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Sentenza

Sentenza n. 3136/2026 - Milano, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DEL giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 359/2024, depositata e resa pubblica il 24 maggio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1563/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24 settembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202502690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 359/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro annualità, per complessivi euro 2.000,00, e condannato il Ministero a renderla disponibile. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 settembre 2024, senza che l'Amministrazione desse esecuzione al comando giudiziale. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e ricorrono ulteriori ragioni ostative, considerata la complessità e serialità del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture e la natura non essenziale né alimentare del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ne ha riconosciuto i presupposti in presenza di una sentenza passata in giudicato rimasta ineseguita.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura non è automatica e può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile; il TAR ha attribuito tale facoltà al commissario ad acta.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quanto all'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l'attivazione della carta docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'ordine di esecuzione, che il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, individuando nel provvedimento i poteri sostitutivi e il termine per il loro esercizio.
  • La nomina del commissario ad acta non determina automaticamente l'applicazione dell'astreinte: la penalità di mora può essere negata quando la misura commissariale sia ritenuta sufficiente e sussistano ulteriori ragioni ostative, valutate in rapporto alla complessità organizzativa dell'adempimento, ai vincoli dell'amministrazione e alla natura del beneficio dovuto.
  • Nell'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'attivazione di un beneficio amministrativo, la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti e l'eventuale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio non abbia funzione essenziale di sostentamento.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato a utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, gli strumenti finanziari previsti dalla normativa speciale per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, incluso il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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