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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29029/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ufficio dell'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, contestando al contribuente maggiori ricavi sulla base dei dati indicati nel modello Unico, delle risultanze dello studio di settore applicato e della documentazione acquisita in sede di contraddittorio da un delegato del contribuente. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che lo studio di settore non fosse applicabile perché uno dei distributori di carburante sarebbe cessato nel corso del 2003, che il contraddittorio fosse stato svolto in modo irrituale e in concreto lesivo del diritto di difesa, che l'avviso fosse carente di motivazione per non avere dato conto delle osservazioni svolte in sede amministrativa, e che la sentenza d'appello fosse meramente apparente perché sostanzialmente riproduttiva delle difese dell'Ufficio. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi, tutti centrati su violazione di norme tributarie e processuali e su vizi della motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili e, comunque, infondati. Quanto al primo, ha rilevato la commistione tra vizi eterogenei, la mancanza di specificità e la richiesta sostanziale di una nuova valutazione del fatto; inoltre ha osservato che la CTR aveva evidenziato una contraddizione tra gli atti del contribuente circa l'indicazione del distributore cessato. Sul secondo motivo ha valorizzato la ratio decidendi della CTR, secondo cui la doglianza sul contraddittorio era già inammissibile perché non dedotta nel ricorso introduttivo, e comunque il contribuente non aveva allegato un concreto pregiudizio né svolto utili difese. Sul terzo ha escluso sia la dedotta carenza di motivazione dell'avviso sia l'illegittimità dell'accertamento, richiamando il principio per cui, se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non offre elementi giustificativi, l'Ufficio può motivare sulla base del solo scostamento da studi di settore/parametri. Sul quarto ha negato il vizio di motivazione apparente per difetto di specificità e perché la sentenza regionale, pur richiamando le difese dell'Ufficio, manteneva un percorso argomentativo riconducibile al giudice. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Norma richiamata in tema di accertamento fondato su studi di settore e relativo contraddittorio; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso concreto in assenza di allegazioni idonee del contribuente a escludere lo scostamento rilevato.

  • art. 10, comma 4, L. n. 146 del 1998

    La Corte richiama il testo ratione temporis vigente, secondo cui gli studi di settore non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta o non si trovavano in un periodo normale di svolgimento dell'attività; nel caso concreto esclude che tale esclusione sia stata adeguatamente provata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte afferma che i motivi erano formulati in modo promiscuo o, comunque, miravano a censurare valutazioni di merito e non specifici errores in iudicando o nullità processuali; richiama inoltre che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è sindacabile solo ex n. 5.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Citato dal ricorrente quale parametro di motivazione dell'atto impositivo; la Corte non ravvisa una violazione concreta della norma nel caso esaminato.

  • art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene che la motivazione fosse sufficiente alla luce del contraddittorio svolto e dell'assenza di allegazioni utili del contribuente.

  • art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Norma evocata per denunciare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità per motivazione apparente o per difetto di specificità della censura.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza regionale fosse nulla, perché il percorso argomentativo era comunque riconducibile al giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per la dichiarazione del presupposto del doppio contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, coerente con il vizio denunciato e non può combinare in modo promiscuo censure eterogenee, pena l'inammissibilità.
  • La contestazione dell'applicazione degli studi di settore richiede allegazioni puntuali e prova delle circostanze concrete che ne escludono l'operatività; non è sufficiente una deduzione generica o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nel sistema di accertamento standardizzato mediante studi di settore o parametri, il contraddittorio endoprocedimentale è il momento in cui il contribuente può fornire elementi idonei a giustificare lo scostamento; se egli non offre alcuna allegazione utile, l'Ufficio può fondare la pretesa sul solo disallineamento emerso.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è adeguata quando, a fronte di un contraddittorio regolarmente instaurato e non utilmente coltivato dal contribuente, dia conto dello scostamento dalle risultanze standardizzate senza necessità di ulteriori dimostrazioni.
  • La sentenza non è nulla per motivazione apparente solo perché richiama o recepisce argomentazioni di parte, purché il percorso decisorio sia comunque riconducibile al giudice e risulti chiaro, univoco ed esaustivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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