Cassazione Civile, Sentenza n. 9720/2020 del 26/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
L’ente religioso, proprietario di un fondo a Forio d’Ischia, aveva ottenuto nel 2003 una sentenza che, decidendo una controversia relativa a opere realizzate sui fondi confinanti, ordinava interventi di riduzione in pristino, tra cui la demolizione di un pozzo nero e l’eliminazione di scarichi e vedute. Iniziata l’esecuzione in forma specifica, nel 2013 il possessore del fondo confinante propose opposizione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., deducendo di possedere dal 1978, uti dominus, alcune porzioni del fondo dell’ente e di averne quindi usucapito la proprietà; in subordine, rivendicò per usucapione una servitù di scarico delle acque reflue nel pozzo da demolire. Sosteneva che l’esecuzione avrebbe pregiudicato i diritti così acquisiti, rendendo inaccessibile l’area e inabitabili gli appartamenti per la perdita degli scarichi. Il Tribunale di Napoli, sezione di Ischia, rigettò l’opposizione il 7 maggio 2015; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 agosto 2017, rigettò l’impugnazione, ritenendo che la pretesa di proprietà incompatibile con il titolo dovesse essere fatta valere mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e che la rimozione del pozzo non pregiudicasse in fatto la servitù di scarico, in quanto gli scarichi sarebbero stati trasferiti in un altro sito. L’erede del possessore ricorse per cassazione con sei motivi. Con il primo denunciò la violazione degli artt. 404, 615 e 619 c.p.c., sostenendo che l’usucapione, maturata dopo la formazione del titolo, andava fatta valere con opposizione esecutiva. Con il secondo lamentò l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di usucapione della servitù e contestò che lo spostamento del pozzo non arrecasse pregiudizio. Con il terzo denunciò omessa pronuncia sulle domande di usucapione della proprietà e della servitù. Con il quarto dedusse motivazione perplessa e incomprensibile. Con il quinto contestò la valutazione indeterminata del valore della causa e la liquidazione delle spese, invocando l’art. 15 c.p.c. Con il sesto denunciò la mancanza di motivazione sulla rideterminazione del valore della causa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e sei i motivi. Ha chiarito che il rimedio processuale dipende dal fatto dedotto dal terzo: l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è necessaria quando si rivendica un diritto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza; l’opposizione ex art. 619 c.p.c. riguarda l’erronea esecuzione materiale su un bene diverso da quello contemplato dal titolo; l’opposizione ex art. 615 c.p.c. consente di far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Poiché il ricorrente aveva allegato un possesso iniziato nel 1978 e la sentenza esecutiva era del 2003, secondo la sua stessa prospettazione l’usucapione sarebbe maturata prima del titolo: la pretesa era dunque incompatibile con il diritto azionato in executivis e non poteva essere fatta valere con opposizione all’esecuzione. Il secondo motivo è stato respinto quanto alla dedotta omessa pronuncia, poiché la Corte d’appello aveva riconosciuto come incontestata la servitù, con implicito difetto di interesse a un ulteriore accertamento; la contestazione circa il pregiudizio concreto arrecato alla servitù è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è infondato perché la Corte d’appello si era pronunciata su entrambe le domande, escludendo l’ammissibilità della domanda di proprietà in quella sede e l’interesse all’accertamento della servitù. Il quarto è manifestamente infondato, essendo la motivazione chiara ed esistente. Il quinto è infondato: il valore dell’opposizione all’esecuzione non si determina secondo l’art. 15 c.p.c., relativo alle controversie su beni immobili, ma ai sensi dell’art. 17 c.p.c. Il sesto è infondato: la valutazione della causa come di valore indeterminato e l’applicazione dello scaglione indicato dalla Corte d’appello erano giustificate dalla complessità della questione e dall’assenza di elementi per stimare le opere. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese di legittimità, liquidate in Euro 7.290, di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
Il terzo che rivendica il medesimo diritto già attribuito dalla sentenza a una delle parti, o un diritto incompatibile con quello azionato in esecuzione, deve impugnare la sentenza con l’opposizione di terzo.
art. 619 c.p.c.
se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che esso sia stato erroneamente attuato e cioè che l’esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l’oggetto, il terzo deve proporre l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c.
