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Circolare

Circolare numero 188 del 21-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, che dispone l'aumento dello 0,80% delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992. Vengono aggiornate le aliquote complessive IVS per la generalità dei lavoratori, per gli apprendisti e per alcune gestioni e fondi speciali, precisando i casi esclusi e quelli in cui l'aumento incide solo sulla quota IVS generale. La circolare fornisce inoltre istruzioni per la regolarizzazione delle differenze contributive nei flussi DM10/2, con codici specifici, termini di versamento e modalità particolari per il settore agricolo agevolato e per alcune gestioni speciali. In chiusura chiarisce che le norme sul valore retributivo della mensa non modificano la base imponibile contributiva.

Aumento dello 0,80% delle aliquote contributive IVS dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 e istruzioni operative per i conguagli

Aumento delle aliquote contributive IVS ex D.L. 11 luglio 1992, n. 333

La circolare definisce gli effetti contributivi del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, pubblicato sulla G.U. n. 162 dell'11 luglio 1992. Il provvedimento introduce un incremento dello 0,80% delle aliquote a carico dei lavoratori dipendenti e detta le istruzioni operative per l'adeguamento dei versamenti e per la regolarizzazione delle eventuali differenze maturate nel mese di luglio 1992.

Ambito di applicazione dell'aumento

L'aumento decorre dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 e riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, per l'assicurazione generale obbligatoria IVS e per le forme di previdenza esclusive e sostitutive. La variazione si estende anche agli addetti ai servizi domestici e familiari, ai pescatori della piccola pesca e agli iscritti ai Fondi sostitutivi dell'assicurazione IVS gestiti dall'Istituto.

Sono invece esclusi dall'incremento i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, per i quali trova applicazione la disciplina speciale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418. Non subisce l'aumento neppure la contribuzione dovuta al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in quanto espressa in quota capitaria.

Nuove aliquote per la generalità dei lavoratori e per gli apprendisti

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, a decorrere dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992, l'aliquota complessiva IVS, comprensiva dell'addizionale asili nido, è pari al 27,27%, di cui l'8,34% resta a carico del dipendente.

Per gli apprendisti, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'aliquota IVS a carico del lavoratore è fissata nel 5,34%; l'aliquota totale, includendo il contributo per le prestazioni S.S.N., risulta pari al 5,74%.

Fondi e gestioni speciali interessati

La circolare riporta l'aggiornamento delle aliquote per una serie di fondi e gestioni speciali, con decorrenze differenziate. In particolare sono indicati:

  • il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private;
  • il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con decorrenze dal 1.7.1992 e dal 1.1.1993;
  • il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenze dal 1.7.1992 e dal 1.6.1993;
  • il Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo;
  • il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;
  • la Gestione speciale per l'assicurazione generale obbligatoria IVS degli enti creditizi pubblici di cui al D.Lgv. n. 357/1990.

Per ciascuna gestione la circolare distingue quota complessiva, quota lavoratore e quota datore di lavoro, includendo ove previsto le componenti per asili nido, Gescal o TFR.

Effetti sulle aziende con agevolazioni contributive

Per le aziende che beneficiano di agevolazioni contributive, l'incremento dell'aliquota complessiva si riflette solo nella misura corrispondente all'aumento dello 0,80% della quota a carico del lavoratore. La circolare richiama sul punto le precedenti indicazioni contenute nelle circolari n. 74 del 19 marzo 1991 e n. 103 dell'8 aprile 1992.

Regolarizzazione delle differenze contributive di luglio 1992

Le aziende che non siano in grado di versare i contributi nella nuova misura in occasione della scadenza della denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presentare entro il 20 agosto, possono effettuare la regolarizzazione con la denuncia di agosto, da presentare entro il 20 settembre. In tal caso devono aggiungere gli interessi di differimento, calcolati dal 21 agosto fino alla data del versamento.

Le differenze contributive devono essere esposte nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con la dicitura "DIFF. IVS DL 333/92" e il codice "S147"; gli interessi vanno indicati in un rigo successivo con la dicitura "INT. DIFF." e il codice "Q930". In entrambi i casi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni. Le eventuali successive regolarizzazioni ricadono nella disciplina ordinaria dei ritardati pagamenti.

Casi particolari di esposizione nel DM10/2

Per il personale iscritto al Fondo di previdenza per i pubblici servizi di trasporto, l'importo della differenza va contrassegnato con il codice "X401" e con la dicitura "DIFF. DL 3 /92". Per i dipendenti degli enti creditizi pubblici di cui al D.Lgt.vo n. 357/1990, la differenza dovuta alla Gestione speciale IVS va esposta con il codice "B100" e la dicitura "DIFF. DL 333 /92".

In entrambe le ipotesi restano applicabili le istruzioni sul calcolo e sul versamento degli interessi di differimento nonché quelle sulla tardiva regolarizzazione.

