Cassazione Penale, Sentenza n. 31264/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tre rapine aggravate contestando la valutazione della chiamata in correità resa da Emiliano Del Prete: si denunciava la mancata considerazione della presunta incoerenza, mutevolezza e progressione accusatoria delle dichiarazioni del Del Prete; l'insufficienza e l'inattendibilità dei riscontri esterni (ricognizioni fotografiche, riconoscimenti in dibattimento, tabulati telefonici attribuiti a utenze intestate a terzi); la rilevanza a discarico della lettera di Ernesto Cecere che attribuiva a quest'ultimo l'uso dell'autovettura del De Rosa e ne indicava l'estraneità; la rilevanza delle dichiarazioni di altri coimputati e di terzi che avrebbero negato o smentito la presenza del De Rosa; infine, la circostanza che la polizia giudiziaria aveva espresso dubbi nella informativa finale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Firenze avesse correttamente applicato i criteri di valutazione della chiamata in correità: ha esaminato la credibilità del dichiarante (Del Prete), la coerenza, precisione e costanza delle sue dichiarazioni e i riscontri esterni (riconoscimento in dibattimento, dichiarazioni di testimoni, presenza dell'autovettura e tabulati telefonici collegati tramite la rubrica del telefono del Del Prete). Le argomentazioni del giudice di merito sono state ritenute logiche e non contraddittorie; le censure del ricorrente sono state valutate come richiesta di una diversa ponderazione delle stesse prove, sindacato non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui richiamata per inquadrare le censure di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha valutato che le censure non consentivano il sindacato in fatto che il ricorrente richiedeva
art. 125, comma 3, c.p.p.
Riguarda la valutazione delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha applicato i criteri di valutazione dell'attendibilità delle confessioni/chiamata in correità
art. 192 c.p.p.
Norma sui mezzi di prova; utilizzata in relazione alla verifica dei riscontri esterni e della prova testimoniale
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 546, comma 1, lett. e)
Riguarda i criteri di decisione della corte d'appello in materia di valutazione della prova; richiamata per confermare la discrezionalità motivata del giudice di merito
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato, richiamato perché le posizioni dei concorrenti possono coesistere senza incompatibilità
art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.
Definisce il delitto di rapina aggravata e le relative aggravanti contestate agli imputati
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte
Massime di principio
- La chiamata in correità va valutata secondo un ordine logico: prima la credibilità del dichiarante (personalità, motivazioni, rapporti con l'imputato), poi la coerenza, precisione e costanza delle dichiarazioni e infine i riscontri esterni; tutte e tre le fasi sono necessarie per attribuire valore probatorio alle dichiarazioni
- In sede di legittimità non è consentito sostituirsi al giudice di merito per rivedere la ponderazione delle stesse prove se la motivazione è logica e coerente; il sindacato è limitato alla verifica della congruità logica e della correttezza dei criteri valutativi
- La presenza di elementi di riscontro anche indiretti (es. riconoscimenti in dibattimento, indicazioni della rubrica telefonica, riscontri sulla presenza dell'autovettura) può essere sufficiente a rafforzare la chiamata in correità se complessivamente idonei a collegare il chiamato al fatto
- Dichiarazioni contraddittorie o mutate del chiamante non annullano automaticamente la loro attendibilità: occorre valutare se, nel complesso, le versioni successive risultino coerenti e spiegabili razionalmente
- Documenti o dichiarazioni a discarico (lettere, alibi di coimputati, informative della polizia) devono essere valutati in relazione al complesso probatorio; la mera esistenza di elementi favorevoli all'imputato non impone l'annullamento della valutazione probatoria se il giudice di merito li ha considerati e ritenuti non decisivi con motivazione logica
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