Sentenza n. 2330/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore del 10 giugno 2024, fondato sulla ritenuta inaffidabilità desunta dalla parentela con uno zio materno gravato da precedenti penali, anche per reati associativi di stampo mafioso, e sottoposto a misura di prevenzione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente, sostenendo che l’Amministrazione non avesse esaminato effettivamente le osservazioni presentate in sede procedimentale. In secondo luogo, ha censurato il provvedimento per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, evidenziando che la parentela era già esistente al momento del primo rilascio della licenza, senza elementi nuovi sopravvenuti, e lamentando una disparità di trattamento rispetto ad altri familiari. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 773/1931 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di presupposto e carenza di motivazione, poiché il diniego si fondava sul mero vincolo parentale, senza elementi concreti e individualizzati riferibili alla sua persona. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal diniego. L’Amministrazione ha difeso la legittimità dell’atto, richiamando l’ampia discrezionalità preventiva in materia di armi e la possibile rilevanza del contesto familiare e territoriale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda impugnatoria e annullato il diniego, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito della rinnovazione dell’istruttoria. Il giudice ha rilevato che l’istruttoria era contraddittoria: la Stazione Carabinieri aveva espresso parere favorevole, attestando la buona condotta del ricorrente, l’assenza di frequentazioni con ambienti malavitosi e l’inesistenza di elementi ostativi, mentre il Commissariato aveva espresso parere contrario valorizzando essenzialmente la medesima parentela, senza indicare concreti rapporti di frequentazione o coinvolgimento. L’Amministrazione non aveva chiarito le ragioni del superamento del parere favorevole né svolto ulteriori approfondimenti per risolvere il contrasto tra le informative. Il riferimento alla “familiarità” era stato inoltre riprodotto nel preavviso e nel diniego senza precisare natura, attualità e rilevanza del rapporto, né dimostrare l’incidenza concreta del contesto familiare sull’affidabilità del ricorrente. Non risultavano accertate frequentazioni, coabitazione, prossimità qualificata, rapporti personali attuali o altri elementi idonei a dimostrare il rischio di sottrazione o uso dell’arma da parte di terzi. Le osservazioni procedimentali del ricorrente non erano state effettivamente valutate. Il giudice ha quindi ravvisato difetto di istruttoria e difetto di motivazione: l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di armi consente valutazioni prognostiche anche su base indiziaria, ma richiede elementi concretamente idonei e individualizzati; la sola parentela con un soggetto pregiudicato, così come la mera residenza nel medesimo Comune, non è sufficiente. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di prova del danno-conseguenza, sia patrimoniale sia non patrimoniale, e del nesso causale. Inoltre, l’annullamento per vizi istruttori e motivazionali imponeva la riedizione del potere, senza consentire di ritenere dimostrata la spettanza del titolo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni del destinatario del preavviso devono essere effettivamente esaminate; la mera riproposizione della motivazione originaria, senza confronto con le deduzioni difensive, non soddisfa gli obblighi partecipativi e motivazionali.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento deve esplicitare il percorso logico che collega gli elementi istruttori al giudizio di inaffidabilità, soprattutto quando si fonda su elementi relazionali e quando vi siano informative di segno contrario.
artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931
Il potere di negare o rinnovare i titoli di polizia in materia di armi ha natura ampiamente discrezionale e preventiva, ma il giudizio di inaffidabilità deve essere sorretto da elementi concreti, attuali e individualizzati.
art. 30 c.p.a.
Il risarcimento richiede la prova del danno-conseguenza e del nesso causale; l’annullamento dell’atto per difetto di istruttoria e motivazione, con riedizione del potere, non dimostra di per sé la spettanza del bene della vita né il danno risarcibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Rileva quale base normativa richiamata per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- In materia di rilascio o rinnovo dei titoli di polizia concernenti le armi, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità preventiva e può fondare il giudizio prognostico anche su elementi indiziari, ma questi devono essere concretamente idonei, attuali e individualizzati rispetto al richiedente.
- La mera parentela con una persona gravata da precedenti penali non è, da sola, sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità necessario per negare il rinnovo di un titolo di polizia; occorrono ulteriori elementi che dimostrino l’incidenza concreta del rapporto sulla condotta o sull’affidabilità del richiedente.
- Il contesto familiare o territoriale può assumere rilievo nella valutazione di affidabilità soltanto se accompagnato da elementi concreti quali frequentazioni, coabitazione, rapporti personali attuali, prossimità qualificata o altri indici di permeabilità a condizionamenti esterni; la mera residenza nel medesimo Comune non basta.
- Quando le informative di polizia acquisite nel procedimento esprimono valutazioni divergenti, l’Amministrazione deve approfondire l’istruttoria e motivare specificamente le ragioni per cui aderisce a una valutazione e disattende l’altra; il recepimento acritico del parere negativo integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento di un diniego per difetto di istruttoria e motivazione comporta la riedizione del potere e non implica il riconoscimento della spettanza del titolo; in assenza di prova del danno-conseguenza e del nesso causale, non può essere accordato il risarcimento.
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