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Sentenza

Sentenza n. 351/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di _ a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno Zara di Pontigia e C. S.n.c. il 20/3/2024: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali che fissavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune di Viareggio aveva individuato nel 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti aventi a oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive sul demanio marittimo. Ha chiesto, in via principale, di accertare che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000 e qualificato come rapporto pluriennale di durata indefinita, non fosse assoggettato ai principi elaborati dalla Corte di giustizia in materia di obblighi di trasparenza, alla direttiva 2006/123/CE, all’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e ai principi delle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità alla scadenza.

La decisione

Il TAR, preso atto che con memoria depositata il 23 dicembre 2025 la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Non sono state esaminate nel merito le questioni relative alla qualificazione e alla durata del rapporto concessorio, alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea, ai richiesti rinvii pregiudiziali e alla domanda di rilascio di nuovi titoli concessori. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    È indicata tra le disposizioni la cui applicabilità alla concessione era contestata; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità.

  • direttiva 2006/123/CE

    La ricorrente ne contestava l’applicabilità al rapporto concessorio; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    La ricorrente ne invocava la prevalenza e la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile; la questione non è stata esaminata per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La ricorrente lo richiamava a sostegno delle proprie pretese; il giudice non ha deciso la questione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuto difetto di interesse risulta dal processo, il giudice amministrativo dichiara improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti, senza esaminare le questioni di merito dedotte.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l’esame delle domande di annullamento, accertamento, rinvio pregiudiziale e disapplicazione formulate nel giudizio, se non permane un interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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