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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1291/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori del Tucci hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo. Il ricorso censurava presunta inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto penale e procedura (artt. 240, 240-bis c.p. e art. 321 c.p.p.) e la violazione dell'obbligo di motivazione, con riferimento in particolare alla titolarità/disponibilità della società sequestrata e al requisito della sproporzione della misura cautelare reale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione, in quanto i difensori hanno trasmesso una dichiarazione digitalmente sottoscritta (con la sottoscrizione dell'indagato) con cui si rinunciava al ricorso. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità per rinuncia. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e osservando che tale norma non opera distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e dall'art. 591 c.p.p. I profili di merito evocati (titolarità della società, sproporzione, motivazione) non sono stati esaminati nel merito a causa della rinuncia.

Norme richiamate

  • artt. 240 e 240-bis cod. pen.

    artt. 240, 240 bis cod. pen.

    Richiamati dai ricorrenti come norme la cui applicazione sarebbe stata erronea in relazione al sequestro; tuttavia tali censure non sono state esaminate nel merito a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per contestare la motivazione e la valutazione probatoria del provvedimento di sequestro; non valutato nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria a seguito dell'inammissibilità per rinuncia; la Corte rileva che l'art. 616 non distingue tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dalle norme citate.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle ipotesi di inammissibilità; la Corte segnala che l'art. 616 c.p.p. non opera distinzioni tra le inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, e quelle di cui all'art. 591.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Citato a titolo comparativo tra diverse ipotesi di inammissibilità; la Corte afferma che l'art. 616 c.p.p. si applica comunque per la sanzione pecuniaria indipendentemente dalla specifica causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se formalmente valida e sottoscritta anche dall'indagato, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito delle censure.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Il difensore deve valutare con cautela la rinuncia, poiché la stessa è vincolante e preclude la possibilità che la Corte si pronunci sulle questioni sostanziali (es. titolarità dei beni, sproporzione della misura).
  • Se l'obiettivo è ottenere la revisione di un sequestro per questioni di titolarità o sproporzione, è essenziale che tali profili siano tempestivamente e dettagliatamente provati e motivati nell'atto di impugnazione, evitando ritrattazioni o rinunce premature.
  • La giurisprudenza può applicare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. senza distinguere tra le varie fattispecie di inammissibilità richiamate dalle parti; pertanto la rinuncia può avere conseguenze economiche rilevanti.

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