Cassazione Penale, Ordinanza n. 02538/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a procedimento ha impugnato personalmente per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito del sequestro, ma l'ammissibilità soggettiva dell'impugnazione: il ricorso era stato proposto e sottoscritto personalmente dall'interessato, senza ministero di difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, nonostante la disciplina applicabile dopo il 3 agosto 2017 escluda tale facoltà.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato/condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che richiede per il ricorso per cassazione la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017 non consente all'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere veicolata dal difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei casi disciplinati dalla riforma richiamata dalla Corte.
legge n. 103 del 2017
Ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione per l'imputato e, quindi, anche per il condannato, introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore specialista.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non priva di profili di colpa, può disporsi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
Sezioni Unite richiamate a sostegno del principio di inammissibilità del ricorso personale per cassazione dopo la riforma del 2017.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte debba esaminare il merito delle censure relative al provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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