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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30087/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la decisione della Corte d'appello di Torino. L'unico motivo deduceva il difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione con il reato indicato come capo B). La doglianza mirava a contestare la misura dell'aumento sanzionatorio, assumendone l'insufficienza motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico sull'aumento di pena per continuazione. Ha richiamato il principio secondo cui una motivazione specifica e dettagliata sull'aumento sanzionatorio è necessaria solo quando l'incremento sia di gran lunga superiore alla misura media consentita, non quando l'aumento sia di esigua entità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    null

  • art. 81 c.p.

    La pena era stata aumentata a titolo di continuazione con altro reato contestato al capo B).

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01

    La motivazione specifica e dettagliata sull'aumento di pena per continuazione è necessaria solo quando l'aumento sia di gran lunga superiore alla misura media consentita, non quando sia di esigua entità.

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità sull'aumento di pena applicato per continuazione, la motivazione del giudice di merito è sufficiente se dà conto in modo non illogico della scelta sanzionatoria, specialmente quando l'incremento sia contenuto.
  • Una motivazione specifica e particolarmente analitica sull'aumento ex continuazione è richiesta soltanto se l'incremento risulti sensibilmente superiore alla misura media normalmente applicata; per aumenti modesti è sufficiente una giustificazione sintetica ma coerente.
  • La censura di difetto di motivazione sull'aumento di pena non è idonea a superare il vaglio di legittimità quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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