Sentenza n. 12049/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12.12.2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6.9.2019, portante “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6.9.2019, portante “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; (viii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; (ix) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (x) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 333 del 19.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; (xi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5.9.2019, portante “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xiii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5.9.2019, portante “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; (xiv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xv) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0645107 del 13.8.2019, portante “la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xvi) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019, con la quale sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dell'anzidetta ricognizione”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionale di certificazione del superamento del tetto di spesa e di determinazione della quota di ripiano dovuta per il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, a seguito della trasposizione dal ricorso straordinario, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la determinazione della Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022 e gli atti presupposti, contestando il meccanismo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. I primi quattro motivi hanno dedotto vizi propri degli atti: difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione nella tardiva individuazione dei tetti regionali; illegittima applicazione retroattiva del tetto e lesione del legittimo affidamento; indeterminatezza, insufficienza ed erroneità delle linee guida; alterazione della certezza delle regole delle gare e dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura. Sono state inoltre contestate l'uniforme fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, la mancata considerazione delle peculiarità regionali e della mobilità sanitaria, l'inclusione dell'IVA e dei servizi accessori nel fatturato e l'assenza di criteri sufficientemente determinati per il calcolo della spesa. Il quinto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata della disciplina per contrasto con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea, in particolare con i principi di libertà d'impresa, legittimo affidamento e tutela della concorrenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, richiamando la sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. e i propri precedenti conformi sul payback dei dispositivi medici. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali ed eurounitarie alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e contributo solidaristico, escludendo la violazione della libertà d'impresa, della riserva di legge e dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Le imprese conoscevano sin dal 2015 l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano, sicché la successiva determinazione dei tetti regionali e l'attuazione del meccanismo non hanno introdotto un obbligo sostanzialmente nuovo. La fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% non ha leso l'interesse della ricorrente, poiché tale percentuale rappresentava il limite massimo e una diversa fissazione avrebbe potuto soltanto aumentare lo sforamento e l'onere di ripiano. Il payback opera sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica retroattivamente le gare o i singoli contratti, né incide sul prezzo o sulla quantità delle forniture. I criteri di calcolo sono stati ritenuti sufficientemente chiari, essendo riferiti ai dati consuntivi della voce BA0210 del modello CE e alle fatture relative ai dispositivi medici. È legittimo il calcolo al lordo dell'IVA, trattandosi di spesa sostenuta dal SSN quale consumatore finale. I servizi accessori non rientrano nel fatturato dei dispositivi medici; la loro eventuale inclusione deriva da una contabilizzazione aziendale erronea e non da un vizio dei decreti ministeriali. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La disciplina pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano dello sforamento del tetto, determinata secondo le percentuali e i criteri stabiliti dalla legge; per le annualità 2015-2018 il comma 9-bis disciplina la procedura di individuazione delle aziende e di recupero delle somme.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva lo sforamento a carico della regione interessata.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, stabilendo che il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e disciplinando i termini di rilevazione.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter, dettando la procedura speciale per il ripiano relativo agli anni 2015-2018.
art. 74 c.p.a.
«nel caso in cui ravvisi […] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata»
Consente la decisione semplificata in presenza di manifesta infondatezza, anche mediante sintetico riferimento a precedenti conformi.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
«solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»
Ha istituito un fondo e previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende; la Corte costituzionale ha poi esteso la riduzione anche alle imprese con contenzioso pendente.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
«determina ex lege la cessazione della materia del contendere»
Prevede il pagamento ridotto del 25% e, al ricorrere dei presupposti indicati dalla legge, la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
«misura ragionevole e proporzionata»
Ha escluso, per il periodo 2015-2018, la violazione della libertà d'impresa, della riserva di legge, del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, ritenendo sufficientemente determinata la disciplina del payback.
sentenza Corte costituzionale n. 139/2024
«nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici [...] la riduzione al 48 per cento»
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione della riduzione alle sole aziende senza contenzioso o disposte ad abbandonarlo.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non lesivo della libertà d'impresa quando applicato secondo i criteri legislativi.
- La successiva fissazione dei tetti regionali e l'attuazione procedurale del payback non hanno effetto retroattivo sostanziale se l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla legge al momento delle gare e delle forniture.
- L'uniforme fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard non è lesiva per i fornitori quando tale percentuale rappresenta il limite massimo consentito dal tetto nazionale; una diversa fissazione regionale potrebbe soltanto aumentare lo sforamento e l'onere di ripiano.
- Il payback incide sulla posizione patrimoniale complessiva dell'impresa fornitrice e non modifica retroattivamente le procedure di gara, il prezzo dei singoli contratti o la quantità delle forniture; pertanto, non altera di per sé l'esito delle gare né l'equilibrio contrattuale originario.
- Per il calcolo dello sforamento, il fatturato dei dispositivi medici è rilevato al lordo dell'IVA, mentre i servizi accessori alla fornitura non rientrano nella spesa per dispositivi medici; l'eventuale inclusione dei servizi derivante da errata contabilizzazione aziendale non determina, di per sé, l'illegittimità degli atti ministeriali.
- La disciplina legislativa e i decreti attuativi soddisfano la riserva di legge quando individuano i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e i criteri procedurali essenziali per la determinazione della quota dovuta.
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