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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10102 - Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE - Istanza di notificazione - Presentazione - Legittimazione - Istanza del procuratore non abilitato - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento relative a imposta di registro, IVA e IRAP. I quattro motivi riguardavano: la necessità di notificare l'intimazione di pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria; l'asserita invalidità delle notifiche delle cartelle effettuate direttamente per posta dall'agente della riscossione; la mancata notifica dell'avviso bonario; e il difetto di motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria. In via preliminare, la resistente aveva contestato anche la validità della notifica del ricorso per cassazione, effettuata da un difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica del ricorso, qualificando l'eventuale vizio derivante dall'istanza di un procuratore non abilitato come nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, e non come inesistenza. Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma una procedura alternativa, sicché non richiede necessariamente la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre confermato la validità della notifica diretta delle cartelle tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'ufficiale giudiziario o di una relata secondo le regole del codice di procedura civile. Le contestazioni relative alla mancata notifica dell'avviso bonario e ai vizi delle cartelle erano tardive, poiché le cartelle erano state regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente. Anche la censura sulla motivazione dell'iscrizione ipotecaria è stata dichiarata inammissibile per genericità. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 5.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 137 c.p.c.

    La legittimazione a presentare istanza di notificazione spetta alla parte, personalmente o tramite difensore munito di procura.

    La notificazione richiesta da chi non rappresenta la parte è inesistente; se invece è richiesta da un procuratore della parte, ma non abilitato all'attività specifica, il vizio è normalmente una nullità sanabile con il raggiungimento dello scopo.

  • Art. 365 c.p.c.

    Prevede il patrocinio davanti alla Corte di cassazione da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale.

    La mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale può determinare un vizio della notificazione, ma non necessariamente la sua inesistenza, quando l'atto sia comunque riferibile alla parte e abbia raggiunto il proprio scopo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    Disciplina l'intimazione di pagamento quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

    L'intimazione è necessaria prima dell'espropriazione forzata oltre il termine annuale, ma non è richiesta per la sola iscrizione ipotecaria, considerata procedura alternativa all'esecuzione forzata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore.

    L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare o alternativa all'espropriazione forzata e può essere eseguita senza la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1

    Consente la notifica diretta degli atti dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite il servizio postale. La notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata dell'ufficiale giudiziario.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

    Per gli atti consequenziali o esecutivi può essere sufficiente il richiamo all'atto presupposto, purché quest'ultimo sia stato regolarmente notificato e il contribuente sia posto in condizione di conoscerne la fonte e verificarne la legittimità.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone al ricorso per cassazione specificità e autosufficienza.

    Il ricorrente deve indicare e, quando necessario, riportare gli elementi di fatto e gli atti processuali indispensabili per consentire alla Corte di verificare la censura senza ricostruzioni autonome.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta automaticamente, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Un vizio della notificazione è inesistente solo quando l'atto proviene da un soggetto totalmente privo di rappresentanza della parte; se proviene da un difensore riferibile alla parte ma non abilitato per territorio o grado, il vizio tende a essere qualificato come nullità sanabile mediante il raggiungimento dello scopo.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; non è indispensabile l'intervento dell'ufficiale giudiziario né l'applicazione delle regole ordinarie sulle notifiche degli atti giudiziari.
  • L'iscrizione ipotecaria non coincide con l'inizio dell'espropriazione forzata e, in linea generale, non richiede l'intimazione di pagamento prevista per l'esecuzione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella.
  • I vizi della cartella, del ruolo o degli atti prodromici devono normalmente essere contestati impugnando tempestivamente la cartella. Se la cartella è stata regolarmente notificata e non viene impugnata, le relative contestazioni diventano generalmente precluse.
  • Le contestazioni sulla motivazione devono essere specifiche e riferite al contenuto concreto dell'atto; il semplice richiamo alla normativa o la sovrapposizione tra vizi dell'atto presupposto e dell'atto consequenziale può comportare l'inammissibilità.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione gli atti, i fatti e i passaggi processuali sui quali si fonda ciascuna censura.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, ove previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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