Circolare numero 190 del 22-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di assegno per il nucleo familiare, con particolare attenzione alla determinazione del reddito familiare, ai casi di separazione legale, figli nati in costanza di separazione, pensioni ai superstiti, decesso del titolare e presenza di soggetti inabili. Viene inoltre chiarita la disciplina dell’assegno per congedo matrimoniale per i lavoratori extracomunitari che contraggono matrimonio all’estero. Le sedi sono invitate a diffondere i chiarimenti ai datori di lavoro, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato.
Chiarimenti sui trattamenti di famiglia: assegno per il nucleo familiare e assegno per congedo matrimoniale
Chiarimenti sui trattamenti di famiglia: assegno per il nucleo familiare e assegno per congedo matrimoniale
La circolare interviene per uniformare gli indirizzi applicativi in materia di trattamenti di famiglia, richiamando la precedente circolare n. 189 del 17 luglio 1991 e diffondendo i chiarimenti resi sui quesiti di maggiore rilievo. L’attenzione è concentrata soprattutto sull’assegno per il nucleo familiare, con precisazioni sulla nozione di reddito familiare e sui casi particolari relativi a separazione, figli, pensioni ai superstiti e soggetti inabili, oltre a un chiarimento specifico sull’assegno per congedo matrimoniale dei lavoratori extracomunitari.
Ambito applicativo e destinatari della circolare
Le sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli enti di patronato i chiarimenti contenuti nella circolare. L’obiettivo dichiarato è assicurare una necessaria uniformità di indirizzi nella gestione delle prestazioni familiari.
Assegno per il nucleo familiare: criteri di determinazione del reddito
La circolare ribadisce che, ai fini del diritto e della misura dell’assegno per il nucleo familiare, i redditi devono essere considerati nel loro intero ammontare teoricamente assoggettabile ad imposta, al lordo di oneri deducibili e detrazioni.
Redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o imprese familiari
Nel caso di redditi negativi derivanti da partecipazioni in società di persone, la perdita può essere detratta dal reddito da lavoro dipendente solo se la società opera in regime ordinario o vi abbia optato. Ciò perché, in tale regime, i redditi delle varie categorie si sommano algebricamente e le perdite da attività di impresa o di lavoro autonomo riducono il reddito complessivo del soggetto d’imposta.
Non rientrano invece in tale ipotesi:
- le partecipazioni a società di persone in regime forfettario o semplificato, per le quali eventuali perdite sono irrilevanti;
- le partecipazioni a imprese familiari, poiché i collaboratori partecipano agli utili ma non alle perdite e devono inoltre prestare attività continuativa e prevalente nell’impresa.
La circolare indica anche gli elementi documentali utili a verificare che la società operi in regime ordinario, come il prospetto di ripartizione degli utili o delle perdite allegato al quadro H del mod. 740 oppure le annotazioni riportate nel medesimo quadro.
Reddito da impresa in regime di contabilità semplificata
Per il coniuge titolare di impresa soggetta a contabilità semplificata, il reddito da dichiarare ai fini dell’assegno non coincide né con il reddito d’impresa minore del quadro G né con il reddito imponibile del quadro N. Il riferimento corretto è il reddito complessivo indicato al rigo N 1, che nel caso concreto corrisponde al reddito di impresa imponibile risultante al rigo G 54.
La circolare sottolinea che il reddito rilevante è quello fiscalmente assumibile nel suo intero ammontare teorico, e non il reddito effettivamente assoggettato ad imposta dopo oneri e detrazioni.
Braccianti agricoli e valutazione convenzionale dei redditi
Per le domande presentate da braccianti agricoli, la circolare affronta il problema della verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni reddituali. In presenza di dubbi, e quando non emergano elementi probatori più precisi, può essere utilizzato il criterio convenzionale già previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 20 giugno 1980, basato sul salario medio convenzionale.
