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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22762/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il divieto di acquisto e ricezione di tutta la stampa locale e di inserti locali dei quotidiani nazionali per sei mesi. Ha dedotto violazione e erronea applicazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 2, 21 e 117 Cost. (in relazione all'art. 10 Cedu), sostenendo che il Tribunale non ha rispettato la giurisprudenza di legittimità sulla protezione costituzionale del diritto a ricevere stampa periodica, ha utilizzato informazioni risalenti nel tempo (decreto di proroga 41-bis) per integrare la motivazione, ha assunto apoditticamente la persistenza dell'appartenenza al clan e non ha indicato specifici e concreti elementi che colleghino la circolazione della stampa locale a rischi per la sicurezza interna dell'istituto; inoltre non avrebbe valutato il contrasto con l'art. 10 Cedu.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. La Corte ha richiamato la diretta copertura costituzionale del diritto a ricevere stampa negli artt. 2 e 21 Cost. e nell'art. 10 Cedu, affermando che le limitazioni previste dall'art. 18-ter devono rispettare rigorosi presupposti e una motivazione rigorosa e specifica. Pur riconoscendo che, secondo giurisprudenza consolidata, il divieto di stampa locale può essere legittimo (es. per detenuti in 41-bis se la stampa consente la gestione di attività illecite), nel caso concreto la motivazione era carente: la misura era generale (tutta la stampa locale) e fondata su elementi datati e indeterminati, senza spiegare la rilevanza territoriale o fornire elementi concreti che rendessero probabile il rischio evocato. Per tali ragioni la misura è stata annullata e il caso rimandato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ordinamento penitenziario

    "per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa ..."

    La norma consente limitazioni alla corrispondenza e alla ricezione della stampa per esigenze investigative, di prevenzione o di ordine e sicurezza dell'istituto, ma richiede presupposti rigorosi, vincoli temporali e motivazione specifica; la misura può essere legittima se sussiste una correlazione specifica tra la ricezione della stampa e rischi concreti (anche in termini di probabilità, non mero sospetto).

  • art. 2 Costituzione

    Riconoscimento dei diritti inviolabili della persona; il diritto a essere informati è ricondotto a questa tutela fondamentale e richiede protezione rafforzata quando limitato.

  • art. 21 Costituzione

    Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e della stampa; il diritto a ricevere pubblicazioni è una declinazione di tale libertà e le sue limitazioni devono rispettare la riserva di legge e di giurisdizione e i principi di extrema ratio, proporzionalità e adeguata motivazione.

  • art. 117 Costituzione in relazione all'art. 10 CEDU

    L'ordinamento costituzionale deve essere interpretato in conformità agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; l'art. 10 CEDU tutela la libertà di espressione comprensiva del diritto di ricevere informazioni e va considerata nel bilanciamento delle limitazioni.

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (giurisprudenza richiamata)

    In giurisprudenza è stato ritenuto legittimo limitare la stampa locale nei confronti di detenuti sottoposti a regime 41-bis se la ricezione della stampa locale può agevolare la continuazione della gestione di attività illecite; tuttavia la misura va motivata con elementi concreti e non su meri sospetti.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. penale

    Motivo di ricorso per cassazione invocato: inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Garantisce la libertà di espressione e il diritto di ricevere informazioni; ogni restrizione deve essere prevista dalla legge, perseguire un legittimo scopo e risultare necessaria e proporzionata in una società democratica.

Massime di principio

  • Il divieto di ricevere stampa locale può essere legittimo, ma solo se esiste una specifica e motivata correlazione tra quella stampa e un rischio concreto per le indagini, la prevenzione dei reati o la sicurezza/ordine dell'istituto.
  • La motivazione del provvedimento restrittivo deve essere rigorosa, attuale e circostanziata: non sono sufficienti riferimenti generici, informazioni obsolete o mere affermazioni apodittiche sulla pericolosità del detenuto.
  • La limitazione deve rispettare i vincoli temporali dell'art. 18-ter (periodo massimo e possibili proroghe) e principi di proporzionalità; se possibile, la misura va circoscritta (es. testate geograficamente rilevanti) anziché estesa in modo generalizzato a tutta la stampa locale.
  • Per detenuti in regime 41-bis o con collegamenti organizzativi, è ammesso un coefficiente di probabilità più basso rispetto alla certezza, ma comunque occorrono elementi concreti che conferiscano sufficiente oggettività alla valutazione.
  • Il giudice di merito deve esplicitamente considerare l'impatto delle restrizioni sulle tutele costituzionali e convenzionali (art. 21 Cost., art. 10 CEDU) e bilanciare il diritto all'informazione con le esigenze di sicurezza.
  • Prove o informazioni datate non possono automatica-mente giustificare una misura; serve un aggiornamento o una specificazione che colleghi il contenuto della stampa alle concrete esigenze di prevenzione o ordine.

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