Regolarizzazione per il settore agricolo agevolato

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate, che fruiscono delle agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5 e 6, della legge n. 67/1988, la differenza di aliquota dello 0,80% relativa a luglio va esposta con il codice "S147". L'importo delle agevolazioni spettanti sulla differenza deve essere indicato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con la dicitura "CONG. L. 67/88" e il codice "V867".

In questo caso gli interessi di differimento si calcolano sulle differenze contributive al netto dei benefici spettanti.

Annullamento delle note di addebito e disciplina della mensa

Le aziende che regolarizzano con la denuncia di agosto le differenze di luglio devono chiedere l'annullamento delle note di addebito emesse dalla procedura di controllo per la denuncia contributiva di luglio 1992.

Infine, la circolare richiama le disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.L. n. 333/1992 sul valore retributivo del servizio mensa ai fini degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, precisando che il comma 5 conferma l'invarianza delle regole sulla sua inclusione nella base imponibile per i contributi di previdenza e assistenza sociale.

Punti principali

Aumento dell'aliquota contributiva dello 0,80%

L'art. 6, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 prevede un incremento dello 0,80% delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dovute all'assicurazione generale obbligatoria IVS e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive. L'aumento decorre dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 e riguarda anche addetti ai servizi domestici e familiari, pescatori della piccola pesca e iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto.

Soggetti esclusi dall'aumento

Non rientrano nell'incremento i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, la cui tutela previdenziale e assistenziale è disciplinata dalla legge 6 agosto 1975, n. 418. Sono inoltre esclusi il Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, perché il contributo è in quota capitaria, e alcuni Fondi e Gestioni integrative dell'assicurazione generale IVS, per i quali l'aumento si applica solo alla parte relativa all'assicurazione generale stessa.

Nuove aliquote IVS e per gli apprendisti

Per la generalità dei lavoratori dipendenti l'aliquota complessiva IVS, comprensiva dell'addizionale asili nido, è fissata al 27,27%, di cui 8,34% a carico del dipendente. Per gli apprendisti, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'aliquota IVS a carico del lavoratore è pari al 5,34%; l'aliquota totale, comprensiva del contributo per le prestazioni S.S.N., è pari al 5,74%.

Aggiornamento delle aliquote per fondi e gestioni speciali

La circolare riporta le nuove aliquote per diversi fondi e gestioni: Fondo ENEL e aziende elettriche private; Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; Fondo per il personale addetto alle abolite imposte di consumo; Fondo per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea; Gestione speciale IVS degli enti creditizi pubblici di cui al D.Lgv. n. 357/1990. Per alcune di esse sono previste decorrenze diverse e distinte quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro, con indicazione separata della componente asili nido, Gescal o TFR ove applicabile.

Incidenza sulle aziende con agevolazioni contributive

Per le aziende che beneficiano di agevolazioni contributive, l'aliquota complessiva resta aumentata dello 0,80% solo per effetto dell'incremento della quota a carico del lavoratore, come chiarito dalle circolari n. 74 del 19 marzo 1991 e n. 103 dell'8 aprile 1992.

Istruzioni per la regolarizzazione delle differenze contributive

Le aziende che non riescono a versare i contributi nella nuova misura alla scadenza della denuncia di luglio 1992, da presentare entro il 20 agosto, possono regolarizzare con la denuncia di agosto, da presentare entro il 20 settembre, maggiorando gli importi con gli interessi di differimento calcolati fino alla data del versamento. Le differenze devono essere esposte nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con la dicitura "DIFF. IVS DL 333/92" e il codice "S147"; gli interessi con la dicitura "INT. DIFF." e il codice "Q930". Non vanno compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.

Casistiche particolari di regolarizzazione

Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la differenza va indicata con il codice "X401" e la dicitura "DIFF. DL 3 /92". Per i dipendenti degli enti creditizi pubblici di cui al D.Lgt.vo n. 357/1990, la differenza relativa alla Gestione Speciale IVS va indicata con il codice "B100" e la dicitura "DIFF. DL 333 /92". In entrambi i casi restano ferme le istruzioni sugli interessi di differimento e sulla tardiva regolarizzazione.

Regolarizzazioni per il settore agricolo agevolato

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate, beneficiari delle agevolazioni contributive di cui all'art. 9, commi 5 e 6, della legge n. 67/1988, la differenza dello 0,80% relativa a luglio va esposta con il codice "S147"; l'importo delle agevolazioni spettanti su tale differenza va indicato nel quadro "D" con la dicitura "CONG. L. 67/88" e il codice "V867". In questo caso gli interessi di differimento si calcolano sulle differenze al netto dei benefici spettanti.

Annullamento delle note di addebito

Le aziende che regolarizzano con la denuncia di agosto le differenze contributive di luglio devono chiedere l'annullamento delle note di addebito emesse dalla procedura di controllo per la denuncia contributiva di pertinenza del mese di luglio 1992.

Disposizioni sulla mensa

L'art. 6, commi 3 e 4, del D.L. n. 333/1992 disciplina il valore retributivo da attribuire al servizio mensa ai fini degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, ma il comma 5 conferma che restano immutate le norme sull'inserimento di tale valore nella base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

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