riesame delle autorizzazioni esistenti; il testo è rilevante ai fini del SEE. Restano rilevanti le autorizzazioni già concesse e quelle da riesaminare, sia per sostanze singole sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte.
Direttiva 2004/58/CE – iscrizione di nuove sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2004/58/CE della Commissione interviene sulla disciplina dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell'allegato I sei sostanze attive: alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynyl e phenmedipham. Il provvedimento si fonda sugli esiti positivi della valutazione effettuata secondo la procedura di riesame prevista dal diritto UE, che ha riguardato la salute umana e l'ambiente per i diversi usi proposti.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama il quadro regolatorio del regolamento (CEE) n. 3600/92 e il ruolo degli Stati membri relatori designati dal regolamento (CE) n. 933/94. I rapporti di valutazione e il successivo riesame in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali hanno condotto alla conclusione, il 13 febbraio 2004, che non sussistevano questioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante. La direttiva mira quindi a consentire, in linea generale, l'autorizzazione in tutti gli Stati membri dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, purché rispettino i requisiti della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione delle sostanze attive
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto riportato nell'allegato della direttiva 2004/58/CE. L'effetto giuridico è l'ingresso delle sei sostanze attive nel sistema di valutazione positiva della direttiva quadro, presupposto per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare, entro il 31 agosto 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1º settembre 2005;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva o accompagnarle da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, in conformità alla natura propria delle direttive.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a riesaminare le autorizzazioni di ciascun prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze iscritte, per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 agosto 2005. Il riesame deve essere coordinato dagli Stati membri relatori designati per le sostanze interessate, così da assicurare una cooperazione tra Stati membri.
Riesame dei prodotti secondo i principi uniformi
L'articolo 3, paragrafo 2, introduce un secondo livello di controllo per i prodotti autorizzati contenenti le sostanze attive iscritte:
- il riesame deve essere svolto alla luce dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE;
- il fascicolo del prodotto deve essere conforme ai requisiti dell'allegato III della stessa direttiva;
- il riesame serve a verificare la conformità alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
Sulla base dell'esito del riesame, gli Stati membri devono:
- per i prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza attiva, modificare o revocare, se necessario, l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2009;
- per i prodotti contenenti tali sostanze in combinazione con altre sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2005, modificare o revocare, se necessario, l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2009 oppure entro il termine più ampio previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva al 1º marzo 2005. L'articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico, il punto centrale è la necessità di verificare se i prodotti fitosanitari commercializzati o distribuiti contengano una delle sostanze iscritte e in quale combinazione. L'iscrizione nell'allegato I non equivale a un'automatica conferma delle autorizzazioni esistenti: queste devono essere riesaminate e, se del caso, adeguate o revocate secondo i termini fissati dalla direttiva e dalla normativa nazionale di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva 2004/58/CE. L'effetto sostanziale è l'inclusione di alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynyl e phenmedipham tra le sostanze attive ammissibili ai fini dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, alla luce delle valutazioni positive richiamate nei considerando.
Termine di recepimento e applicazione nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 agosto 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1º settembre 2005. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
L'articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a riesaminare l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente le sostanze iscritte, per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 agosto 2005. I rispettivi Stati membri relatori devono coordinare la cooperazione tra Stati membri nel riesame.
Riesame secondo i principi uniformi e termini più lunghi
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede un ulteriore riesame di ogni prodotto autorizzato contenente le sostanze iscritte, da effettuarsi alla luce dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Per i prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza attiva, eventuali modifiche o revoche devono intervenire entro il 28 febbraio 2009. Per i prodotti contenenti tali sostanze in combinazione con altre sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2005, il termine è il 28 febbraio 2009 oppure, se più ampio, il termine previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º marzo 2005. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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