Cassazione Civile, Ordinanza n. 16357/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione di regolamento di confini tra due fondi limitrofi siti nel Comune di Alfonsine, con domanda dell'attore volta a individuare l'esatta linea di confine e a ottenere l'arretramento o la rimozione di un gazebo e di un ampliamento di fabbricato asseritamente costruiti a distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio comunale. I convenuti avevano aderito alla domanda di regolamento di confini ma avevano chiesto il rigetto delle ulteriori pretese, proponendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore a demolire o arretrare un'autorimessa posta a distanza inferiore dal confine. In primo grado il Tribunale aveva determinato il confine sulla base delle risultanze catastali e aveva accolto entrambe le domande relative alle distanze, ordinando l'arretramento dei manufatti delle due parti. In appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto decisivo il confine di fatto consolidatosi da oltre cinquant'anni, desumendolo dalle prove e da una prima consulenza tecnica, e aveva dichiarato il diritto di entrambe le parti a mantenere i rispettivi manufatti; aveva inoltre ritenuto maturata l'usucapione del diritto a mantenere il garage a distanza inferiore. Il ricorrente principale ha dedotto: motivazione apparente o inesistente della sentenza d'appello; omessa pronuncia sulla eccezione di tardività/novità della domanda avversaria; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito rilievo decisivo ai titoli di acquisto; omesso esame del frazionamento del 1937; omesso esame della questione relativa al rispetto delle distanze del gazebo. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale censurando la ritenuta usucapione della servitù di mantenere l'autorimessa a distanza inferiore, sostenendo che il termine ventennale non sarebbe decorso e che non sarebbe possibile usucapire su un immobile abusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale, ma ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di affrontare la questione del mancato rispetto delle distanze legali del gazebo e della sua qualificazione giuridica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale censura e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini la posizione del gazebo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non solo apparente; tuttavia, nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente quanto alla individuazione del confine.
art. 112 c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la domanda avversaria rientra nel thema decidendum dell'azione di regolamento di confini e non introduce una domanda nuova.
artt. 115 e 116 c.p.c.
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura non può trasformarsi in una richiesta di riesame del prudente apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito, se la motivazione è congrua e logica.
art. 950 c.c.
azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
Nel regolamento di confini ciascuna parte può chiedere l'accertamento della linea ritenuta corretta e il giudice può utilizzare tutti gli elementi probatori attendibili, con valore solo sussidiario delle risultanze catastali.
art. 873 c.c.
violazione degli artt. 873, 2697 e 1158 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di distanze legali e usucapione della servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore.
art. 2697 c.c.
violazione degli artt. 873, 2697 e 1158 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova nel contestare l'accertamento dell'usucapione.
art. 1158 c.c.
violazione degli artt. 873, 2697 e 1158 c.c.
L'usucapione della servitù può riguardare anche il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore, quando il possesso utile risulti maturato per il tempo richiesto.
art. 167 c.p.c.
violazione ... nonché dell'art. 167 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale per contestare la tempestività delle deduzioni difensive, ma il motivo è stato rigettato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
È stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve individuare la linea di demarcazione sulla base degli elementi probatori ritenuti più attendibili, potendo ricorrere alle risultanze catastali solo in via sussidiaria quando manchino prove più significative.
- La domanda volta a far accertare il confine secondo la linea di fatto consolidata non costituisce domanda nuova, se resta interna al petitum e alla causa petendi dell'azione di regolamento di confini.
- La motivazione non è apparente se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito per scegliere il confine di fatto come confine reale, richiamando le prove acquisite.
- Il giudizio di legittimità non consente di riesaminare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo violazioni delle regole legali di valutazione o motivazione inesistente.
- Nel regolamento di confini il giudice può valorizzare anche i titoli di provenienza e lo stato di fatto esistente al momento degli acquisti, se tali elementi consentono di ricostruire il confine reale.
- Il frazionamento catastale assume rilievo decisivo solo se risulti specificamente allegato e richiamato nei successivi atti di trasferimento con valore negoziale vincolante.
- L'usucapione di una servitù consistente nel mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale è astrattamente ammissibile anche quando la costruzione originaria sia abusiva, perché l'irregolarità edilizia attiene al diverso piano pubblicistico e non esclude di per sé il possesso ad usucapionem.
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