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Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, n. -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato fatto oggetto di un avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/11 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202300009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore adottato ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale sostenendo l'erronea applicazione degli artt. 1, lettere b) e c), e 3 del d.lgs. 159/2011, per mancanza di una concreta e attuale pericolosità sociale, nonché eccesso di potere dell'amministrazione. Ha dedotto di essere incensurato e di condurre una vita esemplare, ritenendo insufficiente una mera denuncia o comunicazione di notizia di reato. In udienza ha inoltre prospettato un possibile caso di omonimia con il cugino.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'avviso orale. Il Collegio ha ritenuto che la misura di prevenzione abbia natura preventiva e non sanzionatoria, sicché non richiede una sentenza penale definitiva né prove compiute della commissione di reati. È sufficiente una valutazione complessiva, fondata su elementi di fatto, dalla quale emerga una personalità incline a comportamenti antisociali e riconducibile a una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. Nel caso concreto, il ricorrente era stato denunciato per indebita percezione del reddito di cittadinanza, risultava condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, furto e minaccia, era stato denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed era solito accompagnarsi a persone pregiudicate. Il TAR ha inoltre escluso l'errore di persona, valorizzando la diretta conoscenza del ricorrente da parte dei Carabinieri proponenti e la circostanza che entrambi i cugini risultavano gravati da precedenti. La valutazione amministrativa della pericolosità sociale costituisce esercizio di discrezionalità e può essere sindacata dal giudice solo per abnormità dell'iter logico o incongruenza della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    «debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»; «per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»; «per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [...] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»

    Individua le categorie soggettive cui possono applicarsi le misure di prevenzione; l'appartenenza può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi fattuali e non richiede una condanna penale definitiva.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    «il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano»

    Attribuisce al Questore il potere di adottare l'avviso orale sulla base di indizi e di una valutazione prognostica della pericolosità sociale; il potere è ampiamente discrezionale e il sindacato giudiziale è limitato ai casi di abnormità o incongruenza manifesta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone coinvolte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottato anche in assenza di una condanna penale definitiva o di contestazioni già esaminate dall'autorità giudiziaria, purché sussista un quadro complessivo di elementi fattuali idoneo a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali e riconducibile alle categorie dell'art. 1 del medesimo decreto.
  • La pericolosità sociale rilevante ai fini dell'avviso orale non deve essere dimostrata mediante prove compiute della commissione di reati; sono sufficienti elementi di fatto, anche costituiti da denunce, precedenti penali e modelli comportamentali complessivi, dai quali l'autorità di pubblica sicurezza possa formulare una ragionevole prognosi di futura pericolosità.
  • Il potere del Questore di adottare l'avviso orale comporta una valutazione ampiamente discrezionale della pericolosità sociale, qualificabile come valutazione di merito amministrativo; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione.
  • La verifica della corretta identificazione del destinatario dell'avviso orale può fondarsi sulla diretta conoscenza della persona da parte degli organi di polizia e sugli elementi identificativi risultanti dagli atti, anche quando sia prospettata un'omonimia con un familiare.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

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