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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30432/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Palma, in qualità di legale rappresentante e firmatario del modello unico della società C.I.E.M. s.r.l. per il 2014, era stato condannato per il reato previsto dall'art.10-ter d.lgs. n.74/2000 per omesso versamento IVA pari a €261.452,00. Con ricorso in cassazione si censurava la Corte d'appello per l'omessa o illogica valutazione dell'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa), sostenendo che il superamento della soglia di punibilità fosse minimo (tra 4% e 5%) e che la Corte avrebbe dovuto considerare anche la natura non abituale e le modalità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi attinenti all'applicazione dell'art.131-bis, ricordando che l'istituto richiede la concomitanza di più presupposti (non abitualità della condotta e particolare tenuità dell'offesa valutata secondo l'art.133, comma 1 cod. pen.). La Corte territoriale aveva valutato l'entità dell'imposta evasa (totale €261.452, superiore di €11.452 rispetto alla soglia) e motivato l'esclusione della causa di non punibilità; tale valutazione di merito non è stata ritenuta viziata dalla Cassazione. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese secondo l'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n.74/2000

    Norma che sanziona, tra l'altro, l'omesso versamento dell'IVA da parte di chi è obbligato; qui applicata alla condotta del legale rappresentante che non ha versato l'imposta dovuta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"

    La causa di non punibilità richiede la sussistenza congiunta di più presupposti (non abitualità e particolare tenuità dell'offesa valutata secondo art.133). L'assenza anche di uno solo dei requisiti legittima il rigetto dell'istanza.

  • art. 133 cod. pen. (comma 1)

    Fornisce i criteri di valutazione della gravità dell'offesa e delle modalità della condotta da considerare per l'applicazione dell'art.131-bis; la quantificazione del danno o dell'entità della violazione è elemento centrale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Disposizione richiamata in rito per l'esame del ricorso (norma procedurale menzionata nel procedimento; non rilevante ai fini della decisione di merito sul fatto).

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art.131-bis cod. pen. richiede la valutazione congiunta di più requisiti: non abitualità della condotta e particolare tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art.133; la mancanza anche di un solo requisito struirà l'esclusione.
  • Il superamento marginale di una soglia quantitativa (es. percentuale rispetto alla soglia di punibilità) non determina automaticamente l'applicabilità della causa di non punibilità: il giudice valuta l'entità complessiva del danno e le modalità della condotta.
  • La Corte di merito è legittimata a motivare l'esclusione della particolare tenuità anche richiamando primariamente l'entità del danno o dell'imposta evasa; tale valutazione di merito difficilmente è rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • In sede di impugnazione chi invoca l'applicazione dell'art.131-bis deve contestare in modo specifico e motivato le valutazioni del giudice di merito (es. sulla quantificazione del danno o sulla ricorrenza della condotta); argomentazioni generiche o estrapolazioni non sono sufficienti.
  • La presenza di precedenti o di elementi di continuità o abitualità della condotta esclude la causa di non punibilità; in caso di condotta 'una tantum' resta comunque necessario dimostrare la 'particolare tenuità' secondo gli indici dell'art.133.

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