Cassazione Penale, Ordinanza n. 04886/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, ha disposto anche il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro soggetti condannati per reati fallimentari hanno proposto un unico ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena per gli ultimi tre imputati, concedendo le attenuanti generiche, ma aveva confermato nel resto la condanna per i reati ascritti. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo lamentava la violazione dell'art. 24 legge fallimentare, sostenendo l'incompetenza del giudice penale per connessione e richiamando la competenza del tribunale fallimentare; il secondo deduceva la violazione degli artt. 223, comma 2, n. 2, e 219, n. 1, legge fallimentare. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, perché la Corte territoriale aveva correttamente radicato la competenza in base alla connessione tra i fatti, applicando il criterio del reato più grave ex art. 16, comma 1, c.p.p., e ha giudicato il secondo motivo non rituale, assertivo e inammissibile perché fondato su questioni di fatto senza specifica deduzione di travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Il procedimento in cassazione è stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, escludendo la trattazione orale richiesta dalla difesa.
art. 610, comma 1, c.p.p.
È richiamato per affermare che il procedimento si svolge senza partecipazione delle parti, con conseguente impossibilità di accogliere la richiesta di trattazione orale.
art. 24 legge fall.
La difesa lo ha invocato per sostenere l'incompetenza; la Corte ha ritenuto la censura infondata e generica.
art. 16, comma 1, c.p.p.
La competenza è stata radicata in base alla connessione tra i fatti e al criterio del reato più grave, oltre che temporalmente anteriore.
art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.
È richiamato nel secondo motivo, ritenuto però formulato in modo assertivo e non idoneo a censurare la decisione di merito.
art. 219, n. 1, legge fall.
È richiamato insieme all'art. 223 legge fall. nel secondo motivo, giudicato inammissibile perché privo di rituali censure di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche: la doglianza deve confrontarsi con la motivazione impugnata e formulare specifiche ragioni di legittimità.
- Le questioni di competenza basate sulla connessione tra procedimenti o fatti di reato vanno valutate secondo i criteri codicistici, incluso il criterio del reato più grave, non mediante il solo richiamo alle regole speciali sulla competenza fallimentare.
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio se non si deduce specificamente un travisamento della prova nei limiti consentiti dal controllo di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per cause imputabili alla parte, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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