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Sentenza

Sentenza n. 284/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 3697 del 25.11.2025 di aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. Consorzio Stabile S.A. Group - Noi Impianti S.c. a r.l. della gara Prov. n. 7/2025 indetta dalla Provincia di Frosinone per la conclusione di 4 accordi quadro per l'affidamento dell'appalto dei lavori di costruzione, conversione, riqualificazione, adeguamento e miglioramento di edifici scolastici in uso alla Provincia di Frosinone - 1 operatore per ciascuno lotto - durata di 4 (quattro) anni, Lotto 1 - CIG B7FDF1F209 - CUP I32B22000780002; - del verbale riservato a firma del Dirigente e R.P. della procedura di gara del 24.11.2025; - di ogni altro atto comunque connesso; E per la condanna dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della gara alla ditta deducente; Con conseguente declaratoria di inefficacia - del contratto eventualmente nelle more stipulato e subentro ex art. 122 c.p.a.; E con riserva - di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202501106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una gara per la conclusione di un accordo quadro quadriennale per lavori su edifici scolastici, nonché il verbale di scioglimento della riserva di ammissione del RTI aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 72,23 punti, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del costituendo RTI Consorzio Stabile S.A. Group - Noi Impianti S.c. a r.l., risultato primo con 72,36 punti. Ha dedotto la violazione dell'art. 68, comma 1, d.lgs. 36/2023 e dell'art. 18.1 del disciplinare, nonché dei principi del giusto procedimento e del buon andamento, lamentando eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'offerta economica del RTI costituendo avrebbe dovuto essere esclusa perché sottoscritta digitalmente soltanto dal legale rappresentante della mandataria e non anche dal mandante. Secondo la ricorrente, la sottoscrizione di tutti i futuri componenti del raggruppamento sarebbe necessaria affinché ciascun operatore esprima la propria volontà negoziale e l'omissione integrerebbe un vizio genetico dell'offerta, non sanabile neppure in assenza di un'espressa clausola escludente. Ha inoltre contestato la motivazione del verbale riservato del RUP, ritenendola errata e contraddittoria e fondata su un'applicazione non corretta del principio del risultato. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto inammissibile la memoria di replica del controinteressato, perché diretta a replicare a una memoria di replica della ricorrente e non a una precedente memoria, consentendo tuttavia alla difesa di esporre oralmente gli argomenti pertinenti. Nel merito ha respinto il ricorso. L'art. 18.1 del disciplinare, richiamando l'art. 68, comma 1, d.lgs. 36/2023, prescriveva la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori del RTI non ancora costituito. Tuttavia, la finalità della sottoscrizione congiunta è assicurare la riferibilità dell'offerta a ciascun componente. Nel caso concreto tale riferibilità risultava certa, nonostante la mancata sottoscrizione della sola offerta economica da parte del mandante: entrambi i componenti avevano sottoscritto la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica; la polizza fideiussoria era intestata a entrambi; la procedura si era svolta su piattaforma telematica, ulteriore elemento idoneo a garantire la provenienza e l'immodificabilità dell'offerta; inoltre, il disciplinare non prevedeva espressamente l'esclusione per tale omissione. Il vizio è stato quindi qualificato come mera irregolarità formale, inidonea a giustificare l'esclusione in assenza di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. Il giudice ha ritenuto logica, coerente e adeguatamente motivata la valutazione della stazione appaltante, conforme ai principi di strumentalità delle forme, raggiungimento dello scopo, risultato e favor partecipationis. Ha altresì rilevato che, dopo l'aggiudicazione, il RTI era stato regolarmente costituito e aveva stipulato il contratto, circostanza confermativa, seppure ex post, della riferibilità dell'offerta all'intera compagine. Il ricorso è stato integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Provincia e del controinteressato, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 1, d.lgs. 36/2023

    È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

    La sottoscrizione congiunta mira ad assicurare la riferibilità dell'offerta a tutti i componenti del RTI non ancora costituito. La mancata sottoscrizione da parte di uno di essi non determina automaticamente l'esclusione quando, in base al complesso degli elementi concreti, la riferibilità dell'offerta all'intera compagine risulti certa.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo 82/2005: (….) – nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo

    La clausola prescrive la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del RTI costituendo, ma, non prevedendo espressamente l'esclusione, non impone un automatismo espulsivo quando la provenienza e l'imputabilità dell'offerta siano comunque certe.

  • art. 59 d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa per la conclusione degli accordi quadro oggetto della procedura di gara.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, utilizzato per l'aggiudicazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non solo degli atti amministrativi ma anche delle dichiarazioni rese dai privati, allorquando siano esenti da vizi radicali della volontà

    È richiamato quale espressione della tendenza alla dequotazione dei vizi formali quando il vizio non incide sostanzialmente sul contenuto, sulla provenienza o sulla validità della manifestazione di volontà.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande rimaste assorbite dal rigetto dell'impugnazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale senza una specifica applicazione decisoria ulteriore.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito appalti.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di uno dei componenti di un RTI non ancora costituito non comporta automaticamente l'esclusione quando, alla luce del complesso degli atti e delle circostanze concrete, l'offerta risulti con certezza riferibile e imputabile all'intera compagine.
  • La prescrizione secondo cui l'offerta di un RTI costituendo deve essere sottoscritta da tutti i futuri componenti è funzionale ad assicurare la riferibilità della proposta negoziale a ciascun operatore, non a imporre un formalismo espulsivo svincolato dall'accertamento della provenienza sostanziale dell'offerta.
  • La certezza della riferibilità dell'offerta può essere desunta, tra gli altri elementi, dalla sottoscrizione congiunta della domanda di partecipazione e dell'offerta tecnica, dall'intestazione comune della garanzia provvisoria e dalle modalità di identificazione e tracciabilità proprie della piattaforma telematica.
  • L'esclusione per vizi di sottoscrizione è legittima soltanto quando l'irregolarità determini un'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; in mancanza di tale incertezza, prevalgono la strumentalità delle forme, il principio del risultato e il favor partecipationis.
  • La stazione appaltante deve motivare la decisione di non escludere l'offerta irregolare attraverso una valutazione concreta e coerente degli elementi idonei a dimostrarne la riferibilità all'intero raggruppamento; tale valutazione non è illegittima per il solo fatto che l'offerta non sia stata sottoscritta da tutti i componenti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieRaggruppamenti temporanei e consorzi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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