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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n. 12420259002718842000 recante l’importo di €.185.419,49#, limitatamente al ruolo AGEA, relativo all’anno 2007 e, quindi, per l’importo di €.183.108,14;

Giustizia amministrativa202500842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento relativa a un ruolo AGEA per prelievi supplementari sul latte, per l’importo di 183.108,14 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti creditori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento limitatamente al ruolo AGEA relativo all’anno 2007, deducendo cinque gruppi di censure. In primo luogo, ha lamentato il difetto di motivazione e la mancata allegazione della cartella di pagamento presupposta, nonché l’omessa indicazione della campagna lattiera di riferimento, con lesione del diritto di difesa. In secondo luogo, ha contestato la genericità del calcolo degli interessi moratori, per mancata indicazione dei tassi applicati e del dies a quo. In terzo luogo, ha eccepito la prescrizione del credito, prospettando termini quadriennale, quinquennale o decennale. In quarto luogo, ha contestato la legittimità della formazione del ruolo e dei prelievi alla luce della normativa dell’Unione europea, richiamando pronunce della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato sulla redistribuzione delle quote latte inutilizzate. In quinto luogo, ha dedotto difetto di istruttoria, eccesso di potere, difetto di motivazione ed errata quantificazione del debito, anche in relazione ai pagamenti già effettuati o alle compensazioni operate sui contributi della politica agricola comune. Nel corso del giudizio è emerso che la cartella di pagamento presupposta era stata tempestivamente impugnata dalla società, ma il relativo ricorso era stato integralmente respinto con sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, distinguendo tra censure inammissibili e censure infondate. Ha preliminarmente rilevato che l’intimazione di pagamento non è un atto impositivo, ma un atto volto a sollecitare il pagamento di un debito già determinato da atti presupposti. Poiché la cartella di pagamento era stata impugnata senza successo ed era quindi divenuta definitiva, l’intimazione poteva essere contestata soltanto per vizi propri. Sono state pertanto ritenute inammissibili le doglianze riguardanti l’an e il quantum della pretesa, la formazione del ruolo, il contrasto della normativa nazionale con quella unionale, i criteri di redistribuzione delle quote inutilizzate, la determinazione del prelievo e le eventuali compensazioni. La definitività della cartella impediva anche di avvalersi, in questa sede, delle pronunce della Corte di giustizia e di proporre una domanda di accertamento negativo sostanzialmente diretta a rimettere in discussione il debito consolidato. Quanto ai vizi propri dell’intimazione, il primo motivo è stato respinto perché l’atto indicava puntualmente la cartella presupposta, riportandone il codice identificativo e la data di notificazione; tali elementi erano sufficienti, anche perché la società aveva già conosciuto e impugnato la cartella. Il secondo motivo è stato respinto perché gli interessi moratori erano determinati secondo criteri normativi vincolati, con richiamo all’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 e ai tassi stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Il debitore avrebbe dovuto contestare concretamente il calcolo mediante un proprio conteggio, non limitarsi a dedurre l’insufficienza della motivazione. Il terzo motivo è stato respinto perché tra la notificazione della cartella, avvenuta nell’ottobre 2011, e la notificazione dell’intimazione, avvenuta il 14 marzo 2025, non era maturato il termine quinquennale per gli interessi né quello decennale per il capitale; inoltre, la pendenza del giudizio sulla cartella aveva prodotto effetti interruttivi-sospensivi della prescrizione. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni e delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Gli interessi di mora sono dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento indicato nella cartella e sono calcolati al tasso stabilito annualmente con decreto ministeriale; la quantificazione costituisce attività vincolata secondo criteri normativi.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Il concessionario della riscossione, ricevuto il ruolo, deve notificare la cartella di pagamento invitando il debitore a versare quanto dovuto entro sessanta giorni.

  • d.P.R. 672/1973, art. 30

    Richiamato nell’intimazione quale fondamento dell’obbligo di pagamento degli interessi di mora.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento o altro atto presupposto che determina il debito è divenuto definitivo per mancata o infruttuosa impugnazione, la successiva intimazione di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri e non per questioni relative all’an, al quantum o alla legittimità dell’atto presupposto.
  • La definitività dell’atto presupposto preclude anche la riproposizione delle medesime contestazioni sotto forma di domanda di accertamento negativo della debenza, quando tale domanda sia sostanzialmente diretta a ottenere l’annullamento o la disapplicazione della pretesa ormai consolidata.
  • Un’intimazione di pagamento soddisfa l’esigenza di conoscibilità dell’atto presupposto quando identifica la cartella mediante i relativi estremi essenziali, quali il codice identificativo e la data di notificazione, soprattutto se il debitore ha già conosciuto e impugnato tempestivamente la cartella.
  • La contestazione della quantificazione degli interessi moratori non può limitarsi a denunciare genericità o difetto di motivazione: il debitore deve indicare concretamente l’errore di calcolo e fornire, ove possibile, un conteggio alternativo fondato su un importo inferiore.
  • Tra la notificazione della cartella di pagamento e la successiva intimazione non matura la prescrizione quando il termine applicabile non sia decorso e, comunque, la pendenza del giudizio di impugnazione dell’atto presupposto produca effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimento

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