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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18119/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Piero agì per ottenere il pagamento di €6.550,78 per danni al raccolto derivanti da polizze integrative (n. 3956 e 4847) stipulate tramite l'intermediario Assiteam; la compagnia convenuta aveva pagato le polizze agevolate ma rifiutato le non agevolate sostenendo che i relativi contratti non si erano perfezionati o erano nulli (premio versato dopo il sinistro). In primo grado il Tribunale rigettò la domanda; in appello De Piero ottenne l'accoglimento sulla base di documentazione (tabulati dell'assicuratrice, verbale d'ispezione, stampe server e certificato n.3956) che, secondo la Corte d'appello, provava la conclusione del contratto e la decorrenza della garanzia dal 10/05/2012; inoltre risultò accertato un accordo derogatorio alla disciplina dell'art.1901 c.c. (consentendo pagamento del premio dopo la scadenza) e/o la ratifica dell'operato dell'agente da parte della compagnia. La Società Svizzera ha proposto ricorso per cassazione contestando l'applicabilità e il valore probatorio di tali documenti, la validità del perfezionamento telematico, la deroga ad art.1901 e la presunta ratifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società Svizzera, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato l'assicuratrice al pagamento di €6.550,78 oltre rivalutazione e interessi e alle spese dei gradi di giudizio. La Cassazione ha ritenuto legittimo l'uso, ai fini probatori, di documenti diversi dalla polizza (tabulati, verbale d'ispezione, stampe informatiche) ai sensi dell'art.1888 c.c. e delle norme sulla prova scritta (artt.2702,2710,2712 c.c.), ha confermato l'esistenza del contratto anteriore al sinistro con decorrenza 10/05/2012 (art.1895 c.c.) e ha ritenuto legittima la deroga alla sospensione della garanzia prevista dall'art.1901 c.c. ove risultasse un accordo più favorevole all'assicurato o, in subordine, fosse configurabile la ratifica/accettazione dell'operato dell'agente da parte della compagnia (anche in considerazione dell'incasso richiesto e ottenuto). Il ricorso è stato inoltre condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1888 c.c.

    La prova del contratto assicurativo può essere fornita anche mediante documenti diversi dalla polizza se da essi risultano gli estremi del rapporto; dunque tabulati, verbali e stampe informatiche possono avere pieno valore probatorio

  • art. 1901 c.c.

    La sospensione della garanzia per mancato o tardivo pagamento del premio può essere derogata da accordi validi più favorevoli per l'assicurato; la Corte ha ritenuto provata una deroga/accordo che consentiva pagamento successivo alla scadenza

  • art. 1895 c.c.

    Richiama la decorrenza della garanzia: la Corte ha accertato che la copertura era operante dal 10/05/2012, anteriore al sinistro

  • art. 2702 c.c.

    Attribuita efficacia di scrittura privata a documenti predisposti e sottoscritti dalla parte nei cui confronti sono fatti valere (es. tabulati dell'assicuratrice)

  • art. 2710 c.c.

    Riconosciuto valore ricognitivo al verbale di ispezione redatto dalla compagnia

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni informatiche non contestate (stampe server) fanno piena prova circa provenienza e contenuto

  • art. 116 c.p.c.

    La mancata esibizione di documenti ordinati dal giudice può essere valutata come ammissione del fatto rilevante (art.116, 2° comma c.p.c.)

  • art. 1711 c.c.

    La responsabilità dell'intermediario e i suoi effetti verso il preponente: la ratifica o l'accettazione dell'operato dell'agente può vincolare la compagnia

  • art. 1326 c.c.

    Regola il momento del perfezionamento del contratto: la Corte ha ritenuto che la proposta accettata dall'agente e notificata telematicamente potesse comportare il perfezionamento

  • art. 1932 c.c.

    Consente la deroga alle norme inderogabili purché in senso più favorevole all'assicurato; la Corte ha usato tale principio per ritenere lecita la deroga a art.1901

Massime di principio

  • Documenti diversi dalla polizza (tabulati aziendali, verbali di ispezione, riproduzioni informatiche non contestate) possono costituire prova scritta idonea a dimostrare l'esistenza e la decorrenza di un contratto assicurativo (art.1888 c.c., artt.2702-2712 c.c.)
  • Il perfezionamento del contratto può derivare dalla notifica telematica della proposta e dall'attività dell'intermediario, purché la prova complessiva dimostri accettazione e contenuti essenziali; le valutazioni fattuali del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione
  • La sospensione della garanzia per mancato/tardivo pagamento del premio (art.1901 c.c.) può essere derogata da un accordo valido in senso più favorevole all'assicurato; in mancanza, la condotta dell'assicuratore (es. accettazione del pagamento, richiesta di riversamento dei premi) può integrare elementi di ratifica o di rinuncia a far valere la sospensione
  • La mancata esibizione di documenti ordinati ex art.210 c.p.c. può essere valutata dal giudice come elemento a sfavore della parte che non ha esibito (art.116 c.p.c.)
  • Per evitare rischi probatori è opportuno che le parti e gli intermediari conservino e producano tempestivamente copie originali delle polizze, delle registrazioni informatiche e degli attestati di notifica; l'assicurato dovrebbe ottenere e custodire la documentazione comprovante la notifica e la decorrenza della garanzia

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