Circolare numero 187 del 21-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione delle pensioni per consentire la riliquidazione in forma reddituale dei supplementi per contributi da lavoro autonomo con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, in attuazione dei criteri già richiamati dalla circolare n. 55 del 24 febbraio 1992. Vengono distinti i casi in cui la riliquidazione è sempre dovuta e quelli in cui opera solo se la pensione è rimasta in pagamento nella forma contributiva più favorevole, oltre a precisare che il nuovo calcolo si basa esclusivamente sui periodi utili e sui redditi relativi, con riferimento alla legge n. 233/1990. La circolare disciplina anche le modalità operative di segnalazione dei dati nelle procedure PGM 3445 e PGM 480, nonché i programmi aggiornati disponibili.
Riliquidazione dei supplementi per contributi da lavoro autonomo dal 1 luglio 1990
Riliquidazione dei supplementi per contributi da lavoro autonomo dal 1 luglio 1990
La circolare scioglie la riserva contenuta nella precedente n. 55 del 24 febbraio 1992 e aggiorna le procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione delle pensioni per consentire la riliquidazione in forma reddituale dei supplementi per contributi da lavoro autonomo. L'intervento riguarda i supplementi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, secondo criteri distinti in base alla gestione e alla situazione della pensione.
Ambito di applicazione e casi di riliquidazione obbligatoria
Devono essere riliquidati in ogni caso i supplementi liquidati su pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla decorrenza della pensione. Devono inoltre essere riliquidati i supplementi liquidati su pensioni dei lavoratori autonomi con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982.
Per i supplementi relativi a pensioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1982 al 30 giugno 1990, la riliquidazione è richiesta solo quando, a seguito della riliquidazione, la pensione resta in pagamento nella forma contributiva che risulta più favorevole.
Criteri di calcolo del supplemento in forma reddituale
Il ricalcolo deve essere effettuato considerando esclusivamente:
- i periodi di contribuzione utili per la liquidazione di ciascun supplemento da riliquidare;
- i relativi redditi;
- le disposizioni degli articoli 6 e 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233, rispettivamente per artigiani e commercianti e per coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Il reddito medio settimanale pensionabile di ciascun supplemento va determinato sulla base dei redditi degli ultimi dieci anni di contribuzione, oppure del minor periodo utile al supplemento, rivalutati con i coefficienti previsti con riferimento all'anno 1990, dal quale decorre la riliquidazione.
Effetti sulla maturazione di ulteriori supplementi
La riliquidazione dal 1 luglio 1990 non modifica la periodicità per la liquidazione dei supplementi successivi. Per ottenere un nuovo supplemento è sufficiente che siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza originaria del supplemento riliquidato, oppure due anni per i pensionati che abbiano compiuto l'età pensionabile e possano esercitare, una sola volta, la facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
La circolare precisa tuttavia che, per le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 riliquidate in forma reddituale dal 1 luglio 1990 e risultate più favorevoli della pensione contributiva in essere, i successivi supplementi possono essere liquidati solo con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1995, ovvero al 1 luglio 1992 per chi abbia titolo alla liquidazione dopo due anni. Ciò dipende dal fatto che in tali casi è stata utilizzata tutta la contribuzione esistente fino al 30 giugno 1990.
Segnalazione dei dati nelle procedure informatiche
Per le pensioni di nuova liquidazione definite con la procedura passante PGM 3445, qualora debbano essere liquidati contestualmente supplementi per contributi da lavoro autonomo con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, devono essere acquisiti nell'apposita sezione del pannello AV2 i dati necessari sia per il calcolo contributivo alla decorrenza del supplemento sia per il ricalcolo reddituale dal 1 luglio 1990.
Se anche la pensione in liquidazione deve essere riliquidata dal 1 luglio 1990, la procedura effettua automaticamente la riliquidazione dei supplementi soltanto quando l'importo della pensione riliquidata risulta inferiore all'importo della pensione contributiva spettante al 1 luglio 1990.
Per ciascun supplemento vanno inseriti:
- il codice '2', '3' o '4' della gestione in cui sono stati versati i contributi utili al supplemento, rispettivamente CD/CM, ART e COM;
- la decorrenza del supplemento;
- l'importo IVS della contribuzione utile per la liquidazione in forma contributiva;
- il numero delle settimane;
- il reddito medio settimanale pensionabile utile per il ricalcolo dal 1 luglio 1990.
Ricostituzione delle pensioni e utilizzo del pannello VS1
Per la ricostituzione delle pensioni con procedura passante PGM 480, se occorre riliquidare dal 1 luglio 1990 supplementi per contributi da lavoro autonomo già liquidati in forma contributiva, devono essere acquisiti tramite il pannello VS1 il codice di variazione '3', la decorrenza del supplemento, il codice della gestione assicurativa, l'importo IVS utile al calcolo contributivo, il numero delle settimane e il reddito medio settimanale pensionabile utile al calcolo reddituale dal 1 luglio 1990.
