Direttiva 2004/57
Direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/57/CE della Commissione detta criteri di identificazione degli articoli pirotecnici e di talune munizioni ai fini dell'applicazione uniforme della direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi per uso civile. Essa chiarisce, mediante due allegati, quali articoli delle raccomandazioni ONU devono essere trattati come pirotecnici o munizioni e quali invece richiedono una qualificazione caso per caso come articoli pirotecnici o esplosivi. Gli Stati membri devono recepirla entro il 31 dicembre 2004 e applicarla dal 31 gennaio 2005.
Identificazione, ai fini della direttiva 93/15/CEE, degli articoli pirotecnici e di talune munizioni nelle raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, nonché degli articoli per i quali va accertata la prevalenza tra natura pirotecnica ed esplosiva.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto attua criteri di classificazione utilizzabili nell'applicazione della direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi per uso civile. Il suo oggetto è circoscritto agli articoli rientranti nella Classe 1 delle raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, con particolare riguardo agli articoli pirotecnici e a certe munizioni, nonché agli articoli a duplice funzione per i quali occorre stabilire se debbano essere qualificati come pirotecnici o esplosivi secondo la caratteristica predominante. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito, oltre al fatto che la direttiva opera come strumento di identificazione ai fini dell'applicazione della direttiva 93/15/CEE.
Direttiva 2004/57/CE sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva 93/15/CEE
La direttiva 2004/57/CE della Commissione interviene per garantire un'applicazione uniforme della direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi per uso civile. Il suo scopo è precisare, alla luce delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, quali articoli debbano essere considerati pirotecnici o munizioni e quali, invece, richiedano una classificazione caso per caso come articoli pirotecnici o esplosivi in base alla caratteristica predominante.
Contesto e finalità
La direttiva 93/15/CEE riguarda gli esplosivi e gli articoli considerati tali nelle raccomandazioni ONU rientranti nella Classe 1, ma esclude espressamente gli articoli pirotecnici. La presente direttiva nasce quindi per colmare una difficoltà applicativa: alcuni articoli della Classe 1 presentano una duplice funzione e possono essere utilizzati sia come esplosivi sia come articoli pirotecnici. Per assicurare coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione della disciplina europea, la Commissione adotta elenchi specifici negli allegati I e II.
Ambito di applicazione
La direttiva è rivolta agli Stati membri e opera come strumento di qualificazione tecnica/normativa ai fini dell'attuazione della direttiva 93/15/CEE. Riguarda gli articoli individuati nelle pertinenti raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, con particolare attenzione agli articoli considerati pirotecnici o munizioni e a quelli per i quali deve essere accertata la prevalenza tra natura pirotecnica ed esplosiva. Il testo non prevede ulteriori esclusioni o deroghe.
Articoli 1 e 2: criteri di identificazione
L'articolo 1 dispone che l'allegato I elenchi gli articoli che, nelle raccomandazioni ONU pertinenti, sono considerati pirotecnici o munizioni ai fini dell'applicazione del secondo e in parte del terzo trattino dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/15/CEE.
L'articolo 2 prevede che l'allegato II contenga gli articoli per i quali è necessario stabilire se debbano essere qualificati come pirotecnici o esplosivi, sempre ai fini dell'applicazione del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/15/CEE. Nei considerando la Commissione evidenzia che tali articoli vanno classificati secondo la loro caratteristica predominante.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento, pubblicazione e applicazione
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di:
- approvare e pubblicare entro il 31 dicembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- applicare tali disposizioni dal 31 gennaio 2005.
Lo stesso paragrafo stabilisce inoltre che gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta dello Stato membro.
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede infine un obbligo di notifica alla Commissione del testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Allegati
Gli allegati hanno funzione centrale nell'impianto della direttiva:
- l'allegato I elenca gli articoli considerati pirotecnici o munizioni;
- l'allegato II elenca gli articoli per i quali occorre una classificazione come articoli pirotecnici o esplosivi.
Il testo fornito non riporta il contenuto tabellare degli allegati, ma ne attribuisce chiaramente la funzione di supporto operativo alla classificazione richiesta dalla direttiva 93/15/CEE.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione di raccordo con la direttiva 93/15/CEE
L'articolo 1 stabilisce che, ai fini dell'applicazione del secondo e in parte del terzo trattino dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/15/CEE, l'allegato I elenca gli articoli che nelle pertinenti raccomandazioni delle Nazioni Unite sono considerati pirotecnici o munizioni.
Articoli a classificazione incerta tra pirotecnici ed esplosivi
L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'applicazione del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/15/CEE, l'allegato II elenca gli articoli per i quali è necessario stabilire se siano pirotecnici o esplosivi, in base alla loro caratteristica predominante.
Recepimento e applicazione
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo immediatamente alla Commissione il testo e una tabella di corrispondenza. Le disposizioni devono essere applicate dal 31 gennaio 2005. Al momento dell'adozione, esse devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Obbligo di informazione alla Commissione
L'articolo 3, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che gli Stati membri ne sono i destinatari.
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