Sono considerati utili, ai fini della prova del reddito, anche:
- la dichiarazione reddituale mod. 740;
- il certificato reddituale mod. 101;
- dichiarazioni dei datori di lavoro, purché correttamente identificati e muniti di codice contributivo SCAU, con indicazione delle giornate retribuite e dei salari corrisposti.
Per i lavoratori agricoli cui, in relazione a provvidenze per aziende colpite da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, siano state attribuite giornate lavorative in numero non inferiore a quello dell’anno precedente, la quantificazione deve essere effettuata sul numero di giornate effettivamente lavorate, se inferiore, e non su quello risultante dagli elenchi.
Separazione legale, affidamento dei figli e stato di famiglia
La circolare disciplina diversi casi in cui il nucleo familiare subisce mutamenti per effetto della separazione tra coniugi.
Separazione giudiziale in corso
Se il procedimento di separazione giudiziale non è ancora concluso, la mancanza di una sentenza non consente di applicare le regole sulla esclusione del coniuge legalmente separato dal nucleo familiare né quelle relative all’aumento dei livelli reddituali per le famiglie monoparentali.
Tuttavia, in presenza di un provvedimento provvisorio di affidamento dei figli minori ai sensi dell’art. 708 c.p.c., il coniuge affidatario può ottenere l’autorizzazione con decorrenza non anteriore alla data del provvedimento. L’autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata su richiesta dell’interessato, che deve attestare la permanenza dell’affidamento.
Separazione consensuale
Nel caso di separazione consensuale, lo stato di separazione produce effetti solo dal decreto di omologazione ex art. 715 c.p.c. In assenza di tale decreto la separazione resta di fatto e non produce effetti giuridici rilevanti ai fini dell’assegno. Di conseguenza, l’autorizzazione al coniuge affidatario può essere rilasciata solo dalla data del decreto di omologazione.
Figli nati in costanza di separazione legale
La nascita di un figlio dopo la separazione non fa venir meno, da sola, la separazione già pronunciata. Per ritenere cessati gli effetti della separazione occorrono elementi certi di ripresa non sporadica della convivenza.
Se tali elementi non sussistono, il certificato di stato di famiglia può costituire prova della permanenza della separazione, fino a prova contraria. In mancanza di un formale provvedimento di affidamento, la circolare ammette il ricorso al criterio dell’apparenza del diritto: l’assegno può essere riconosciuto al genitore nel cui stato di famiglia risulti inserito il figlio, come affidatario di fatto.
Anche in questo caso l’autorizzazione è annuale; al rinnovo deve essere prodotto un nuovo certificato di stato di famiglia aggiornato e deve essere dichiarata la persistenza dello stato di effettiva separazione.
Pensioni ai superstiti, matrimonio del figlio inabile e perdita del diritto
La circolare precisa che l’assegno per il nucleo familiare su pensione può essere commisurato al nucleo del pensionato coniugato solo quando si tratti di pensione diretta. Non è invece possibile per le pensioni indirette o ai superstiti.
Ne consegue che il figlio inabile contitolare di pensione ai superstiti che contragga matrimonio non può più essere considerato parte del nucleo familiare riferito a quella pensione. Il diritto dell’assegno per il nucleo familiare non si estende infatti a persone che entrano a far parte del nucleo dopo la morte del dante causa. In correlazione, viene meno anche il diritto all’assegno per la vedova quando l’unico figlio inabile contragga matrimonio.
Domanda di assegno in caso di decesso del lavoratore o pensionato
Se il lavoratore o pensionato deceduto non aveva presentato domanda di assegno per il nucleo familiare, la prestazione può comunque essere richiesta da uno dei soggetti che componevano il nucleo al tempo in cui il diritto era maturato, nei limiti della prescrizione.
La prestazione va rapportata ai periodi in cui il de cuius era in vita e al nucleo familiare effettivamente esistente in quegli stessi periodi. Per il periodo successivo al decesso, il nucleo assume una nuova configurazione e può sorgere un distinto diritto all’assegno.
Le dichiarazioni reddituali devono essere rese dal soggetto che esercita il diritto in luogo del defunto, normalmente colui che ha presentato la denuncia di successione.
