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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05327/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una prestatrice che sosteneva di aver svolto, dal 18 gennaio 2016 al 30 ottobre 2017, attività di vendita di carte di credito presso una sede ferroviaria e sui treni, prima con contratto di promoter per prestazioni occasionali e poi con contratto di agenzia, chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata la subordinazione per mancanza di elementi univoci circa potere gerarchico, direttivo o disciplinare, orario vincolato, obbligo di giustificare le assenze e pagamento di una retribuzione periodica, essendo invece il compenso correlato al numero di carte collocate e fatturato dalla prestatrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 116 c.p.c., 2094 c.c. e 36 Cost., lamentando che la corte territoriale avesse esaminato le prove in modo atomistico e non unitario, trascurando e-mail, lettera di risoluzione e testimonianze da cui sarebbero emersi poteri datoriali e vincoli di orario; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2094 e 2099 c.c. e 36 Cost., sostenendo che, anche in presenza di subordinazione attenuata, dovevano valorizzarsi globalmente indici sussidiari quali la disponibilità stabile alle istruzioni, l'inserimento nell'organizzazione aziendale e la qualificazione sostanziale dell'attività svolta, nonché l'erronea esclusione dei conteggi economici prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di vizio motivazionale per la presenza di una "doppia conforme" e perché il ricorso non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, come richiesto dall'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. Ha inoltre escluso la configurabilità della violazione di legge, osservando che le doglianze tendevano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, attività insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, qui comunque non deducibile. La Corte ha ribadito che la qualificazione del rapporto deve fondarsi sul concreto svolgimento della prestazione e che la subordinazione si desume da una valutazione complessiva di indici fattuali, ma ha ritenuto che la corte d'appello avesse applicato correttamente tali principi e avesse effettuato un accertamento di fatto adeguatamente motivato in senso sfavorevole alla lavoratrice. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sul suo uso è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se si deduce un vero errore nell'apprezzamento legale della prova, non una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2094 c.c.

    Il rapporto di lavoro subordinato si identifica per la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; in mancanza di evidenza immediata, la subordinazione può essere desunta da indici complementari valutati globalmente.

  • art. 2099 c.c.

    La censura che richiama la norma sulla retribuzione non può essere utilizzata per trasformare in violazione di legge una contestazione sulla qualificazione fattuale del rapporto e sulle modalità concrete di compenso.

  • art. 36 Cost.

    La deduzione costituzionale non scardina l'accertamento di fatto compiuto sulla natura autonoma o subordinata del rapporto, se il giudice di merito ha correttamente valutato gli elementi della prestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ammesso nei limiti rigorosi attualmente previsti e, in presenza di doppia conforme, richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nella doppia conforme il ricorrente che lamenta omesso esame di fatti decisivi deve indicare le differenti rationes facti delle due decisioni di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta nel procedimento camerale previsto per il ricorso in cassazione, con motivazione riservata ai sensi della norma.

  • art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

    Il collegio ha riservato la motivazione all'esito della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto di lavoro non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dal concreto svolgimento della prestazione e dalla effettiva sussistenza della subordinazione.
  • La subordinazione richiede la soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; quando tale elemento non sia direttamente percepibile, il giudice deve ricostruirlo mediante una valutazione complessiva di indici sussidiari e complementari, nessuno dei quali isolatamente decisivo.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la mera valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio di motivazione.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le specifiche differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per censurare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una diversa qualificazione fattuale del rapporto, quando il giudice abbia applicato correttamente i criteri astratti della subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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