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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per violazione e falsa applicazione della disciplina sull'esenzione ICI dei fabbricati rurali. In particolare, ha contestato che l'immobile potesse essere considerato esente perché strumentale all'attività agricola, nonostante risultasse accatastato nella categoria D/1, relativa agli opifici, e non nella categoria D/10, specificamente prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della cooperativa contro gli avvisi ICI relativi agli anni 2003, 2004 e 2005. La Corte ha ritenuto che l'accatastamento in categoria D/1 impedisse di riconoscere l'esenzione, in assenza di una preventiva impugnazione dell'atto di classamento per ottenere la categoria D/10. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    La ruralità e la strumentalità del fabbricato devono risultare secondo i requisiti previsti dalla disciplina catastale e fiscale applicabile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera a)

    La norma, come interpretata dalla giurisprudenza e coordinata con la disciplina successiva, esclude dall'ICI gli immobili riconosciuti catastalmente come rurali nelle categorie pertinenti.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    L'esenzione ICI per i fabbricati rurali presuppone il riconoscimento catastale della ruralità, normalmente mediante attribuzione della categoria A/6 o D/10.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009

    L'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI. Se l'immobile è iscritto in una diversa categoria catastale, il contribuente deve impugnare l'atto di classamento per ottenere l'esenzione.

    La classificazione catastale costituisce il presupposto decisivo per l'esenzione: la sola destinazione agricola o la concreta strumentalità del bene non sono sufficienti se la categoria catastale non è quella prevista.

  • Cassazione, Sezione Quinta, sentenza n. 5167 del 5 marzo 2014

    Per dimostrare la ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della categoria A/6 o D/10.

    La giurisprudenza conferma che, in caso di diversa categoria catastale, il contribuente deve contestare autonomamente il classamento; in mancanza, il fabbricato resta assoggettato all'ICI.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione ICI per un fabbricato rurale, non basta dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per l'attività agricola: è normalmente necessario che risulti catastalmente classificato nella categoria rurale appropriata, in particolare D/10 per i fabbricati strumentali.
  • Se il fabbricato è accatastato in una categoria diversa, come D/1, il contribuente deve prima impugnare il classamento catastale e chiederne la modifica; non può ottenere direttamente l'esenzione ICI contestando soltanto l'avviso d'imposta.
  • Il Comune che intenda tassare un immobile già classificato A/6 o D/10 deve a sua volta contestare autonomamente tale classificazione catastale; non può disapplicarla incidentalmente nel giudizio sull'ICI.
  • La categoria catastale è valutata come elemento oggettivo e decisivo per l'applicazione dell'esenzione, anche quando la funzione agricola del fabbricato sia effettivamente dimostrata.
  • Quando la questione dipende esclusivamente dalla categoria catastale risultante dagli atti e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.

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