Sentenza n. 247/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 14.09.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al Progetto di un impianto eolico denominato IBE Guglionesi, costituito da 8 aerogeneratori della potenza unitaria di 6.0 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei comuni di Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone (CB), pur a fronte della diffida del 22.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato nel procedimento di VIA relativo a un impianto eolico da 48 MW e, in subordine, nota ministeriale soprassessoria dell’8 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministeri co-decidenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato il 14 settembre 2022 istanza per il rilascio della VIA, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, e dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto eolico composto da otto aerogeneratori, nei territori di tre comuni molisani. Dopo la verifica di completezza e varie pubblicazioni e integrazioni documentali, il procedimento era rimasto, secondo la ricorrente, privo di impulso da parte del Ministero dell’Ambiente e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. e art. 2 l. 241/1990, la società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento, certezza dei tempi e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché del regolamento UE 2022/2057 e dell’effetto utile della direttiva UE 2023/2413. In via subordinata ha chiesto, previa conversione del rito, l’annullamento della nota del Ministero dell’8 gennaio 2026, ritenuta meramente soprassessoria e comunque illegittima. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che, a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa il 23 ottobre 2025, fosse nuovamente decorso il termine di 160 giorni per la conclusione della VIA e che il ricorso fosse stato notificato e depositato prima della scadenza di tale termine. È stata inoltre contestata la legittimazione passiva del Ministero della Cultura.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, ritenendo che il procedimento di VIA statale per il progetto in esame abbia natura decisionale pluristrutturata: il provvedimento finale è adottato dal Ministero dell’Ambiente previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, che concorre quindi all’esercizio del potere decisionale. Ne consegue che anche l’azione avverso il silenzio deve essere proposta nei confronti di tutte le amministrazioni titolari del potere di decisione concertata, altrimenti la tutela sarebbe incompleta. Nel merito processuale, il Collegio ha ricostruito i termini della procedura VIA per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico decorrono i termini per consultazione, valutazione e adozione del provvedimento; la Commissione deve predisporre lo schema di VIA entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione e il Ministero competente deve adottare il provvedimento finale entro i successivi 30 giorni, per una durata complessiva di 160 giorni. Poiché l’ultima pubblicazione della documentazione era avvenuta il 23 ottobre 2025, il termine finale scadeva il 1° aprile 2026. Il ricorso, notificato l’11 marzo 2026 e depositato il 25 marzo 2026, era stato quindi proposto prima della scadenza del termine per provvedere. Ai sensi dell’art. 31 c.p.a., l’azione avverso il silenzio è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La domanda subordinata di annullamento della nota non ha condotto a una diversa decisione. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, ma solo "Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo"
L’azione avverso il silenzio è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine legalmente previsto per la conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e le regole di priorità applicabili ai progetti di competenza della Commissione.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza VIA, la verifica della completezza documentale, la pubblicazione e l’avvio dell’attività istruttoria.
art. 24 d.lgs. 152/2006
dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA
La pubblicazione dell’avviso al pubblico costituisce il dies a quo dei termini delle fasi di consultazione, valutazione e adozione del provvedimento VIA.
art. 25, commi 2-bis, 2-quater, 2-quinquies e 7, d.lgs. 152/2006
tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
Per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione deve predisporre lo schema entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione e il Ministero deve adottare il provvedimento entro i successivi 30 giorni; i termini complessivi di 160 giorni sono perentori e, in caso di inerzia, opera il potere sostitutivo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica rientra nel concerto del Ministero della Cultura quando gli elaborati progettuali consentono la compiuta redazione della relazione paesaggistica.
Massime di principio
- Per i progetti di VIA statale di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il procedimento deve concludersi entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione prevista dall’art. 23 d.lgs. 152/2006, cui si aggiungono 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale, per un termine complessivo di 160 giorni.
- L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile se notificata o proposta prima della scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento amministrativo.
- La pubblicazione di nuova documentazione integrativa e del relativo avviso al pubblico costituisce, ai fini del procedimento VIA esaminato, il riferimento temporale dal quale decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento finale.
- Quando il provvedimento di VIA è adottato secondo uno schema di concerto tra più amministrazioni, tutte le amministrazioni titolari del potere decisionale devono essere evocate nel giudizio contro il silenzio, affinché la tutela ottenibile sia completa ed efficace.
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