Ordinanza n. 9017/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del rigetto della domanda di cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio è stata depositata la comunicazione dell'Ordine degli avvocati competente attestante la cancellazione dall'albo del difensore della parte ricorrente, deliberata il 25 novembre 2025, anche se la comunicazione non specifica che la cancellazione sia avvenuta a domanda. La questione decisa riguarda gli effetti processuali della cancellazione del difensore dall'albo e la necessità di garantire alla parte la possibilità di rinnovare la difesa tecnica.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c. Ha ritenuto che la cancellazione dell'avvocato dall'albo di appartenenza costituisca causa di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c., con simultanea perdita dello ius postulandi e obbligo del giudice di rilevare l'evento per tutelare il diritto di difesa della parte. La prosecuzione del processo senza interruzione renderebbe nulli gli atti successivi. Il giudizio dovrà essere proseguito o riassunto nei modi e nei termini previsti dall'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza anche personalmente alla parte, presso il suo indirizzo reale, oltre che presso il procuratore cancellato, poiché la comunicazione al solo difensore potrebbe non consentire alla parte di conoscere l'interruzione e di sanare la compromissione della difesa tecnica. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Impone di dare atto dell'interruzione del processo nel giudizio amministrativo quando ricorre una causa interruttiva prevista dalla disciplina applicabile.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Regolano l'interruzione del processo e la relativa prosecuzione o riassunzione.
art. 301 c.p.c.
La cancellazione del difensore dall'albo integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la perdita dello ius postulandi e imponendo al giudice di rilevare l'evento.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Disciplina la prosecuzione o la riassunzione del giudizio interrotto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche se volontaria, integra una causa di interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo, poiché determina la perdita dello ius postulandi e incide sul diritto di difesa della parte.
- Quando il giudice rileva la cancellazione dall'albo del difensore, deve dichiarare l'interruzione del processo; la prosecuzione del giudizio senza l'interruzione determina la nullità degli atti successivi.
- Il provvedimento che dichiara l'interruzione deve essere comunicato personalmente alla parte costituita tramite il difensore cancellato dall'albo, oltre che presso quest'ultimo, affinché la parte possa conoscere l'evento e provvedere alla prosecuzione o riassunzione del giudizio mediante un nuovo difensore.
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