Gli stessi dati devono essere indicati anche quando si debbano liquidare nuovi supplementi per contributi da lavoro autonomo con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, con la sola differenza che nel primo sottocampo del pannello VS1 deve essere inserito il codice di variazione '1' invece di '3'.
Programmi aggiornati
Per l'applicazione dei nuovi criteri sono resi disponibili i programmi aggiornati da ricevere sul sottosistema periferico dell'area prestazioni:
- 4281, livello D, versione 9.7.1992;
- 4314, livello D, versione 9.7.1992;
- 3267, livello A, versione 30.6.1992;
- 3277, livello A, versione 30.6.1992;
- 3278, livello A, versione 30.6.1992.
Punti principali
Ambito della riliquidazione dei supplementi
La circolare chiarisce che devono essere riliquidati in ogni caso i supplementi liquidati su pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualunque sia la decorrenza della pensione, e quelli liquidati su pensioni dei lavoratori autonomi con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982. Per i supplementi relativi a pensioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, la riliquidazione è dovuta solo se, a seguito della riliquidazione della pensione, l'importo è rimasto in pagamento nella forma contributiva risultata più favorevole.
Criteri di calcolo reddituale
Il ricalcolo deve avvenire considerando esclusivamente i periodi di contribuzione utili per la liquidazione di ciascun supplemento da riliquidare e i relativi redditi, secondo gli articoli 6 e 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233, rispettivamente per artigiani e commercianti e per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il reddito medio settimanale pensionabile di ciascun supplemento va determinato sulla base dei redditi degli ultimi dieci anni di contribuzione, o del minor periodo utile al supplemento, rivalutati con i coefficienti previsti in relazione all'anno 1990, dal quale decorre la riliquidazione.
Effetti sulla decorrenza dei successivi supplementi
La riliquidazione dei supplementi dal 1 luglio 1990 non incide sulla periodicità di liquidazione dei successivi supplementi. Per il riconoscimento di questi ultimi resta sufficiente che siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza originaria del supplemento riliquidato, oppure due anni per i pensionati che abbiano compiuto l'età pensionabile e possano avvalersi, una sola volta, della facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Caso delle pensioni già riliquidate in forma reddituale
Viene distinta la situazione delle pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 riliquidate in forma reddituale dal 1 luglio 1990 e risultate più favorevoli della pensione contributiva in essere a tale data. In tali casi, poiché per la riliquidazione è stata utilizzata tutta la contribuzione esistente fino al 30 giugno 1990, i successivi supplementi possono essere liquidati soltanto con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1995, ovvero al 1 luglio 1992 per chi abbia titolo alla liquidazione dopo due anni.
Procedura per pensioni di nuova liquidazione - PGM 3445
Per le pensioni di nuova liquidazione definite con la procedura di calcolo passante PGM 3445, se contestualmente devono essere liquidati supplementi per contributi da lavoro autonomo con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, occorre acquisire nella sezione apposita del pannello AV2 sia i dati per il calcolo contributivo del supplemento alla relativa decorrenza sia quelli per il ricalcolo reddituale dal 1 luglio 1990. Se anche la pensione è riliquidata dal 1 luglio 1990, la procedura ricalcola automaticamente i supplementi solo se l'importo della pensione riliquidata è inferiore a quello della pensione contributiva spettante al 1 luglio 1990.
Dati da acquisire per ciascun supplemento in PGM 3445
Per ogni supplemento devono essere inseriti: il codice della gestione contributiva ('2', '3' o '4' per CD/CM, ART, COM), la decorrenza del supplemento, l'importo IVS della contribuzione utile per la liquidazione in forma contributiva, il numero delle settimane e il reddito medio settimanale pensionabile utili per il ricalcolo reddituale dal 1 luglio 1990.
Procedura per ricostituzione pensioni - PGM 480
Per la riliquidazione dal 1 luglio 1990 di supplementi da lavoro autonomo già liquidati in forma contributiva, tramite pannello VS1 devono essere acquisiti: codice di variazione '3', decorrenza del supplemento, codice della gestione assicurativa, importo IVS utile al calcolo contributivo, numero delle settimane e reddito medio settimanale pensionabile utili al calcolo in forma reddituale. Gli stessi dati vanno segnalati anche per nuovi supplementi con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, indicando però il codice di variazione '1' invece di '3'.
Programmi aggiornati disponibili
Per il calcolo dei supplementi secondo i nuovi criteri sono rese disponibili, per la ricezione sul sottosistema periferico dell'area prestazioni, le versioni aggiornate dei programmi 4281 livello D versione 9.7.1992, 4314 livello D versione 9.7.1992, 3267 livello A versione 30.6.1992, 3277 livello A versione 30.6.1992 e 3278 livello A versione 30.6.1992.
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