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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17155/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per fatti qualificati ai capi 1 e 2 come violazione di domicilio e furto aggravato in concorso. I due imputati hanno proposto ricorsi autonomi e sostanzialmente identici deducendo, in sintesi, un malgoverno delle regole di valutazione della prova indiziaria, con vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'art. 192 c.p.p. e alla regola di giudizio dell'art. 533 c.p.p. Nei motivi di appello, però, non era stata prospettata una diversa ricostruzione fattuale; si erano invece contestati il mancato riconoscimento delle cause di giustificazione invocate e il difetto del dolo. La Corte di cassazione rileva inoltre che i ricorsi si limitano ad affermazioni astratte e non si confrontano con la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Precisa che la deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 533 c.p.p. è inammissibile come violazione di legge processuale, perché tali disposizioni non sono assistite da sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza nei termini richiesti dall'art. 606 lett. e) c.p.p.; inoltre, la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure non è ammissibile perché l'art. 606 lett. b) c.p.p. riguarda solo la legge sostanziale. La doglianza è poi inedita rispetto ai motivi di appello e, comunque, aspecifica. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati contestati

  • art. 633 c.p.

    norma incriminatrice del capo 1, relativa all'invasione di terreni o edifici

  • art. 639-bis c.p.

    richiamato insieme all'art. 633 c.p. per il capo 1

  • art. 625 c.p., nn. 2 e 7

    norma aggravatrice richiamata per il capo 2

  • art. 192 c.p.p.

    la sua violazione non è deducibile come violazione di legge processuale se non accompagnata da una specifica causa di invalidità prevista dalla legge

  • art. 533 c.p.p.

    la sua violazione non integra, di per sé, vizio denunciabile come violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale, non il malgoverno delle regole processuali di valutazione della prova

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    consente di dedurre la violazione di legge processuale solo se la norma violata sia assistita da una sanzione di invalidità o preclusione

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    preclude in cassazione motivi non previamente dedotti in appello, se nuovi o inediti

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La censura in cassazione del preteso malgoverno dell'art. 192 c.p.p. o dell'art. 533 c.p.p. è inammissibile quando venga prospettata come violazione di legge processuale, salvo che la norma sia assistita da una specifica sanzione processuale di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
  • La qualificazione del vizio come error in iudicando in iure non può essere utilizzata per aggirare il limite dell'art. 606 c.p.p.: tale categoria riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, non la violazione di regole processuali sulla valutazione della prova.
  • In cassazione non sono proponibili censure nuove rispetto all'appello: il ricorso deve confrontarsi con i motivi già dedotti nel grado precedente, pena l'inammissibilità per novità del motivo.
  • È aspecifico e quindi inammissibile il ricorso che si limita ad enunciare principi astratti senza misurarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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