Circolare numero 189 del 22-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni per chiudere le questioni contributive ancora aperte relative ai lavoratori italiani occupati in Paesi esteri extracomunitari non convenzionati. Vengono chiariti: l’assenza del beneficio della riduzione di 10 punti e della fiscalizzazione per il periodo 9.1.1986/31.10.1986, l’obbligo di ricalcolo e versamento dei contributi sulle retribuzioni convenzionali per il periodo 9.1.1986/31.12.1987, l’ambito dell’esonero parziale ex art. 11 della legge n. 48/1988 per i contratti anteriori al 9.1.1986, la possibilità di partecipazione alla CUAF nei limiti delle autorizzazioni già rilasciate e le modalità di regolarizzazione con interessi legali e termine entro la fine del terzo mese successivo alla circolare.
Chiarimenti su contribuzione e agevolazioni per lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati
Chiarimenti sugli oneri contributivi per lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati
La circolare interviene per definire le questioni contributive ancora aperte in relazione ai lavoratori italiani occupati in Paesi esteri extracomunitari non convenzionati. L’intervento si colloca nel quadro della normativa succedutasi dal D.L. 18 novembre 1986, n. 761, al D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, come integrato dall’art. 11 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva
La circolare chiarisce che il beneficio dell’abbattimento di dieci punti dell’aliquota contributiva non compete per il periodo 9 gennaio 1986/31 ottobre 1986. La ragione è che la copertura finanziaria prevista dalla legge n. 398/1987 per l’anno 1986 non comprende tale arco temporale, ma solo la frazione di anno ricadente sotto l’efficacia del primo decreto-legge in materia, il D.L. n. 761/1986.
Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia
Analogamente, per il periodo 9 gennaio 1986/31 ottobre 1986 non spetta la fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia. Il D.L. n. 761/1986 ha infatti disposto il beneficio solo per i periodi successivi alla sua emanazione, mentre i provvedimenti successivi non hanno previsto estensioni retroattive ai periodi antecedenti.
Sistemazione contributiva per il periodo 9 gennaio 1986/31 dicembre 1987
La legge n. 398/1987 ha reso efficace dal 9 gennaio 1986 la disciplina delle assicurazioni sociali per i lavoratori in questione, con retribuzioni convenzionali imponibili per il 1986 e il 1987 fissate dal D.M. 22 ottobre 1987, pubblicato in G.U. il 5 dicembre 1987, n. 285. Le aziende che, nel periodo 9 gennaio 1986/31 dicembre 1987, abbiano versato contributi su retribuzioni inferiori a quelle convenzionali devono, se non lo hanno già fatto, regolarizzare la posizione versando le differenze contributive. La circolare precisa che tali importi non dovrebbero in ogni caso scendere al di sotto dei minimali vigenti pro tempore.
Esonero contributivo ex art. 11, comma 1, della legge n. 48/1988
Per i lavoratori impiegati in forza di contratti o obbligazioni assunti prima del 9 gennaio 1986 e privi di clausole di revisione del prezzo, l’art. 11, comma 1, della legge n. 48/1988 esonera i datori di lavoro dal versamento dei contributi dovuti ai sensi della legge n. 398/1987 per la parte eccedente i contributi calcolati sulla base delle convenzioni autorizzate dal Ministero del Lavoro prima dell’entrata in vigore del D.L. 31 luglio 1987, n. 317.
La ratio della norma è evitare nuovi oneri per le imprese che, al momento della stipula dei contratti di appalto, avevano già preventivato determinati costi per oneri sociali e non possono ribaltarli sull’impresa appaltante per mancanza di apposita clausola contrattuale.
La circolare ricorda che le convenzioni precedenti contemplavano il versamento dei contributi IVS, Tbc, ex Enaoli e del contributo TFR, con partecipazione facoltativa alla CUAF; la base imponibile era, di regola, costituita dai minimali vigenti nel territorio nazionale oppure, su richiesta dell’azienda, dalla retribuzione prevista dal contratto collettivo o da quella spettante ai lavoratori in Italia, purché in tali casi il versamento riguardasse tutti i lavoratori occupati all’estero per l’esecuzione di una determinata opera. Era inoltre previsto il versamento dei contributi per assistenza sanitaria sui medesimi minimali retributivi.
La circolare precisa che l’esonero è parziale: si applica alle contribuzioni dovute in regime convenzionale ma non comporta l’applicazione della riduzione di dieci punti né della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, agevolazioni che non spettano comunque neppure in regime convenzionale. L’esonero parziale opera anche sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore.
