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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36747/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo di documenti relativi all'attività di noleggio con conducente (NCC) nell'ambito di un procedimento per reato continuato richiamando artt. 480 c.p. e art. 19, comma 4, legge n. 241/1990. L'indagato propone due motivi: (1) erronea applicazione della legge e valutazione illogica e apodittica delle circostanze fattuali, omissione di considerare che poteva utilizzare autisti occasionali e contestazione dell'indisponibilità della rimessa di Oricola, con critica all'affidabilità della teste Daniela Tozzi e produzione di un contratto di comodato quale prova della disponibilità; (2) contestazione della valenza indiziaria di circostanze emerse dopo il rilascio delle licenze, sostenendo che le licenze sarebbero state ottenute con dichiarazioni false all'atto del rilascio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente mirino a sindacare la valutazione probatoria e la motivazione del provvedimento impugnato (lacune, illogicità o critica dell'attendibilità di una teste), materie non rilevabili in sede di ricorso per misure cautelari reali salvo specifica violazione di legge. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso in materia di misure reali è ammesso solo per violazione di legge e non per mera sindacabilità della motivazione; ha inoltre distinto il vizio previsto dall'art. 606 lett. b) c.p.p. (erronea interpretazione o applicazione della legge penale) dalla critica alla ricostruzione fattuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativo al reato contestato; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, ma la cita come riferimento del procedimento in cui è stato disposto il sequestro.

  • art. 19, comma 4, legge n. 241/1990

    Richiamato come norma contestata nell'ambito dell'accusa; citazione presente tra i motivi del procedimento principale ma non oggetto di valutazione di merito in cassazione cautelare.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per distinguere il vizio di errata interpretazione o applicazione della legge penale (che rientra nell'art. 606 b) dalle censurie concernenti la motivazione e la valutazione probatoria, le quali non sono sindacabili in cassazione nel procedimento cautelare reale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (euro 3.000) a titolo di ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che in materia di misure cautelari reali la ricorribilità in cassazione è limitata e la motivazione deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; utilizzata per delimitare i limiti di sindacabilità.

  • Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua)

    Ulteriore precedente richiamato a supporto dei requisiti di motivazione necessari nei provvedimenti sulle misure reali e per chiarire i limiti del sindacato in cassazione.

  • Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 (P.M. in proc. Altoè e altri)

    Precedente citato per ribadire la distinzione tra vizio di cui all'art. 606 lett. b) (erronea interpretazione/applicazione della legge penale) e censure sulla ricostruzione fattuale e motivazionale, non ammissibili nel ricorso per misure reali.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (es. sequestro preventivo) il ricorso in Cassazione è ammissibile principalmente per violazione di legge; non è consentito un generale sindacato sulla valutazione degli elementi di fatto o sull'apprezzamento delle prove.
  • Le critiche che si limitano a contestare la coerenza, la completezza o la logicità del ragionamento probatorio sono, di regola, inammissibili in Cassazione nel campo delle misure reali salvo che emerga una concreta violazione di norme di diritto.
  • Il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. riguarda errori di interpretazione o applicazione della legge penale, non la semplice disamina contraddittoria o la diversa valutazione dei fatti; bisogna quindi inquadrare correttamente il tipo di doglianza.
  • Per impugnare con successo provvedimenti cautelari reali occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o l'assoluta mancanza di motivazione (ossia l'assenza totale dell'apparato giustificativo), non la mera insoddisfazione per le conclusioni del giudice di merito.
  • La produzione di documenti o la contestazione dell'attendibilità di testimoni può essere valutata dal giudice di merito, ma in Cassazione cautelare la rilevanza di tali elementi è generalmente sottratta al sindacato se costituisce mera riconsiderazione valutativa.

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