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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5410 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale deducendo, da un lato, la violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, perché il ricorso originario non era stato consegnato o spedito in copia all'Ufficio tributario entro il termine previsto; dall'altro, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul medesimo punto. La mancata trasmissione della copia all'Ufficio impediva la valida instaurazione del contraddittorio e rendeva il ricorso originario inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, entro il termine perentorio di sessanta giorni il contribuente deve sia depositare o spedire l'originale alla segreteria della Commissione tributaria, sia consegnare o spedire una copia all'Ufficio tributario competente. La seconda formalità è necessaria per consentire all'Ufficio di partecipare al giudizio e la sua omissione determina una nullità relativa alla valida costituzione del rapporto processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, come sostituito dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8

    Per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria è richiesta non solo la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'ufficio tributario competente.

    La norma impone due adempimenti distinti entro il termine perentorio di sessanta giorni: il deposito dell'originale presso la Commissione tributaria e la trasmissione di una copia all'Ufficio. L'omissione della seconda formalità compromette la valida costituzione del rapporto processuale e comporta l'inammissibilità del ricorso originario.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per contestare l'erronea applicazione della disciplina processuale tributaria da parte dei giudici di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    È stato dedotto perché la Commissione Tributaria Centrale non aveva esaminato né motivato l'eccezione relativa alla mancata consegna all'Ufficio della copia del ricorso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti tributari soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il ricorso deve essere notificato o trasmesso correttamente sia all'organo giudicante sia all'Ufficio tributario competente, rispettando il termine perentorio previsto.
  • La consegna della copia all'Amministrazione non è una formalità meramente burocratica: serve a instaurare validamente il contraddittorio e a consentire all'Ufficio di difendersi.
  • La mancata notificazione o trasmissione della copia all'Ufficio entro il termine può determinare l'inammissibilità del ricorso, anche se l'originale è stato depositato tempestivamente presso la Commissione tributaria.
  • Il difetto derivante dall'omessa consegna della copia può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché incide sulla valida costituzione del rapporto processuale.
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare la prova della tempestiva trasmissione sia all'organo giudicante sia all'Amministrazione, verificando la disciplina processuale vigente al momento della proposizione del ricorso.

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