Presenza di soggetti inabili nel nucleo familiare
La maggiorazione di lire dieci milioni dei livelli di reddito familiare, prevista per i nuclei che comprendano soggetti inabili, può essere riconosciuta una sola volta per nucleo, a prescindere dal numero degli inabili presenti.
La formulazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 153 del 13 maggio 1988 non consente infatti il cumulo della maggiorazione per ciascun soggetto inabile, ma ne prevede l’applicazione unitaria al nucleo nel suo complesso.
Coniugi separati o divorziati, figli e recuperi di prestazioni
La circolare conferma l’orientamento negativo già espresso con la circolare n. 48 del 13 febbraio 1992: il coniuge legalmente separato non affidatario non ha diritto all’assegno per il nucleo familiare per i figli, anche se corrisponde un contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale.
La circolare precisa inoltre che le prestazioni familiari eventualmente percepite dal 1° gennaio 1988 in forza di autorizzazioni poi sospese con la circolare n. 39 del 23 febbraio 1989 potranno essere recuperate solo in presenza di una definitiva interpretazione confermativa dell’orientamento attuale. Fino ad allora dovrà essere mantenuta apposita evidenza di tali autorizzazioni.
Nelle nuove autorizzazioni rilasciate ai coniugi affidatari, la riserva di eventuali recuperi è necessaria soltanto se l’interessato non è titolare di una propria posizione tutelata.
Assegno per congedo matrimoniale dei lavoratori extracomunitari
In applicazione dell’art. 1 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, la circolare afferma che ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e alle loro famiglie spetta parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani. Perciò l’assegno per congedo matrimoniale spetta anche al lavoratore extracomunitario che contragga matrimonio all’estero, a condizione che:
- abbia prestato attività lavorativa presso l’azienda;
- risulti regolarmente residente in Italia già prima del matrimonio;
- abbia acquisito in Italia, in conseguenza del matrimonio, lo stato di coniugato.
Ai fini probatori è sufficiente che dalla certificazione anagrafica del comune di residenza risulti il matrimonio con la persona indicata nel certificato di matrimonio rilasciato dall’autorità estera. La produzione di tale certificato interrompe il termine per la presentazione della documentazione anagrafica comprovante l’avvenuto matrimonio. Per i cittadini di Stati che ammettono la poligamia, la normativa italiana consente un solo assegno per congedo matrimoniale, salvo i successivi matrimoni dovuti a morte del coniuge o divorzio.
Punti principali
Reddito familiare e partecipazioni societarie
Per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare i redditi devono essere considerati secondo la loro rilevanza fiscale complessiva. Le perdite derivanti dalla partecipazione a società di persone possono incidere sul reddito familiare solo se la società opera in regime ordinario, poiché in tal caso i redditi e le perdite si sommano algebricamente. Non rilevano invece le perdite di società in regime forfettario o semplificato, né quelle di impresa familiare, perché in tali ipotesi il reddito imponibile è comunque presunto positivo o i collaboratori non partecipano alle perdite.
Reddito da impresa in contabilità semplificata
Il reddito da considerare ai fini dell’assegno non è né il reddito d’impresa minore risultante dal quadro G del mod. 740, né il reddito imponibile di cui al quadro N, ma il reddito complessivo esposto al rigo N 1, corrispondente, nel caso indicato, al reddito di impresa imponibile del rigo G 54. La circolare ribadisce che vanno dichiarati i redditi nel loro intero ammontare teoricamente assoggettabile ad imposta, al lordo di oneri deducibili e detrazioni.
Valutazione dei redditi dei braccianti agricoli
Per i braccianti agricoli, in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali, può essere utilizzato il criterio convenzionale già previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 20 giugno 1980, basato sul salario medio convenzionale. Possono essere acquisiti anche altri elementi probatori, come il mod. 740, il mod. 101 o dichiarazioni dei datori di lavoro con indicazione delle giornate retribuite e dei salari corrisposti. In mancanza di prove attendibili, la sede può procedere a una valutazione d’ufficio del reddito agricolo.