L’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. è il rimedio per contestare l’erronea individuazione materiale del bene sottoposto a esecuzione, senza contestare la legittimità del titolo.
art. 615 c.p.c.
se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, nè l’erroneità dell’esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. permette di dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, non di far valere una pretesa incompatibile già maturata anteriormente.
art. 336 c.p.c.
E’ opportuno aggiungere che, in ogni caso, l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., quando sia fondata sulla pretesa titolarità d’un diritto incompatibile con quello attribuito o riconosciuto dalla sentenza impugnata, non andrà necessariamente proposta nei confronti di tutte le parti di quest’ultima, ma solo nei confronti di quelle che, per effetto dall’accoglimento dell’opposizione, vedrebbero modificato l’assetto dei propri interessi per come stabilito dalla sentenza impugnata.
Nell’opposizione di terzo fondata su un diritto incompatibile, la legittimazione passiva riguarda le parti della sentenza i cui interessi sarebbero modificati dall’accoglimento; per le altre opera la tutela derivante dall’effetto espansivo previsto dall’art. 336 c.p.c.
art. 100 c.p.c.
La prima censura è infondata, in quanto la Corte d’appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’accertamento della servitù: ne ha invece dichiarato l’esistenza “incontestata”, il che rispetto ad una domanda di usucapione costituisce implicita pronuncia del difetto di interesse alla pronuncia di accertamento.
Se il diritto di servitù è già considerato incontestato, una domanda diretta al suo accertamento può essere priva di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
art. 15 c.p.c.
L’art. 15 c.p.c. disciplina il valore delle controversie “relative a beni immobili” e tale non è il giudizio di opposizione all’esecuzione, quale prospettato originariamente dall’opponente odierno ricorrente, il cui valore va determinato ai sensi dell’art. 17 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione non è, per il solo fatto che riguarda l’esecuzione di opere su un immobile, una controversia relativa a beni immobili ai fini della determinazione del valore secondo l’art. 15 c.p.c.
art. 17 c.p.c.
L’art. 15 c.p.c. disciplina il valore delle controversie “relative a beni immobili” e tale non è il giudizio di opposizione all’esecuzione, quale prospettato originariamente dall’opponente odierno ricorrente, il cui valore va determinato ai sensi dell’art. 17 c.p.c.
Il valore della causa di opposizione all’esecuzione va determinato secondo l’art. 17 c.p.c., e non secondo il criterio dell’art. 15 c.p.c. previsto per le controversie relative a beni immobili.
art. 385, comma 1, c.p.c.
L’infondatezza dei motivi di ricorso ne impone il rigetto e le spese del presente giudizio di legittimità, poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, sono liquidate nel dispositivo, per i controricorrenti P. e M. in solido per l’identità della posizione processuale e l’unicità della difesa in questa sede.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il rimedio con cui un terzo può opporsi agli effetti di un titolo esecutivo formatosi tra altre persone dipende dalla natura della contestazione: l’opposizione ex art. 404 c.p.c. tutela chi rivendica un diritto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza; quella ex art. 619 c.p.c. riguarda l’erronea esecuzione materiale su un bene diverso; quella ex art. 615 c.p.c. consente di dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
- La titolarità di un diritto incompatibile acquisita prima della formazione del titolo non può essere fatta valere con opposizione all’esecuzione, anche quando l’opponente sia rimasto estraneo al giudizio concluso con quel titolo; occorre utilizzare il rimedio di impugnazione previsto per contestare la sentenza.
- Quando il terzo deduce usucapione, la collocazione temporale del compimento del periodo utile rispetto alla formazione del titolo è decisiva: se l’usucapione è maturata dopo il titolo può integrare un fatto sopravvenuto deducibile ex art. 615 c.p.c.; se è maturata prima, fonda una pretesa incompatibile da far valere ex art. 404 c.p.c.
- L’accertamento che l’esecuzione di un obbligo di fare arrechi o meno un pregiudizio concreto all’esercizio di un diritto reale è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- Se la sentenza impugnata considera incontestata l’esistenza del diritto di cui si chiede l’accertamento, tale statuizione può implicare il difetto di interesse a una pronuncia di accertamento ulteriore.
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