Sentenza n. 377/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Bergamo di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Bergamo aveva revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura di Bergamo ha adottato nei confronti del ricorrente un divieto di detenere armi e munizioni. Il difensore del ricorrente ha quindi depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata all’amministrazione resistente, dichiarando di avere concordato la compensazione delle spese del merito; l’Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia e l’accordo sulle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia non poteva determinare l’estinzione del giudizio per rinuncia, perché non era stata notificata all’amministrazione resistente, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, dalla rinuncia emergeva il venir meno dell’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sul provvedimento impugnato. Le spese del giudizio di merito sono state compensate in ragione dell’accordo tra le parti; la sentenza non modifica la statuizione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso non notificata all’amministrazione resistente non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudizio è dichiarato improcedibile quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’estinzione del giudizio per rinuncia non è stata dichiarata, poiché non ricorrevano i presupposti formali previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse è stata dichiarata con sentenza in relazione alla rinuncia non idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla parte resistente non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.; se dalla rinuncia risulta comunque il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una distinta causa di definizione del giudizio rispetto alla rinuncia rituale: essa può essere dichiarata quando il comportamento processuale della parte evidenzi il venir meno dell’utilità concreta derivante dalla decisione, anche se non ricorrono i presupposti formali per l’estinzione per rinuncia.
- L’accordo delle parti sulla compensazione delle spese del giudizio di merito può essere recepito dal giudice nella pronuncia che definisce il processo per improcedibilità.
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