Effetti sulla tutela assicurativa e sulle denunce individuali
L’esonero contributivo non incide in senso limitativo sulla posizione assicurativa del lavoratore. Questi resta destinatario, secondo la qualifica e la categoria di appartenenza, delle forme di tutela previste dalla legge n. 398/1987 e conserva il diritto alle relative prestazioni sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dai decreti ministeriali, anche se tali retribuzioni risultano superiori a quelle assoggettate a contribuzione in regime di esonero parziale.
Per gli anni dal 1986 al 1991, qualora nelle denunce individuali mod. 01/M siano state riportate retribuzioni assoggettate a contribuzione inferiori a quelle fissate dai decreti ministeriali, la circolare richiede la modifica delle denunce mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Partecipazione alla CUAF
Per i datori di lavoro che, nel regime convenzionale precedente alla legge n. 398/1987, si erano avvalsi della facoltà di partecipare alla CUAF, tale possibilità viene confermata anche per i periodi successivi al 9 gennaio 1986, ma solo nei limiti delle autorizzazioni già concesse.
Regolarizzazioni, interessi e termini
La sistemazione delle pendenze contributive e assicurative deve avvenire attraverso le procedure di regolarizzazione contributiva. Sulle partite a debito delle aziende si applicano gli interessi al tasso legale: 5% fino al 15 dicembre 1990 e 10% dal 16 dicembre 1990, secondo quanto richiamato dal messaggio n. 49126 del 27 febbraio 1991.
Le sedi devono assegnare un termine congruo per il pagamento dell’intero debito, tenendo conto della complessità degli adempimenti, e comunque entro la fine del terzo mese successivo alla data della circolare. Solo in via eccezionale è ammessa una deroga, in presenza di documentata e oggettiva impossibilità di disporre entro tale termine di tutti gli elementi necessari per la regolarizzazione. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine stabilito sono assoggettate alle sanzioni civili ordinarie.
Punti principali
Riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva
Per il periodo 9.1.1986/31.10.1986 non spetta la riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva. La copertura finanziaria prevista dalla legge n. 398/1987 non copre tale arco temporale, che resta quindi escluso dal beneficio.
Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia
La fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia non spetta per il periodo 9.1.1986/31.10.1986, poiché il D.L. n. 761/1986 ha previsto il beneficio solo per i periodi successivi alla sua emanazione e i provvedimenti successivi non lo hanno esteso retroattivamente.
Sistemazione contributiva 9.1.1986/31.12.1987
Le aziende che hanno versato contributi su retribuzioni inferiori a quelle convenzionali fissate dal D.M. 22.10.1987 devono versare le differenze contributive, se non già regolarizzate. Il ricalcolo riguarda il periodo dal 9.1.1986 al 31.12.1987 e deve rispettare almeno i minimali vigenti pro tempore.
Esonero contributivo per contratti anteriori al 9.1.1986
Per i lavoratori impiegati in forza di contratti o obbligazioni assunti prima del 9.1.1986, privi di clausole di revisione del prezzo, l’art. 11, comma 1, della legge n. 48/1988 esonera i datori di lavoro dal versare la parte di contribuzione eccedente quella calcolata sulle convenzioni autorizzate dal Ministero del Lavoro prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 317/1987. L’esonero è parziale e riguarda anche la quota a carico del lavoratore.
Effetti assicurativi e denunce individuali
L’esonero contributivo non riduce la tutela assicurativa dei lavoratori, che conservano il diritto alle prestazioni sulla base delle retribuzioni convenzionali previste dalla legge n. 398/1987. Se nelle denunce mod. 01/M per gli anni 1986-1991 sono state indicate retribuzioni inferiori a quelle stabilite dai decreti ministeriali, occorre procedere alla modifica tramite regolarizzazione contributiva.
CUAF e somme accessorie
La facoltà di partecipare alla CUAF resta riconoscibile anche per i periodi successivi al 9.1.1986, nei limiti delle autorizzazioni già concesse. Le regolarizzazioni devono essere effettuate con gli interessi al tasso legale (5% fino al 15.12.1990 e 10% dal 16.12.1990), saldando l’intero debito entro il termine assegnato dalle sedi, non oltre la fine del terzo mese successivo alla circolare; oltre tale termine si applicano le sanzioni civili ordinarie.
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