Direttiva 2004/59
Direttiva 2004/59/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/59/CE della Commissione modifica la direttiva 90/642/CEE aggiornando i limiti massimi di residui di bromopropilato nei prodotti vegetali. Il provvedimento si fonda sulla valutazione del rischio per i consumatori e sulla necessità di tenere sotto controllo e adattare costantemente i livelli massimi di residui in base a nuove informazioni e usi autorizzati. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 24 ottobre 2004 e applicarle dal 25 ottobre 2004.
Modifica dei limiti massimi di residui di bromopropilato nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, chiamati a recepire e applicare le nuove quantità massime di residui di bromopropilato per i prodotti di origine vegetale rientranti nell'ambito della direttiva 90/642/CEE, in particolare ortofrutticoli e altri prodotti vegetali indicati nell'allegato II. Rileva anche per i prodotti alimentari commercializzabili nel mercato comunitario che possono contenere residui derivanti da usi autorizzati o da usi in paesi terzi. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito; la disciplina è limitata alla sostituzione dei valori MRL per il bromopropilato.
Modifica dei limiti massimi di residui di bromopropilato
La direttiva 2004/59/CE della Commissione interviene sulla direttiva 90/642/CEE, che disciplina le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale. L'obiettivo è aggiornare i limiti massimi di residui (MRL) del bromopropilato alla luce delle informazioni disponibili sulle sue utilizzazioni principali e della valutazione del rischio per i consumatori.
Finalità e presupposti della modifica
Il provvedimento si inserisce nel sistema di controllo continuo dei residui di antiparassitari, che possono essere modificati per tener conto di nuovi dati, nuove informazioni e nuove utilizzazioni. I considerando chiariscono che i limiti devono riflettere l'impiego minimo necessario dei prodotti fitosanitari e risultare compatibili con la protezione della salute umana, in particolare con riferimento all'assunzione alimentare.
La Commissione rileva inoltre che, per alcune sostanze non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il regolamento (CE) n. 2076/2002 consente a taluni Stati membri di mantenere fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Per il bromopropilato sono state notificate informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dei consumatori europei; sulla base di tali dati, la Commissione conclude che i nuovi limiti non comportano il superamento dell'assunzione giornaliera accettabile né della dose acuta di riferimento.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i residui di bromopropilato negli alimenti di origine vegetale rientranti nell'ambito della direttiva 90/642/CEE, in particolare quelli elencati nell'allegato II di tale direttiva. La modifica incide sia sui residui derivanti da usi autorizzati nell'Unione sia, in via di principio, su quelli connessi a utilizzazioni in paesi terzi che determinano la presenza di residui su prodotti commercializzabili nel mercato comunitario.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, dei limiti massimi di residui del bromopropilato con quelli riportati nell'allegato della direttiva 2004/59/CE. Il testo fornito non riporta la tabella, ma il meccanismo giuridico è quello dell'aggiornamento puntuale degli MRL tramite allegato.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L'articolo 2 contiene la disciplina di attuazione nazionale. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 24 ottobre 2004 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali misure al più tardi dal 25 ottobre 2004;
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza;
- includere nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite dallo Stato membro;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta il recepimento nel diritto interno e l'applicazione delle nuove quantità massime di residui.
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Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui
L'articolo 1 sostituisce, nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, le quantità massime di residui per il bromopropilato con quelle indicate nell'allegato della direttiva 2004/59/CE. L'allegato testuale fornito non contiene la tabella dei nuovi valori, ma la direttiva ne dispone la sostituzione integrale.
Obbligo di recepimento e applicazione
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 24 ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione obbligatoria non oltre il 25 ottobre 2004. È richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo nazionale e di una tavola di concordanza.
Richiamo alla direttiva nel diritto interno
Sempre l'articolo 2, paragrafo 1, prevede che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali di attuazione
L'articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
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