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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19411 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, con cui erano state recuperate a tassazione le detrazioni IVA relative all’acquisto di autovetture. L’Amministrazione riteneva che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e inserite in frodi carosello, mediante l’interposizione di società fittizie o cartiere. Il ricorrente sosteneva di avere agito in buona fede, di aver effettivamente acquistato e pagato i veicoli e di aver assolto gli ordinari obblighi contabili e fiscali. Con i tre motivi di ricorso lamentava inoltre la violazione delle regole sull’onere della prova, dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 sulla detrazione IVA e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992, per asserita mancanza dell’autorizzazione all’appello dell’Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale nelle controversie tributarie spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione della sentenza, perché avrebbe dovuto essere proposta al giudice che aveva emesso la decisione impugnata e non direttamente alla Cassazione. I tre motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque respinti: il primo non coglieva la motivazione della sentenza regionale ed era carente di autosufficienza; il secondo non teneva conto dell’indetraibilità dell’IVA relativa a operazioni inesistenti; il terzo era nuovo e non risultava tempestivamente dedotto nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    In presenza di elementi attendibili, anche presuntivi, forniti dall’Amministrazione circa l’inesistenza delle operazioni o l’inserimento in una frode carosello, l’onere di dimostrare la legittimità della detrazione e l’assenza di consapevolezza della frode grava sul contribuente. La semplice dichiarazione di buona fede non è sufficiente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    La detrazione IVA presuppone operazioni effettive e inerenti all’attività d’impresa. L’inerenza del bene all’attività economica, da sola, non consente la detrazione quando l’operazione è inesistente o fraudolenta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    L’IVA indicata in una fattura relativa a un’operazione inesistente resta dovuta secondo il regime previsto per tali fatture, ma non può essere compensata con l’IVA a monte mediante il normale meccanismo di detrazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 52, comma 2

    L’eventuale questione relativa all’autorizzazione dell’Amministrazione a proporre appello deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di merito; se dedotta per la prima volta in Cassazione, è nuova e inammissibile.

  • Art. 373 c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza.

    La sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata deve essere richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza, quando ricorrano grave e irreparabile danno e gli ulteriori presupposti cautelari; non può essere chiesta direttamente alla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di frodi carosello, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e presuntivi idonei a far ritenere inesistenti le operazioni o la consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode. Una volta raggiunta tale soglia probatoria, il contribuente deve offrire una prova concreta e specifica della propria estraneità.
  • La documentazione formalmente regolare, come fatture, pagamenti, registrazioni contabili e visure camerali, può non essere sufficiente se proviene da soggetti coinvolti nella frode o se non dimostra l’effettiva sostanza economica delle operazioni e la diligente verifica dei fornitori.
  • L’IVA relativa a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti non è detraibile, anche quando i beni risultino astrattamente inerenti all’attività d’impresa.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata ed essere autosufficienti.
  • Le eccezioni processuali devono essere formulate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; una questione nuova introdotta per la prima volta in Cassazione è normalmente inammissibile.
  • Dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, le controversie tributarie instaurate successivamente spettano processualmente all’Agenzia e non al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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