Cassazione Penale, Sentenza n. 36202/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Como dell'11.4.2024 che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. perché eseguita presso il difensore d'ufficio che non aveva accettato la domiciliazione, con conseguente restituzione degli atti al PM. Il PM deduceva erronea applicazione delle norme sulle notificazioni (art. 162, comma 4-bis c.p.p. e art. 161, comma 4 c.p.p.) sostenendo che la mancata accettazione dell'elezione di domicilio dal difensore dovesse essere trattata come rifiuto o domicilio inidoneo e che fosse applicabile il meccanismo di cui all'art. 161, comma 4 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza Ed Karti n.42603/2023) secondo cui, se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e il difensore non accetta l'elezione, la notificazione deve seguire le forme di cui agli artt. 157 e, se necessario, 159 c.p.p., e non la consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4. Inoltre la Corte ha precisato che l'ordinanza del Tribunale non era un atto "abnorme": il giudice, nel rilevare la nullità dell'avviso ex art. 415-bis, ha esercitato un potere previsto dall'ordinamento (e, ai sensi dell'art. 552, comma 2 c.p.p., poteva dichiarare la nullità degli atti conseguenti e disporre la restituzione al PM). La decisione ha confermato che, anche se la valutazione del giudice fosse errata, ciò non costituisce abnormità ricorribile in Cassazione; il PM conserva la possibilità di rinnovare la notifica correttamente.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Disposizione sull'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di nullità della notifica dell'avviso quando la notifica sia stata eseguita in modo irregolare (qui: presso difensore che non aveva accettato la domiciliazione), con conseguente nullità degli atti successivi e restituzione al PM ex art. 552, comma 2
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.
Riferita dal PM come norma collegata alla disciplina delle notificazioni; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ha approfondito il rapporto tra art. 162, comma 4-bis e art. 161, comma 4, concludendo per la non automatica sovrapposizione delle due norme e per l'applicazione delle regole di cui agli artt. 157/159 quando il difensore d'ufficio non accetti l'elezione di domicilio
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Norma che consente la notificazione al difensore quando l'imputato ha eletto domicilio presso di lui; la Corte ha escluso la sua applicazione quando il difensore non abbia accettato l'elezione, richiamando le Sezioni Unite: in tale ipotesi la notificazione deve seguire art. 157 e eventualmente art. 159
art. 157 cod. proc. pen.
Forma ordinaria di notificazione alla persona dell'imputato; se il difensore d'ufficio non accetta l'elezione di domicilio, la notificazione deve essere effettuata secondo le modalità previste da questa norma (e, se necessario, 159)
art. 159 cod. proc. pen.
Regole integrative sulla notificazione personale e sulle modalità sostitutive; richiamata come possibile strumento quando l'elezione di domicilio presso il difensore non è valida per mancata accettazione
art. 552, comma 2 cod. proc. pen.
Consente al giudice, in presenza di nullità dell'avviso di conclusione indagini, di dichiarare la nullità degli atti conseguenti e di disporre la restituzione del procedimento al PM; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente esercitato tale potere
Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023 (Ed Karti)
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) richiamata per affermare che, ove il difensore d'ufficio non accetti l'elezione di domicilio, la notificazione non può limitarsi alla consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, ma deve seguire art. 157/159
Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Principio sulle limitazioni della nozione di atto abnorme: un atto derivante dall'esercizio di un potere riconosciuto dall'ordinamento, seppure errato, non costituisce atto abnorme ricorribile in Cassazione
Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)
Ulteriore precisazione sui limiti dell'abnormità e sulla impossibilità di usare tale categoria per aggirare il regime tassativo delle impugnazioni
Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021 (Stilo)
Giurisprudenza confermativa che, in ipotesi di nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, consente la restituzione degli atti al PM senza che ciò configuri abnormità
Massime di principio
- Se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e il difensore non accetta l'elezione, la notificazione non può limitarsi alla consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.; va effettuata secondo le forme di cui all'art. 157 e, se necessario, art. 159 c.p.p.
- La dichiarazione di nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis comporta la nullità degli atti consequenziali e la restituzione del procedimento al PM ai sensi dell'art. 552, comma 2 c.p.p.; il PM può quindi rinnovare la notifica regolarmente
- La categoria dell'atto "abnorme" è strettamente delimitata: non è ricorribile in Cassazione un atto semplicemente illegittimo o errato nell'esercizio del potere riconosciuto al giudice; l'abnormità richiede che l'atto sia totalmente avulso dal sistema o crei una stasi irrimediabile del procedimento
- In presenza di dubbi sulla corretta modalità di notificazione, la via corretta è procedurale (rinnovazione della notificazione, impugnazioni ordinarie), non la supposizione di abnormità per ottenere ricorso per cassazione
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