Circolare numero 192 del 23-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1-8 giugno 1992, che ha dichiarato illegittimo l'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 nella parte in cui escludeva l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità della Gestione speciale commercianti quando questa si cumulava con una pensione di reversibilità ENPALS. Di conseguenza, viene aggiornato il punto 2.1, sub b), della circolare n. 171 dell'8 luglio 1992, estendendo il riconoscimento dell'integrazione anche a tale fattispecie. Viene inoltre precisato che non rientrano più tra i casi di esclusione dall'integrazione, per i periodi anteriori al 1° ottobre 1983, le situazioni di titolarità di pensione ai superstiti della Gestione commercianti in concorso con pensioni di reversibilità ENPALS. Per i criteri applicativi e le modalità di segnalazione dei dati ai fini della ricostituzione delle pensioni si rinvia ai punti 3 e 5 della circolare n. 171/1992.
Aggiornamento delle istruzioni sull'integrazione al minimo per pensioni ai superstiti della Gestione commercianti in cumulo con pensioni ENPALS
Integrazione al minimo delle pensioni ai superstiti della Gestione commercianti in cumulo con pensioni ENPALS
La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 257 dell'1-8 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie speciale del 17 giugno 1992. La pronuncia incide sull'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, limitatamente alla disciplina dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità della Gestione speciale commercianti.
Contenuto della decisione costituzionale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti quando la stessa fosse cumulata con una pensione di reversibilità a carico dell'ENPALS. La circolare recepisce integralmente questo effetto e ne deriva l'aggiornamento delle istruzioni amministrative già impartite.
Aggiornamento della circolare n. 171 dell'8 luglio 1992
Per effetto della sentenza, il punto 2.1, sub b), della circolare n. 171/1992 deve essere letto nel senso che ai titolari di pensione ai superstiti a carico della Gestione esercenti attività commerciali l'integrazione al trattamento minimo va riconosciuta non soltanto nei casi di concorso con pensione diretta ENPALS, ma anche nei casi di concorso con pensione di reversibilità ENPALS.
Periodi anteriori al 1° ottobre 1983
La circolare precisa inoltre che, tra le situazioni per le quali permaneva l'esclusione dal diritto all'integrazione al minimo per i periodi antecedenti il 1° ottobre 1983, non devono più essere inclusi i casi di titolarità di pensione ai superstiti della Gestione commercianti in concorso con pensioni di reversibilità ENPALS. Ne consegue un ampliamento dell'ambito delle posizioni suscettibili di riconoscimento del beneficio.
Criteri operativi e ricostituzione delle pensioni
Per quanto riguarda le modalità applicative della sentenza e la segnalazione dei dati necessari alla ricostituzione delle pensioni ai fini dell'integrazione al minimo, la circolare non introduce una disciplina autonoma, ma rinvia ai punti 3 e 5 della circolare n. 171 dell'8 luglio 1992. Pertanto, gli uffici devono applicare le regole operative già dettate in quella sede, adeguandole al nuovo principio affermato dalla Corte Costituzionale.
Punti principali
Sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 dell'1-8 giugno 1992 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consentiva l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'ENPALS.
Aggiornamento della circolare n. 171/1992
In conseguenza della sentenza, il punto 2.1, sub b), della circolare n. 171 dell'8 luglio 1992 deve essere modificato. L'integrazione al trattamento minimo per i titolari di pensione ai superstiti a carico della Gestione esercenti attività commerciali va riconosciuta non solo quando il cumulo avviene con una pensione diretta ENPALS, ma anche quando il cumulo avviene con una pensione di reversibilità ENPALS.
Riesame dei casi esclusi per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983
Tra le situazioni per le quali permaneva l'esclusione dal diritto all'integrazione al minimo per i periodi precedenti il 1° ottobre 1983 non devono più essere ricompresi i casi di titolarità di pensione ai superstiti della Gestione commercianti in concorso con pensioni di reversibilità a carico dell'ENPALS.
Criteri applicativi e ricostituzione
Per i criteri di applicazione della sentenza e per le modalità di segnalazione dei dati ai fini della ricostituzione delle pensioni per l'integrazione al minimo, la circolare rinvia espressamente ai punti 3 e 5 della circolare n. 171 dell'8 luglio 1992.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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