Sentenza n. 631/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento – del provvedimento emesso ex art. 16, comma 2, lett. d), del R.D.L. n. 1071 del 20.06.1935 dall’Università per Stranieri di Siena (SI) in data -OMISSIS- e notificato in pari data, recante l’esclusione temporanea del ricorrente dall’Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, per la durata di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento sanzionatorio; – nonché di ogni atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per il ricorrente, ivi compreso, tra l’altro, il verbale della seduta del Senato Accademico del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento disciplinare di esclusione temporanea dall'Università per la durata di un anno, con perdita delle sessioni d'esame
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare adottata ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. d), del R.D.L. n. 1071/1935, deducendo: carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che l'Università non avrebbe considerato un periodo di distacco dai rapporti con la collega; illogicità, insufficienza e difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, per l'asserita mancata prova dei fatti e per l'insussistenza di molestie sessuali o morali; sviamento e contraddittorietà, poiché la sospensione sarebbe stata disposta per consentire alla studentessa di frequentare i corsi senza interferenze, anziché per finalità educative e di recupero; violazione della proporzionalità, in ragione dell'assenza di connotazione sessuale o persecutoria delle condotte e dei possibili fraintendimenti linguistici e culturali; violazione del ne bis in idem, assumendo che il colloquio con il Rettore avesse già comportato un formale ammonimento per gli stessi fatti. La vicenda riguardava una pluralità di tentativi di contatto con una collega che aveva espresso il proprio rifiuto, bloccato il ricorrente su WhatsApp e chiesto di essere lasciata in pace, seguiti da email e messaggi, dalla ricerca di contatti presso luoghi frequentati dalla studentessa e da ulteriori comunicazioni anonime ritenute ragionevolmente riconducibili al ricorrente. L'istruttoria aveva compreso la relazione della Consigliera di Fiducia, audizioni, colloqui con il Rettore, interventi di mediazione linguistica e dichiarazioni di studenti e docenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittima la sospensione annuale. Ha escluso carenze istruttorie e travisamento, rilevando che l'Università aveva svolto una lunga istruttoria e accertato una serie di condotte reiterate, insistenti e finalizzate a ottenere un contatto non voluto, nonostante il rifiuto espresso della studentessa e i ripetuti interventi dell'Ateneo. Il giudice ha precisato che non era necessario attribuire con assoluta certezza al ricorrente ogni email anonima o ogni tentativo tramite profili social: era sufficiente la valutazione complessiva degli elementi disponibili, mentre gli accertamenti tecnici sulla paternità degli indirizzi anonimi appartenevano all'autorità giudiziaria penale. Ha escluso il difetto di motivazione, osservando che la sanzione non si fondava soltanto sulle nozioni di molestie sessuali o morali degli artt. 7 e 8 del Codice etico, ma anche sulla violazione degli artt. 14 e 15 della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, relativi ai doveri di dignità, rispetto, correttezza e civile convivenza. Anche senza qualificare le condotte come violenza sessuale o morale, esse risultavano quindi disciplinarmente rilevanti. La sanzione è stata ritenuta proporzionata alla gravità, durata e progressione dei comportamenti, nonché minima secondo l'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935, e non manifestamente illogica o irragionevole, trattandosi di valutazione riconducibile al merito dell'azione amministrativa. È stato escluso lo sviamento, poiché l'Università aveva perseguito l'interruzione delle condotte intrusive e la prosecuzione del percorso accademico di entrambi gli studenti. È stata esclusa anche la violazione del ne bis in idem: il colloquio con il Rettore non costituiva un precedente ammonimento formale, ma un intervento compositivo volto a evitare l'avvio del procedimento disciplinare; inoltre, la relazione completa della Consigliera di Fiducia era pervenuta successivamente. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, lett. d), R.D.L. n. 1071/1935
Costituisce la base normativa della sanzione di esclusione temporanea dall'Università; la sospensione di un anno è stata ritenuta la misura minima prevista dalla disposizione.
artt. 7 e 8 del Codice Etico e di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena
Le condotte sono state valutate anche in relazione alle nozioni di molestie sessuali e morali, ma il rigetto è stato fondato soprattutto sulla violazione dei doveri generali di dignità, rispetto e correttezza.
artt. 14 e 15 della Carta dei Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti dell'Università per Stranieri di Siena
Impongono agli studenti una condotta rispettosa dei principi di dignità, rispetto, equità, solidarietà, correttezza e lealtà e il dovere di favorire la civile convivenza; la loro violazione è stata ritenuta sufficiente a fondare la sanzione disciplinare.
art. 3 l. n. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento, alla luce dell'istruttoria svolta e della pluralità e reiterazione delle condotte accertate.
art. 26 d.lgs. n. 198/2006
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza dei presupposti delle molestie sessuali e morali; il giudice ha ritenuto comunque decisiva la violazione dei doveri di dignità, rispetto e correttezza previsti dalla disciplina interna dell'Ateneo.
Massime di principio
- In un procedimento disciplinare universitario, la legittimità della sanzione può fondarsi sulla valutazione complessiva di una pluralità di condotte reiterate e intrusive, anche quando non sia possibile attribuire con assoluta certezza al destinatario ogni singolo episodio o messaggio, purché gli elementi disponibili siano valutati in modo coerente e sufficientemente motivato.
- La rilevanza disciplinare di condotte insistenti e reiterate può essere affermata per violazione dei doveri di dignità, rispetto, correttezza e civile convivenza previsti dalla disciplina interna dell'istituzione, anche senza una definitiva qualificazione delle condotte come molestie sessuali o morali.
- Il sindacato giurisdizionale sulla scelta e sulla misura della sanzione disciplinare non sostituisce la valutazione dell'amministrazione e può incidere solo in presenza di manifesta incongruenza, irragionevolezza o sproporzione; la sanzione è proporzionata quando tiene conto della gravità, della durata, della progressione delle condotte e della loro persistenza nonostante gli interventi dell'amministrazione.
- Un colloquio informale o un intervento compositivo del Rettore, finalizzato a interrompere una condotta e a evitare l'avvio del procedimento disciplinare, non costituisce un precedente provvedimento sanzionatorio idoneo a determinare la violazione del ne bis in idem, in assenza di un formale ammonimento avente natura disciplinare.
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