Cassazione Penale, Sentenza n. 22762/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il divieto di acquisto e ricezione di tutta la stampa locale e di inserti locali dei quotidiani nazionali per sei mesi. Ha dedotto violazione e erronea applicazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 2, 21 e 117 Cost. (in relazione all'art. 10 Cedu), sostenendo che il Tribunale non ha rispettato la giurisprudenza di legittimità sulla protezione costituzionale del diritto a ricevere stampa periodica, ha utilizzato informazioni risalenti nel tempo (decreto di proroga 41-bis) per integrare la motivazione, ha assunto apoditticamente la persistenza dell'appartenenza al clan e non ha indicato specifici e concreti elementi che colleghino la circolazione della stampa locale a rischi per la sicurezza interna dell'istituto; inoltre non avrebbe valutato il contrasto con l'art. 10 Cedu.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. La Corte ha richiamato la diretta copertura costituzionale del diritto a ricevere stampa negli artt. 2 e 21 Cost. e nell'art. 10 Cedu, affermando che le limitazioni previste dall'art. 18-ter devono rispettare rigorosi presupposti e una motivazione rigorosa e specifica. Pur riconoscendo che, secondo giurisprudenza consolidata, il divieto di stampa locale può essere legittimo (es. per detenuti in 41-bis se la stampa consente la gestione di attività illecite), nel caso concreto la motivazione era carente: la misura era generale (tutta la stampa locale) e fondata su elementi datati e indeterminati, senza spiegare la rilevanza territoriale o fornire elementi concreti che rendessero probabile il rischio evocato. Per tali ragioni la misura è stata annullata e il caso rimandato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 18-ter Ordinamento penitenziario
"per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa ..."
La norma consente limitazioni alla corrispondenza e alla ricezione della stampa per esigenze investigative, di prevenzione o di ordine e sicurezza dell'istituto, ma richiede presupposti rigorosi, vincoli temporali e motivazione specifica; la misura può essere legittima se sussiste una correlazione specifica tra la ricezione della stampa e rischi concreti (anche in termini di probabilità, non mero sospetto).
art. 2 Costituzione
Riconoscimento dei diritti inviolabili della persona; il diritto a essere informati è ricondotto a questa tutela fondamentale e richiede protezione rafforzata quando limitato.
art. 21 Costituzione
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e della stampa; il diritto a ricevere pubblicazioni è una declinazione di tale libertà e le sue limitazioni devono rispettare la riserva di legge e di giurisdizione e i principi di extrema ratio, proporzionalità e adeguata motivazione.
art. 117 Costituzione in relazione all'art. 10 CEDU
L'ordinamento costituzionale deve essere interpretato in conformità agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; l'art. 10 CEDU tutela la libertà di espressione comprensiva del diritto di ricevere informazioni e va considerata nel bilanciamento delle limitazioni.
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (giurisprudenza richiamata)
In giurisprudenza è stato ritenuto legittimo limitare la stampa locale nei confronti di detenuti sottoposti a regime 41-bis se la ricezione della stampa locale può agevolare la continuazione della gestione di attività illecite; tuttavia la misura va motivata con elementi concreti e non su meri sospetti.
art. 606 lett. b) cod. proc. penale
Motivo di ricorso per cassazione invocato: inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto rilevanti ai fini della decisione.
art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Garantisce la libertà di espressione e il diritto di ricevere informazioni; ogni restrizione deve essere prevista dalla legge, perseguire un legittimo scopo e risultare necessaria e proporzionata in una società democratica.
Massime di principio
- Il divieto di ricevere stampa locale può essere legittimo, ma solo se esiste una specifica e motivata correlazione tra quella stampa e un rischio concreto per le indagini, la prevenzione dei reati o la sicurezza/ordine dell'istituto.
- La motivazione del provvedimento restrittivo deve essere rigorosa, attuale e circostanziata: non sono sufficienti riferimenti generici, informazioni obsolete o mere affermazioni apodittiche sulla pericolosità del detenuto.
- La limitazione deve rispettare i vincoli temporali dell'art. 18-ter (periodo massimo e possibili proroghe) e principi di proporzionalità; se possibile, la misura va circoscritta (es. testate geograficamente rilevanti) anziché estesa in modo generalizzato a tutta la stampa locale.
- Per detenuti in regime 41-bis o con collegamenti organizzativi, è ammesso un coefficiente di probabilità più basso rispetto alla certezza, ma comunque occorrono elementi concreti che conferiscano sufficiente oggettività alla valutazione.
- Il giudice di merito deve esplicitamente considerare l'impatto delle restrizioni sulle tutele costituzionali e convenzionali (art. 21 Cost., art. 10 CEDU) e bilanciare il diritto all'informazione con le esigenze di sicurezza.
- Prove o informazioni datate non possono automatica-mente giustificare una misura; serve un aggiornamento o una specificazione che colleghi il contenuto della stampa alle concrete esigenze di prevenzione o ordine.
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