Cassazione Penale, Sentenza n. 32494/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato, seppur mitigando la misura cautelare (carcere -> arresti domiciliari e esclusione della qualifica di capo/promotore), la contestazione dei reati di contrabbando e associazione per delinquere finalizzata all'introduzione di T.L.E. (artt. 291‑quater e 291‑bis DPR 43/1973). Il ricorrente denunciava: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità (art. 61‑bis cod. pen.), lamentando motivazione meramente assertiva e mancata dimostrazione di un gruppo transnazionale distinto e operativo in più Stati; (ii) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di recidiva), sostenendo l'assenza di prove di occasioni prossime favorevoli alla commissione di ulteriori reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale circa l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61‑bis, perché mancavano concrete e specifiche indicazioni su un gruppo criminale organizzato transnazionale distinto dall'associazione nazionale e sulla sua operatività in più Stati. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 61‑bis (capo A) e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio su tale profilo. Ha invece respinto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale sulle esigenze speciali di prevenzione e sul concreto pericolo di recidiva (valutazione prognostica supportata dalla professionalità dell'attività, rapporti stabili con fornitori esteri, viaggi personali per incontri di approvvigionamento). Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 61‑bis cod. pen. (circostanza aggravante della transnazionalità)
La Corte ravvisa che l'aggravante può applicarsi anche ai reati associativi solo se il gruppo criminale organizzato transnazionale è distinto dall'associazione a delinquere; occorre motivazione concreta che dimostri l'operatività in più Stati e l'assenza di 'immedesimazione' tra le due strutture
legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 4 (richiamata come fonte normativa dell'aggravante)
Richiama il quadro normativo dell'aggravante della transnazionalità cui si applicano i principi di distinzione tra gruppo transnazionale e associazione locale
art. 309 cod. proc. pen. (richiesta di riesame)
Norma procedurale per il riesame della misura cautelare con cui il Tribunale è stato adito dal ricorrente
artt. 291‑quater e 291‑bis DPR 43/1973 (illeciti doganali/contrabbando e reati affini)
Norme sostanziali in base alle quali sono stati contestati i reati di immissione di T.L.E.; la qualificazione dei fatti incide sull'applicabilità dell'aggravante transnazionalità
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari)
La Corte ribadisce che il requisito dell'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica basata su modalità di condotta, personalità e contesto, idonea a giustificare esigenze specialpreventive
Sezioni Unite, sentenza Adami (Sez. U, n. 18374/2013)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce il principio secondo cui l'aggravante della transnazionalità può applicarsi ai reati associativi solo se il gruppo transnazionale non coincide con l'associazione a delinquere; principio richiamato e decisivo per la valutazione della sussistenza dell'aggravante
Massime di principio
- L'aggravante della transnazionalità (art. 61‑bis) può essere applicata ai reati associativi solo se è provato, con motivazione specifica e non meramente assertiva, che esiste un gruppo criminale organizzato transnazionale distinto dall'associazione nazionale e operativo in più Stati
- Riferimenti generici a fornitori esteri o a viaggi all'estero non sono sufficienti: il giudice deve indicare elementi concreti che dimostrino l'operatività e l'autonomia del gruppo estero rispetto all'associazione imputata
- Se la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante è carente, la Cassazione annulla limitatamente a quella circostanza e rinvia per nuovo giudizio, lasciando in piedi le restanti statuizioni adeguatamente motivate
- Quanto alle misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo non richiede la prova di opportunità imminenti di recidiva; è sufficiente una valutazione prognostica approfondita che consideri la professionalità dell'attività ilinquente, i canali di approvvigionamento e la personalità del prevenuto
- In difesa è efficace richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite quando si contesta l'applicabilità dell'aggravante transnazionalità per assenza di distinctio fra gruppi criminosi
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