Cassazione Civile, Sentenza n. 18119/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Piero agì per ottenere il pagamento di €6.550,78 per danni al raccolto derivanti da polizze integrative (n. 3956 e 4847) stipulate tramite l'intermediario Assiteam; la compagnia convenuta aveva pagato le polizze agevolate ma rifiutato le non agevolate sostenendo che i relativi contratti non si erano perfezionati o erano nulli (premio versato dopo il sinistro). In primo grado il Tribunale rigettò la domanda; in appello De Piero ottenne l'accoglimento sulla base di documentazione (tabulati dell'assicuratrice, verbale d'ispezione, stampe server e certificato n.3956) che, secondo la Corte d'appello, provava la conclusione del contratto e la decorrenza della garanzia dal 10/05/2012; inoltre risultò accertato un accordo derogatorio alla disciplina dell'art.1901 c.c. (consentendo pagamento del premio dopo la scadenza) e/o la ratifica dell'operato dell'agente da parte della compagnia. La Società Svizzera ha proposto ricorso per cassazione contestando l'applicabilità e il valore probatorio di tali documenti, la validità del perfezionamento telematico, la deroga ad art.1901 e la presunta ratifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società Svizzera, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato l'assicuratrice al pagamento di €6.550,78 oltre rivalutazione e interessi e alle spese dei gradi di giudizio. La Cassazione ha ritenuto legittimo l'uso, ai fini probatori, di documenti diversi dalla polizza (tabulati, verbale d'ispezione, stampe informatiche) ai sensi dell'art.1888 c.c. e delle norme sulla prova scritta (artt.2702,2710,2712 c.c.), ha confermato l'esistenza del contratto anteriore al sinistro con decorrenza 10/05/2012 (art.1895 c.c.) e ha ritenuto legittima la deroga alla sospensione della garanzia prevista dall'art.1901 c.c. ove risultasse un accordo più favorevole all'assicurato o, in subordine, fosse configurabile la ratifica/accettazione dell'operato dell'agente da parte della compagnia (anche in considerazione dell'incasso richiesto e ottenuto). Il ricorso è stato inoltre condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 1888 c.c.
La prova del contratto assicurativo può essere fornita anche mediante documenti diversi dalla polizza se da essi risultano gli estremi del rapporto; dunque tabulati, verbali e stampe informatiche possono avere pieno valore probatorio
art. 1901 c.c.
La sospensione della garanzia per mancato o tardivo pagamento del premio può essere derogata da accordi validi più favorevoli per l'assicurato; la Corte ha ritenuto provata una deroga/accordo che consentiva pagamento successivo alla scadenza
art. 1895 c.c.
Richiama la decorrenza della garanzia: la Corte ha accertato che la copertura era operante dal 10/05/2012, anteriore al sinistro
art. 2702 c.c.
Attribuita efficacia di scrittura privata a documenti predisposti e sottoscritti dalla parte nei cui confronti sono fatti valere (es. tabulati dell'assicuratrice)
art. 2710 c.c.
Riconosciuto valore ricognitivo al verbale di ispezione redatto dalla compagnia
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni informatiche non contestate (stampe server) fanno piena prova circa provenienza e contenuto
art. 116 c.p.c.
La mancata esibizione di documenti ordinati dal giudice può essere valutata come ammissione del fatto rilevante (art.116, 2° comma c.p.c.)
art. 1711 c.c.
La responsabilità dell'intermediario e i suoi effetti verso il preponente: la ratifica o l'accettazione dell'operato dell'agente può vincolare la compagnia
art. 1326 c.c.
Regola il momento del perfezionamento del contratto: la Corte ha ritenuto che la proposta accettata dall'agente e notificata telematicamente potesse comportare il perfezionamento
art. 1932 c.c.
Consente la deroga alle norme inderogabili purché in senso più favorevole all'assicurato; la Corte ha usato tale principio per ritenere lecita la deroga a art.1901
Massime di principio
- Documenti diversi dalla polizza (tabulati aziendali, verbali di ispezione, riproduzioni informatiche non contestate) possono costituire prova scritta idonea a dimostrare l'esistenza e la decorrenza di un contratto assicurativo (art.1888 c.c., artt.2702-2712 c.c.)
- Il perfezionamento del contratto può derivare dalla notifica telematica della proposta e dall'attività dell'intermediario, purché la prova complessiva dimostri accettazione e contenuti essenziali; le valutazioni fattuali del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione
- La sospensione della garanzia per mancato/tardivo pagamento del premio (art.1901 c.c.) può essere derogata da un accordo valido in senso più favorevole all'assicurato; in mancanza, la condotta dell'assicuratore (es. accettazione del pagamento, richiesta di riversamento dei premi) può integrare elementi di ratifica o di rinuncia a far valere la sospensione
- La mancata esibizione di documenti ordinati ex art.210 c.p.c. può essere valutata dal giudice come elemento a sfavore della parte che non ha esibito (art.116 c.p.c.)
- Per evitare rischi probatori è opportuno che le parti e gli intermediari conservino e producano tempestivamente copie originali delle polizze, delle registrazioni informatiche e degli attestati di notifica; l'assicurato dovrebbe ottenere e custodire la documentazione comprovante la notifica e la decorrenza della garanzia
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