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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40679/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., deducendo violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione. In particolare: a) il Tribunale non avrebbe valutato la continuazione rispetto alla sentenza indicata sub VII che comprendeva anche il reato di contrabbando; b) non ha pronunciato l'eliminazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. per episodi relativi all'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" alla luce della sentenza n.25/2019 della Corte costituzionale; c) sostiene che la condanna per associazione mafiosa costituisce il contesto unitario in cui sarebbero stati progettati i reati successivi, sicché sarebbe dovuta essere riconosciuta la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha confermato che, in generale, il Tribunale ha applicato correttamente i principi sulla continuazione (rigorosa verifica della programmazione dei reati, non bastano solo omogeneità e contiguità), e ha respinto le censure generiche. Tuttavia ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Bari con rinvio limitatamente a tre profili: 1) omissione di valutazione della continuazione con riguardo al reato di contrabbando ritenuto nella sentenza del 9 aprile 2001; 2) mancata valutazione dell'incidenza della sentenza n.25/2019 della Corte costituzionale sugli episodi qualificati come violazioni dell'obbligo di vivere onestamente (art.75 d.lgs. n.159/2011) e sulla conseguente eliminazione delle porzioni di pena illegali; 3) travisamento della data di commissione del reato di evasione (erroneamente indicata dal Tribunale), con conseguente necessità di riesame. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il procedimento è rinviato al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sui punti indicati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Strumento processuale per l'incidente di esecuzione finalizzato, tra l'altro, al riconoscimento della continuazione; richiede, anche in sede di esecuzione, una verifica approfondita e rigorosa della esistenza di un disegno criminoso unitario, analoga a quella svolta in cognizione.

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda l'aumento di pena per delitti della stessa indole; il giudice dell'esecuzione deve valutare se e in quale misura tale aumento sia applicabile o debba essere eliminato alla luce di successivi interventi di incostituzionalità o di diversa qualificazione delle condotte.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Nell'ambito della continuazione tra partecipazione a associazione mafiosa e reati-fine, la giurisprudenza richiede che i reati-fine siano stati programmati già al momento dell'ingresso del soggetto nel sodalizio (o, secondo altro orientamento, alla costituzione dell'associazione); non è ammesso un automatismo: la mera appartenenza non basta senza prova della deliberazione originaria.

  • art. 75 d.lgs. n.159/2011

    Norma richiamata con riferimento a violazioni dell'obbligo di vivere onestamente; la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale n.25/2019 può incidere sulla legalità di porzioni di pena relative a tali episodi e deve essere esaminata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 73 d.P.R. n.309/1990

    Norma sul traffico illecito di stupefacenti; nella fattispecie la Corte ha rilevato l'assenza di collegamento probatorio tra tale reato e l'associazione mafiosa contestata, giustificando l'esclusione della continuazione per quella condotta.

  • Sentenza Corte costituzionale n.25/2019

    Intervento costituzionale che ha effetti retroattivi su alcune qualificazioni di reati o su profili sanzionatori collegati a 'vivere onestamente', rendendo necessario il controllo del giudice dell'esecuzione per eliminare porzioni di pena divenute illegali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede prova specifica e motivata che i reati successivi fossero programmati al momento dell'entrata nel sodalizio o, comunque, già nella deliberazione originaria: omogeneità e contiguità sono indici utili ma non conclusivi.
  • In sede di esecuzione il giudice deve procedere a un esame puntuale per ciascuna sentenza: omissioni motivazionali riguardo singoli reati (es. contrabbando) giustificano annullamento e rinvio.
  • Le pronunce di incostituzionalità (es. Corte cost. n.25/2019) che incidono sulla configurazione o sulla pena per specifiche condotte impongono l'operatività del giudice dell'esecuzione per eliminare le porzioni di pena divenute illegali.
  • Errori od omissioni nella ricostruzione temporale dei fatti (date di commissione) possono alterare la valutazione della sovrapposizione temporale con l'operatività di un'associazione e devono essere corretti in sede di rinvio.
  • La decisione sull'esistenza di un disegno criminoso unitario è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente, illogica o travisa i fatti; viceversa la valutazione di merito è insindacabile.

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