Separazione legale in corso e affidamento dei figli
Nel caso di separazione giudiziale ancora pendente, il coniuge affidatario può ottenere l’autorizzazione per l’assegno per il nucleo familiare sulla base del provvedimento provvisorio di affidamento ex art. 708 c.p.c., con decorrenza non anteriore a tale data e validità annuale rinnovabile. Nella separazione consensuale, invece, lo stato di separazione produce effetti solo dal decreto di omologazione ex art. 715 c.p.c., e l’autorizzazione può essere rilasciata solo da quel momento.
Figli nati durante la separazione e affidamento di fatto
La nascita di un figlio dopo la separazione non comporta automaticamente la cessazione degli effetti della separazione. In assenza di elementi certi di ripresa della convivenza, il certificato di stato di famiglia può costituire prova della permanenza della separazione. Quando manca un provvedimento formale di affidamento, può rilevare il criterio dell’apparenza del diritto e l’assegno può essere riconosciuto al genitore nel cui stato di famiglia risulti inserito il figlio, con autorizzazione annuale e obbligo di produrre un certificato aggiornato e dichiarare la persistenza della separazione.
Pensione ai superstiti e matrimonio del figlio inabile
L’assegno per il nucleo familiare su pensione può essere commisurato al nucleo del pensionato coniugato solo per la pensione diretta, non per la pensione indiretta o ai superstiti. Il figlio inabile contitolare della pensione ai superstiti che si sposa non può più far parte del nucleo riferito a quella pensione, poiché il diritto è collegato al nucleo del de cuius e non si estende a soggetti entrati successivamente nella famiglia.
Domanda presentata dopo il decesso del lavoratore o pensionato
Se la domanda non è stata presentata dal lavoratore o pensionato poi deceduto, può essere esercitata da uno dei soggetti che facevano parte del nucleo familiare al momento in cui il diritto era maturato, nei limiti della prescrizione. L’assegno va riferito ai periodi in cui il de cuius era in vita e al nucleo effettivamente esistente in quel momento; per i periodi successivi al decesso si valuta un nuovo nucleo e, eventualmente, un nuovo diritto.
Maggiorazione per presenza di soggetti inabili
L’aumento di lire dieci milioni dei livelli di reddito familiare previsto per i nuclei con soggetti inabili è riconosciuto una sola volta per nucleo, anche se i soggetti inabili sono più di uno. Non è quindi cumulabile in relazione al numero degli inabili presenti.
Autorizzazioni per figli di coniugi separati o divorziati
La mancata erogazione dell’assegno al coniuge separato non affidatario, anche se corrisponde un contributo di mantenimento stabilito dal tribunale, è confermata come conforme alla circolare n. 48 del 13 febbraio 1992. Le prestazioni percepite dal 1° gennaio 1988 in forza di autorizzazioni poi sospese con circolare n. 39 del 23 febbraio 1989 potranno essere recuperate solo se intervenga una definitiva interpretazione confermativa; fino ad allora va tenuta apposita evidenza delle autorizzazioni. La riserva di eventuali recuperi nelle nuove autorizzazioni per coniugi affidatari è necessaria solo se non sono titolari di una propria posizione tutelata.
Assegno per congedo matrimoniale per lavoratori extracomunitari
Ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia è riconosciuta parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani. L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche quando il matrimonio è contratto all’estero, purché il lavoratore sia regolarmente residente in Italia già prima del matrimonio e abbia acquisito in Italia lo stato di coniugato. La prova può essere fornita mediante certificazione anagrafica del comune di residenza e certificato di matrimonio rilasciato dall’autorità estera; quest’ultimo interrompe il termine per la produzione della documentazione anagrafica. Per i cittadini di Stati che ammettono la poligamia, la normativa italiana consente un solo assegno, salvo i successivi matrimoni per morte del coniuge o divorzio.
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