Sentenza n. 2414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5028 dell’11 giugno 2025, resa tra le parti e notificata in data 30 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5028 dell’11 giugno 2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio relativa al rigetto di una richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza revocanda fosse fondata su un errore di fatto risultante dai documenti di causa. In particolare, ha dedotto che il Consiglio di Stato non avrebbe considerato una relazione tecnica di parte, depositata già nel giudizio di primo grado, dalla quale sarebbe emersa l’addizionalità tecnica dell’intervento di efficientamento energetico realizzato sulla linea di raffreddamento del clinker mediante tecnologia inverter. Secondo la ricorrente, l’omessa considerazione della relazione avrebbe indotto il giudice a ritenere insussistente un fatto decisivo, ossia l’innovatività tecnologica dell’intervento e la conseguente addizionalità dei risparmi energetici. La ricorrente ha inoltre riproposto, per la fase rescissoria, le censure già formulate in appello sull’illegittimità del rigetto della richiesta di verifica e certificazione, lamentando violazione delle Linee guida, del d.m. 28 dicembre 2012, dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, sviamento e lesione del legittimo affidamento. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della revocazione; ENEA si è costituita, mentre RSE non si è costituita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza esaminare le censure formulate per la fase rescissoria. Ha ribadito che la revocazione è un mezzo eccezionale e a critica vincolata, articolato in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale. L’errore di fatto revocatorio consiste in un errore percettivo sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, deve riguardare un punto non espressamente controverso, essere immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa e risultare decisivo secondo un nesso logico-giuridico necessario. Nel caso concreto, la questione dell’addizionalità tecnica dell’intervento era stata controversa sin dal primo grado. Il GSE aveva valutato nel complesso la documentazione prodotta, ritenendola insufficiente a dimostrare l’addizionalità, e il TAR aveva espressamente esaminato la censura relativa alla relazione tecnica. Anche la sentenza revocanda aveva considerato la questione, richiamando valutazioni relative a un progetto analogo e confermando la carenza di addizionalità. La doglianza mirava quindi a ottenere una nuova valutazione del contenuto tecnico e probatorio della relazione, configurando, al più, un errore di giudizio e non un errore percettivo. Il Collegio ha inoltre precisato che il mancato richiamo espresso o la mancata valorizzazione di ogni singolo documento non integra errore revocatorio, non essendo necessario motivare su ciascun elemento documentale quando il giudice abbia deciso la censura nella sua effettiva portata. La ricorrente è stata condannata a rifondere al GSE le spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre spese generali e accessori; le spese sono state compensate con ENEA e nulla è stato disposto nei rapporti con RSE non costituita.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c., davanti allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione ordinaria per errore di fatto è ammessa soltanto in presenza di un errore percettivo, decisivo, immediatamente rilevabile e relativo a un punto non espressamente controverso; non consente di contestare la valutazione delle prove o il contenuto concettuale delle tesi difensive.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La soccombenza giustifica la condanna della parte che ha proposto una revocazione inammissibile al pagamento delle spese del giudizio.
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è stata richiamata tra le censure sostanziali originariamente dedotte contro gli atti del GSE, ma non è stata esaminata nel giudizio di revocazione per l’inammissibilità del ricorso.
art. 42 d.lgs. 28/2011
La norma è stata richiamata tra le censure relative al regime degli incentivi e all’applicabilità della disciplina sopravvenuta, ma il relativo esame è stato precluso dall’inammissibilità della revocazione.
d.m. 28 dicembre 2012
Il provvedimento del GSE aveva ritenuto l’intervento non conforme, tra l’altro, per l’insussistenza dell’addizionalità dei risparmi e per l’errata determinazione della vita tecnica; tali questioni non sono state riesaminate in sede revocatoria.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile soltanto quando la decisione sia fondata su un errore percettivo relativo all’esistenza o al contenuto di un atto processuale, immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa, decisivo e riferito a un punto non espressamente controverso.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della valutazione compiuta dal giudice sul contenuto tecnico, probatorio o argomentativo di un documento, poiché tale contestazione riguarda un errore di giudizio non deducibile con la revocazione.
- Il mancato richiamo espresso o la mancata valorizzazione di uno specifico documento o di una singola prova non determina, di per sé, un errore revocatorio, quando il giudice abbia esaminato la censura nella sua effettiva portata e abbia deciso sulla base della complessiva istruttoria.
- La revocazione non può essere utilizzata per riaprire l’intero thema probandum et decidendum né per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali già apprezzate dal giudice della sentenza impugnata.
- La fase rescissoria della revocazione è eventuale e presuppone l’accoglimento della fase rescindente; ove la revocazione sia dichiarata inammissibile, le censure sostanziali dirette a sostituire la decisione revocanda non possono essere esaminate.
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