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direttiva

Direttiva 2004/60

Direttiva 2004/60/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinoxifen (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce il quinoxifen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, riconoscendo che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza possono, in generale, soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche: uso autorizzabile solo come fungicida, attenzione particolare agli organismi acquatici e, se necessario, misure di mitigazione e monitoraggio nelle zone vulnerabili. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 febbraio 2005 e applicarla dal 1° marzo 2005, riesaminando le autorizzazioni esistenti secondo scadenze distinte per l’adeguamento delle autorizzazioni temporanee e dei prodotti contenenti quinoxifen.

Modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo la sostanza attiva quinoxifen nell’allegato I, con condizioni specifiche per l’uso come fungicida e per la tutela degli organismi acquatici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxifen. Incide sulla procedura di autorizzazione, riesame, modifica o revoca delle autorizzazioni di tali prodotti ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Il testo è rilevante anche ai fini dello SEE. L’iscrizione riguarda le utilizzazioni autorizzabili come fungicida, secondo le condizioni dell’allegato I modificato.

Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione del quinoxifen

La direttiva 2004/60/CE della Commissione inserisce la sostanza attiva quinoxifen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che la contengano, nei limiti e alle condizioni stabilite. L’atto si fonda sul procedimento di valutazione previsto dalla direttiva 91/414/CEE e tiene conto del rapporto di riesame della Commissione del 28 novembre 2003, nonché delle osservazioni del comitato scientifico per le piante in merito ai possibili impatti ambientali.

Contesto e valutazione scientifica

La domanda di iscrizione del quinoxifen è stata presentata il 1° agosto 1995 dal Regno Unito. Il fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 96/457/CE e la valutazione è stata svolta ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Nel corso del processo sono stati esaminati gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente; il comitato scientifico per le piante aveva espresso rilievi sulla consistenza degli studi relativi alla degradazione della materia organica e sul possibile trasporto atmosferico della sostanza. Un successivo studio in campo, ripetuto con protocollo più raffinato, non ha rilevato effetti del quinoxifen sulla decomposizione della materia organica.

Iscrizione nell’allegato I e condizioni d’uso

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo il quinoxifen con iscrizione efficace dal 1° settembre 2004 e con scadenza al 31 agosto 2014. L’allegato riporta i dati identificativi della sostanza: nome comune Quinoxifen, numero CAS 124495-18-7, numero CIPAC 566, denominazione IUPAC "5,7-dicloro-4 (p-fluorofenoxi) quinolina" e purezza pari a 970 g/kg.

La misura è però accompagnata da limiti sostanziali: sono autorizzabili solo utilizzazioni come fungicida. Inoltre, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del quinoxifen, in particolare delle appendici I e II del rapporto del 28 novembre 2003. È richiesta particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; ove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione del rischio e programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 28 febbraio 2005 e applicarle dal 1° marzo 2005. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004.

Riesame delle autorizzazioni nazionali

L’articolo 3 impone un duplice livello di verifica delle autorizzazioni esistenti:

  • ogni prodotto fitosanitario contenente quinoxifen deve essere riesaminato per accertare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, l’autorizzazione va modificata o revocata entro il 28 febbraio 2005;
  • ogni prodotto autorizzato contenente quinoxifen come unica sostanza attiva oppure come una delle sostanze attive iscritte nell’allegato I alla data del 31 agosto 2004 deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III; in esito, gli Stati membri devono verificare la conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro e non oltre il 28 febbraio 2006.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per i professionisti italiani, la direttiva comporta la necessità di verificare la coerenza delle autorizzazioni nazionali per i prodotti a base di quinoxifen con i requisiti europei, considerati sia i profili sostanziali di sicurezza sia i vincoli ambientali specifici. L’atto non disciplina direttamente il mercato italiano, ma impone un risultato da conseguire tramite recepimento e riesame amministrativo delle autorizzazioni, con scadenze vincolanti e margini nazionali limitati alla scelta delle modalità attuative.

Disposizioni principali

Iscrizione del quinoxifen nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l’inclusione del quinoxifen tra le sostanze attive ammesse. Nell’allegato è indicato il numero 83, la denominazione comune "Quinoxifen", i numeri CAS 124495-18-7 e CIPAC 566, la denominazione IUPAC "5,7-dicloro-4 (p-fluorofenoxi) quinolina", la purezza di 970 g/kg, la data di entrata in vigore dell’iscrizione (1° settembre 2004) e la scadenza dell’iscrizione (31 agosto 2014).

Condizioni specifiche di iscrizione

L’allegato stabilisce che possono essere autorizzate solo utilizzazioni come fungicida. Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE devono essere considerate le conclusioni del rapporto di riesame del quinoxifen, in particolare le appendici I e II del rapporto del 28 novembre 2003. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e, ove necessario, adottare misure di attenuazione dei rischi e avviare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili.

Motivazione scientifica dell’iscrizione

I considerando precisano che la sostanza è stata valutata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, sulla base della domanda presentata dal Regno Unito il 1° agosto 1995. Il rapporto di riesame della Commissione si è concluso il 28 novembre 2003. Sono stati esaminati anche i rilievi del comitato scientifico per le piante sull’accumulo nel suolo e sul possibile impatto ambientale; una prova in campo sulla decomposizione della materia organica è stata ripetuta e non ha evidenziato effetti del quinoxifen.

Obblighi degli Stati membri sulle autorizzazioni

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente quinoxifen per verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 28 febbraio 2005. Il paragrafo 2 prevede un ulteriore riesame, sulla base dei principi uniformi dell’allegato VI e di un fascicolo conforme all’allegato III, per i prodotti autorizzati contenenti quinoxifen come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte nell’allegato I alla data del 31 agosto 2004; in esito a tale riesame gli Stati membri devono stabilire se il prodotto sia conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro e non oltre il 28 febbraio 2006.

Recepimento e decorrenza

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 28 febbraio 2005 e di applicarle dal 1° marzo 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004, ai sensi dell’articolo 4.

Destinatari e natura dell’atto

L’articolo 5 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva. Trattandosi di una direttiva, essa vincola quanto al risultato da raggiungere, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi per il recepimento nel diritto interno.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute ambientalesicurezza alimentare

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