Sentenza n. 406/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento a) del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze firmato in data 21 dicembre 2023 e trasmesso con la nota sub b) con il quale il ricorrente è stato nominato magistrato tributario con decorrenza 1° febbraio 2024 presso la Corte di giustizia tributaria di II grado di Bari con funzioni di giudice, nelle sole parti in cui allo stesso viene attribuita un'anzianità, ai fini giuridici ed economici, ed un trattamento economico non corrispondenti a quello spettante per legge; b) della nota prot. 4826 del 19 gennaio 2024 a firma del direttore pro tempore del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa, la nota prot. 796 del 20.2.2024 a firma del direttore pro tempore del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; e per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione della corretta anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, per l'inquadramento nella magistratura tributaria, nonché del giusto trattamento economico spettante; e per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corrispondente rideterminazione del suo trattamento economico, nonché alla corresponsione delle somme non percepite fino all'adeguamento al trattamento economico che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; nonché per la condanna al risarcimento, ex art. 2 bis della L. n. 241/1990, del danno subìto dal ricorrente per effetto della ritardata conclusione, da parte delle Amministrazioni resistenti, del procedimento di interpello e nomina, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido ex art. 2055 c.c. o (in subordine) ciascuna per la parte di sua spettanza, a risarcire il danno subìto mediante ricostruzione della carriera e rideterminazione dello stipendio di ingresso nella magistratura tributaria come se il transito fosse avvenuto nel rispetto del termine, corrispondendo altresì al ricorrente la differenza economica cui il ricorrente avrebbe avuto diritto se fosse stato tempestivamente immesso nelle funzioni di magistrato tributario professionale, ovvero al pagamento di un assegno perequativo che segua l'andamento dello stipendio; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di nomina a magistrato tributario e atti connessi, nella parte relativa alla determinazione dell'anzianità giuridica ed economica e del trattamento stipendiale
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrato transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, magistrato ordinario dal 2 novembre 2009 e giudice tributario non professionale dal 10 ottobre 2014, aveva partecipato con esito positivo alla procedura di interpello per il transito nella magistratura tributaria prevista dall'art. 1, comma 4, della legge n. 130 del 2022. Il decreto ministeriale di nomina, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, aveva tuttavia calcolato l'anzianità complessiva alla data del 14 febbraio 2023, termine per la presentazione della domanda, anziché alla data dell'effettivo transito. Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130 del 2022, sostenendo che il comma 7 disciplina soltanto la data di riferimento per la formazione della graduatoria, mentre il comma 8 impone la conservazione dell'anzianità maturata fino al transito, a tutti i fini giuridici ed economici. Contestava inoltre il mancato riconoscimento delle classi stipendiali e degli aumenti biennali derivanti dalla progressione economica già maturata nella magistratura ordinaria, nonché il difetto di motivazione del decreto. Chiedeva l'annullamento parziale degli atti, l'accertamento della corretta anzianità e del trattamento economico, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990. Deduceva altresì, in via subordinata, il contrasto con il diritto dell'Unione europea e con gli artt. 2, 3, 36, 97 e 117 Cost., chiedendo eventualmente la disapplicazione della normativa interna o il rinvio pregiudiziale e costituzionale. Il Ministero eccepiva l'incompetenza territoriale del TAR Puglia, il difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Presidenza e, nel merito, sosteneva che l'anzianità dovesse essere cristallizzata alla data di scadenza del bando; negava inoltre il ritardo colpevole e il danno risarcibile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola definitivamente preclusa dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 8129 del 2024, che aveva affermato la competenza del TAR Puglia. Ha altresì respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Presidenza, poiché la domanda risarcitoria riguardava anche il suo ruolo nelle fasi antecedenti della procedura. Nel merito ha accolto il ricorso, interpretando l'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130 del 2022 nel senso che la data di scadenza della domanda rileva per la formazione della graduatoria, ma non per cristallizzare l'anzianità utile al successivo inquadramento. L'anzianità da conservare a fini giuridici ed economici deve essere quella effettivamente maturata fino alla data del transito, poiché il richiamo del comma 8 al comma 7 riguarda il metodo di valorizzazione del servizio di giudice tributario non professionale e non il termine temporale della graduatoria. Il decreto è stato quindi annullato nella parte in cui aveva escluso il periodo dal 15 febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 e non aveva riconosciuto la conseguente progressione economica. Il Ministero è stato condannato a ricostruire la carriera giuridica ed economica, valorizzando l'anzianità maturata nella magistratura ordinaria e il servizio tributario non professionale, con attribuzione delle somme dovute, interessi e rivalutazione. Il TAR ha riconosciuto anche la domanda risarcitoria da ritardo, ritenendo che la protratta conclusione della procedura avesse cagionato un pregiudizio patrimoniale direttamente quantificabile; la non perentorietà del termine procedimentale non esclude la responsabilità ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990. Le questioni eurounitaria e costituzionale sono state assorbite o ritenute irrilevanti, poiché l'accoglimento era possibile mediante interpretazione conforme del diritto interno. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.500,00, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 1, commi 4, 5, 7, 8, 10 e 11, l. 130/2022
il comma 8 stabilisce la conservazione dell'anzianità "a tutti i fini giuridici ed economici" e l'applicazione ai magistrati tributari delle disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari "in quanto compatibili"
Il comma 7 fissa la data di riferimento per la formazione della graduatoria dell'interpello; il comma 8 impone invece la conservazione dell'anzianità effettivamente maturata fino alla data del transito, compresa la progressione economica.
artt. 3 e 5 l. 425/1984
Le disposizioni sulla progressione economica dei magistrati ordinari rilevano, in quanto compatibili, per conservare nel nuovo inquadramento le classi stipendiali e gli aumenti biennali già maturati.
art. 200, comma 3, d.P.R. 3/1957
È richiamato quale espressione delle regole generali in materia di continuità dell'anzianità nei trasferimenti del pubblico impiego.
art. 2-bis l. 241/1990
La protratta e ingiustificata durata del procedimento può fondare la responsabilità risarcitoria anche quando il termine procedimentale non sia perentorio, se il ritardo abbia cagionato un danno patrimoniale concreto e quantificabile.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nella procedura di interpello per il transito di magistrati nella magistratura tributaria, la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande rileva per la formazione della graduatoria e la valutazione comparativa dei candidati, ma non cristallizza l'anzianità giuridica ed economica da conservare dopo il transito.
- Il principio di conservazione dell'anzianità a tutti i fini giuridici ed economici impone di computare il servizio effettivamente maturato fino alla data in cui il transito diviene efficace; il periodo intermedio non può essere escluso per effetto dei ritardi dell'amministrazione nella conclusione della procedura.
- La conservazione dell'anzianità a fini economici comprende non soltanto il computo astratto degli anni di servizio, ma anche le classi stipendiali e gli aumenti biennali già maturati nella precedente magistratura, nei limiti della compatibilità con il nuovo ordinamento.
- Ai fini della responsabilità da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, la non perentorietà del termine procedimentale non esclude l'illecito: rilevano la durata ingiustificata del procedimento, l'imputabilità all'amministrazione e la prova di un danno patrimoniale concreto e quantificabile.
- Quando la normativa interna, correttamente interpretata, consente di accogliere la domanda in modo conforme ai principi costituzionali e senza contrasto con il diritto dell'Unione europea, non è necessario disapplicare la norma interna né sollevare una questione di legittimità costituzionale o disporre un rinvio pregiudiziale.
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