Cassazione Civile, Ordinanza n. 22940/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno 2009 nei confronti di una società poi fallita. L’Ufficio, a seguito di PVC della Guardia di Finanza, aveva recuperato: a) costi dedotti ai fini IRAP e IVA relativi a un contratto qualificato come appalto con una cooperativa di facchinaggio, poi riqualificato dall’Amministrazione come somministrazione di manodopera, con conseguente diversa imputazione dei costi e loro indetraibilità/deduzione; b) IVA detratta su fatture emesse da due società operanti come gestori del ramo d’azienda, ritenute afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio: per il primo rilievo aveva escluso l’indeducibilità come costi da reato, richiamando una decisione resa tra le stesse parti per altra annualità; per il secondo aveva ritenuto non provata dall’Amministrazione la frode e, comunque, provata dalla contribuente la buona fede e l’effettività dei costi. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione/omessa pronuncia, sostenendo che la CTR aveva deciso il primo rilievo su una questione estranea alla reale ragione dell’accertamento (riqualificazione del contratto in somministrazione di manodopera), mentre la ripresa non riguardava i costi da reato. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 sul rilievo IVA, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermazioni generiche senza un vero percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la CTR fosse incorsa in extrapetizione perché aveva annullato il primo recupero fondandosi sull’assenza di costi da reato, tema estraneo al fondamento dell’avviso, che invece poggiava sulla riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione di manodopera e sulla conseguente diversa qualificazione fiscale dei costi. Ha invece escluso il vizio di motivazione apparente sul secondo rilievo, osservando che la CTR aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento: mancata prova, da parte dell’Ufficio, della fittizietà soggettiva e della consapevolezza della frode, e prova, da parte della contribuente, dell’esistenza reale del fornitore, dell’operatività sul mercato, dell’allineamento dei prezzi a quelli di settore e dell’effettivo sostenimento dei costi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti; nel giudizio tributario l’extrapetizione si verifica quando la decisione si fonda su una ragione estranea al motivo di impugnazione dell’atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale invocato per denunciare extrapetizione e motivazione apparente come error in procedendo.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico della decisione; la motivazione meramente assertiva può essere nulla.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
richiamato dalla CTR per escludere la deducibilità dei costi da reato solo in presenza di beni o servizi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi e di esercizio dell’azione penale.
D.L. n. 16/2012
ha novellato l’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 in materia di costi da reato.
L. n. 44/2012
legge di conversione del D.L. n. 16/2012 richiamata nel ragionamento della CTR.
art. 5 d.lgs. n. 446/1997
norma richiamata nell’avviso per la determinazione della base imponibile IRAP, con esclusione dei costi per il personale.
art. 19 DPR n. 633/1972
norma richiamata nell’avviso per sostenere l’indetraibilità dell’IVA relativa ai costi riqualificati come costi del personale.
art. 95 TUIR
richiamato nel ragionamento dell’Ufficio per qualificare i costi come costi per il personale anziché come costi per servizi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario costituisce extrapetizione la decisione del giudice di merito che annulli o confermi l’atto impositivo fondandosi su una ragione diversa da quella posta dall’Ufficio a base della ripresa, perché i motivi dell’atto e del ricorso delimitano il thema decidendum.
- La qualificazione giuridica del rapporto o del contratto operata dal giudice è consentita, ma non può tradursi nell’introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa o in un’alterazione della causa petendi dell’accertamento impugnato.
- Il vizio di extrapetizione integra un error in procedendo e non richiede una specifica dimostrazione di un pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione del potere processuale della parte.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile non è di per sé nulla.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, sulla fittizietà del cedente e sulla consapevolezza della frode da parte del cessionario; solo dopo si pone l’onere del contribuente di dimostrare la propria buona fede o l’incolpevole ignoranza.
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