Cassazione Penale, Sentenza n. 32280/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto di energia elettrica aggravato. Solleva due motivi: 1) difetto di procedibilità sopravvenuta in base all'art. 2 del D.Lgs. n.150/2022 (teoria secondo cui il furto sarebbe divenuto procedibile a querela e quindi il procedimento non sarebbe più procedibile d'ufficio); 2) insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.7 c.p., sostenendo che la condotta si è svolta su bene nella sua disponibilità (allaccio abusivo su terminali ubicati in proprietà privata) e quindi non incide sulla destinazione dell'energia a pubblico servizio; il difensore ha altresì invocato la necessità di un atto amministrativo di destinazione (richiamando l'art. 826 comma 3 c.c.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la questione di procedibilità: la modifica introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 non esclude la procedibilità d'ufficio quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p.; nel caso di furto di energia elettrica tramite allacciamento abusivo, l'aggravante trova applicazione perché rileva la destinazione dell'energia a un pubblico servizio (nexus funzionale all'erogazione del servizio), indipendentemente dal fatto che l'allacciamento avvenga sui terminali in proprietà privata. Pertanto è confermata la condanna per furto aggravato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n.150/2022 (art. 2)
Il decreto ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati, prevedendo la procedibilità a querela per alcune fattispecie, ma lasciando salva la procedibilità d'ufficio quando ricorre l'aggravante di cui all'art.625, n.7
La Corte ha ritenuto che, nonostante la riforma, il furto aggravato quando ricorra la circostanza di cui all'art. 625 n.7 continua ad essere procedibile d'ufficio; quindi la sopravvenuta modifica non ha determinato il difetto di procedibilità nel caso concreto.
Art. 625 c.p. (n.7)
L'aggravante si applica quando la cosa sottratta abbia una destinazione funzionale a un servizio pubblico. Nel furto di energia elettrica l'aggravante è configurabile anche se lo stacco/collegamento abusivo avviene su terminali situati in proprietà privata, poiché ciò che rileva è la destinazione dell'energia al pubblico servizio.
Art. 624 c.p. (terzo comma, testo sostituito dal D.Lgs. 150/2022)
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»
La modifica stabilisce la procedibilità a querela per il delitto di furto, ma mantiene l'eccezione che consente la procedibilità d'ufficio quando ricorra l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (salvo il caso delle cose esposte alla pubblica fede).
Art. 826 c.c. (comma 3) richiamato dalla difesa
La difesa ha sostenuto che la destinazione del bene a pubblico servizio dovrebbe risultare da atto amministrativo (richiamando art. 826 c.c. sulla destinazione dei beni al servizio pubblico). La Corte però non ha ritenuto necessaria tale manifestazione formale per riconoscere la destinazione dell'energia elettrica al pubblico servizio, valutando rilevante il nesso funzionale tra il bene e l'erogazione del servizio pubblico.
Massime di principio
- La sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo può integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. anche se il collegamento è effettuato sui terminali collocati in proprietà privata: ciò che conta è la destinazione dell'energia a un servizio pubblico, non la collocazione fisica del terminale.
- La riforma della procedibilità (D.Lgs. n.150/2022) non elimina la procedibilità d'ufficio quando ricorre un'aggravante espressamente richiamata dal nuovo testo normativo (es. art. 625 n.7); pertanto in casi di furto con aggravante rilevante il procedimento può proseguire d'ufficio.
- Per contestare l'aggravante 'destinato a pubblico servizio' il difensore deve provare l'assenza di un nesso funzionale tra la cosa sottratta e l'erogazione del servizio pubblico o che la cosa non sia effettivamente destinata al pubblico servizio; non è sufficiente l'unico argomento che l'allacciamento si trovi in proprietà privata.
- La qualificazione della cosa come destinata a pubblico servizio si valuta in base alla natura funzionale del bene e alla sua relazione con l'erogazione del servizio (valutazione di fatto), più che sulla base di un formale atto amministrativo di destinazione.
- In presenza di condanna confermata con applicazione di aggravante rilevante, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; quindi le questioni procedurali (procedibilità) vanno tempestivamente e nel merito affrontate con argomentazioni probatorie solide.
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