Sentenza n. 742/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza del responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una copertura rigida e impermeabile determinante la formazione di un fabbricato seminterrato di circa 50 mq; - del verbale del sopralluogo effettuato in data -OMISSIS- sul cortile dei controinteressati; - della comunicazione di avvio del procedimento di data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una struttura qualificata come nuova costruzione abusiva, nonché verbale di sopralluogo e comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato l'ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una copertura rigida e impermeabile, ritenuta idonea a determinare la formazione di un fabbricato seminterrato di circa 50 mq, realizzato in assenza di titolo abilitativo e destinato anche al ricovero di autovetture. In primo luogo, hanno sostenuto che l'opera fosse un semplice telo ombreggiante, con struttura leggera di tubolari metallici, riconducibile all'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001, e comunque non qualificabile come nuova costruzione. In secondo luogo, hanno dedotto il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, poiché il primo sopralluogo era stato eseguito soltanto dal cortile dei controinteressati, senza accesso alla loro proprietà, sicché la presenza di pannelli rigidi e impermeabili sarebbe stata frutto di una mera presunzione. In terzo luogo, hanno contestato l'ordinanza quanto alla mancata indicazione dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, all'indeterminatezza dell'area e dell'opera abusiva, all'assegnazione di un termine di demolizione di trenta giorni, inferiore a quello previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, e al difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai primi due motivi, il Collegio ha valorizzato il secondo sopralluogo, eseguito con accesso diretto alla proprietà delle ricorrenti, dal quale risultavano una struttura tubolare metallica stabilmente ancorata a due pareti, due strati di materiale ombreggiante, una parete in legno e policarbonato e un divisorio in materiale plastico impermeabile. La conformazione complessiva dell'opera creava uno spazio stabilmente chiuso, destinato anche al ricovero di autovetture, e non una semplice pergotenda o struttura ombreggiante. La presenza di elementi di chiusura e la funzione di delimitazione dello spazio e di protezione integrale dagli agenti atmosferici rendevano l'intervento una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Non era sufficiente l'impegno dei proprietari a non utilizzare integralmente la possibilità di chiusura: doveva sussistere proporzionalità tra le caratteristiche dei sostegni e la funzione di ombreggiamento. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto sufficiente la descrizione delle opere abusive contenuta nell'ordinanza, non essendo necessaria la precisa indicazione dell'area suscettibile di acquisizione, che consegue automaticamente all'inottemperanza. Il termine inferiore a quello legale è stato qualificato come mera irregolarità non lesiva, poiché resta applicabile il termine previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. La mancata indicazione dell'avvertimento relativo all'acquisizione non incide sulla legittimità dell'ordine demolitorio, potendo eventualmente giustificare una rimessione in termini per l'ottemperanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), punto 1, d.P.R. 380/2001
La struttura è stata qualificata come nuova costruzione, in ragione della sua conformazione e della creazione di uno spazio stabilmente chiuso destinato anche al ricovero di autovetture.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'edilizia libera non si applica quando la struttura di sostegno e gli elementi di chiusura eccedono la funzione meramente accessoria di ombreggiamento e determinano la formazione di un volume o spazio stabilmente chiuso.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il termine legale per l'ottemperanza all'ordine di demolizione resta applicabile anche quando l'ordinanza indica un termine inferiore; quest'ultima indicazione costituisce una mera irregolarità non lesiva.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al deposito delle memorie e delle repliche delle parti prima dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- Una struttura qualificabile come pergotenda rientra nell'edilizia libera solo quando la tenda costituisce l'opera principale, destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, e la struttura di sostegno mantiene una funzione meramente accessoria e necessaria. Quando la combinazione tra sostegni, teli e pareti determina uno spazio stabilmente chiuso o un volume destinato a ulteriori finalità, l'intervento costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- La qualificazione di una struttura edilizia deve essere effettuata considerando unitariamente la sua conformazione complessiva e la funzione concretamente svolta, senza che la denominazione formale di telo ombreggiante o l'impegno a non utilizzare integralmente i possibili tamponamenti siano sufficienti a ricondurre l'opera all'edilizia libera.
- L'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività, rendendole identificabili dal destinatario; non è necessaria, ai fini della sua legittimità, l'analitica indicazione dell'area che potrà essere acquisita in caso di inottemperanza.
- L'indicazione nell'ordinanza di un termine per la demolizione inferiore a quello previsto dalla legge costituisce una mera irregolarità non lesiva quando il termine legale resta comunque applicabile al destinatario.
- L'acquisizione dell'area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza; l'omesso specifico avvertimento non invalida l'ordine demolitorio, pur potendo rilevare ai fini di una eventuale rimessione in termini per l'esecuzione del ripristino.
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