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Sentenza

Sentenza n. 667/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 471/2024, depositata e resa pubblica il 15.05.2024;

Giustizia amministrativa202500741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 471/2024, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 471/2024, notificata ai fini dell'esecuzione forzata. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo complessivo di 500 euro. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esecuzione forzata del giudicato, in quanto la sentenza era stata ritualmente notificata e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Ha inoltre fissato una penalità di mora pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare misure coercitive e nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la rituale notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio concesso all'amministrazione senza adempimento legittimano l'adozione dell'ordine giudiziale di esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per la completa ed esatta esecuzione della sentenza, accompagnando l'ordine con una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega, per l'adozione degli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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