Sentenza n. 7538/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del bando con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 105 (centocinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al D.M. registro decreti prot. n. 50 dell'8.05.2025, nonché al D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025; - di ogni clausola del bando di concorso per quanto di interesse; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto, compresi, ancorché non conosciuti, eventuali provvedimenti e atti istruttori connessi alla determinazione delle clausole del bando di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per 105 unità nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato dal decreto ministeriale che ha integrato i requisiti e riaperto i termini
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e il decreto modificativo deducendo plurimi vizi. Ha contestato, anzitutto, l'esclusione della classe di laurea LM-22 in Ingegneria Chimica dai titoli ammessi per i codici EPT-01 ed EPT-02, assumendo la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che il bando avesse illegittimamente applicato anche al personale interno i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, in violazione del CCNI del 28 agosto 2023 e del verbale di intesa del 26 settembre 2023. Ha censurato inoltre la limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale, il requisito della certificazione linguistica almeno di livello B2, la richiesta di un titolo post-lauream, il cumulo di abilitazione professionale, iscrizione all'albo e titolo post-lauream per i codici EPT-01 ed EPT-02, l'ampiezza ed eterogeneità delle materie della prova scritta per EPT-02, la mancata indicazione puntuale delle sedi di assegnazione e la mancata ripubblicazione del bando in versione coordinata. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'eccezione di irricevibilità: il decreto modificativo del bando, pubblicato l'11 luglio 2025 e accompagnato dalla riapertura dei termini, ha fatto decorrere un nuovo termine per l'impugnazione; il ricorso notificato il 9 ottobre 2025 è stato quindi tempestivo, considerando la sospensione feriale. Nel merito, il giudice ha ritenuto infondato il motivo relativo al personale interno, qualificando la procedura come concorso pubblico con riserva del 25% dei posti, non come progressione verticale interna. Di conseguenza, anche i dipendenti già in servizio devono possedere i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno; la disciplina contrattuale relativa alle progressioni interne non è applicabile e non vincola l'amministrazione nella definizione dei requisiti di un concorso pubblico. È stato respinto anche il motivo relativo all'esclusione della laurea LM-22. La scelta dei titoli di studio è espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o contraddittorietà. Per i profili EPT-01 ed EPT-02, riferiti rispettivamente ai lavori pubblici e ai trasporti, l'esclusione dell'ingegneria chimica è stata ritenuta coerente con la specificità delle funzioni; l'appartenenza al più ampio settore dell'ingegneria non determina l'equivalenza automatica dei titoli e non era stata dimostrata alcuna equipollenza normativa o prevista dal bando. Le ulteriori censure sono state dichiarate improcedibili per carenza di interesse, poiché, non possedendo la ricorrente il titolo di studio richiesto per i codici cui aspirava, l'eventuale accoglimento delle altre doglianze non le avrebbe consentito di partecipare alla selezione. Il Collegio le ha comunque esaminate per completezza, ritenendole infondate. La limitazione a un solo codice concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa e persegue l'obiettivo di evitare plurime idoneità, duplicazioni e ritardi nello scorrimento delle graduatorie. Il requisito linguistico B2 è stato ritenuto ammissibile, potendo la conoscenza della lingua straniera essere prevista quale requisito di partecipazione oltre che accertata nella prova orale. Il titolo post-lauream trova fondamento normativo ed è coerente con l'elevata specializzazione dei profili. Il cumulo di abilitazione, iscrizione all'albo e titolo post-lauream è giustificato dalla particolare qualificazione richiesta agli specialisti ingegneri. La prova scritta EPT-02 può avere contenuto ampio e multidisciplinare, in relazione alla pluralità delle funzioni dell'amministrazione; non deve essere calibrata sulle esigenze di singoli uffici. Non è necessaria l'indicazione analitica delle singole sedi, essendo sufficiente l'individuazione dell'ambito territoriale e potendo le sedi essere comunicate successivamente in base alle esigenze organizzative e all'ordine di graduatoria. Infine, non sussiste un obbligo generalizzato di ripubblicazione integrale coordinata del bando: è sufficiente la pubblicazione del decreto modificativo con modalità idonee e la riapertura dei termini. Il ricorso è stato pertanto in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Disciplina le progressioni verticali interne, fondate su procedure comparative riservate al personale interno; tale disciplina non si applica a un concorso pubblico con riserva di posti.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Regola l'accesso mediante procedure selettive pubbliche e consente la previsione di una riserva di posti per il personale interno, senza trasformare la procedura in una selezione interna.
art. 37 d.lgs. 165/2001
Consente di prevedere nei bandi l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno, di altre lingue straniere; secondo il giudice, la conoscenza può essere richiesta anche come requisito di partecipazione o titolo valutabile.
d.lgs. 75/2017
Ha modificato la disciplina dell'accesso al pubblico impiego consentendo, nel quadro richiamato dalla sentenza, di configurare la conoscenza linguistica anche quale requisito di partecipazione o titolo valutabile.
art. 35, comma 3, lett. e-ter), d.lgs. 165/2001
Consente di richiedere, per specifici profili o livelli di inquadramento caratterizzati da elevata specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di secondo livello o titoli equivalenti.
art. 3, comma 2, lett. g), d.P.R. 487/1994
Non impone l'indicazione analitica delle singole sedi di servizio, essendo sufficiente l'individuazione dell'ambito territoriale di destinazione.
art. 35-ter, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
La pubblicazione sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento è idonea a garantire la conoscibilità delle procedure concorsuali e delle relative modifiche.
art. 97 Cost.
Sorregge l'esigenza di buon andamento dell'amministrazione, rilevante anche nella configurazione delle modalità di reclutamento e nella limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, previo avviso alle parti; nel caso concreto l'avviso ha riguardato la verifica dei requisiti di partecipazione e il conseguente interesse alle ulteriori censure.
Massime di principio
- Un concorso pubblico con riserva di posti a favore del personale interno conserva natura pubblica e aperta all'esterno; i dipendenti interni che vi partecipano devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti esterni, senza poter invocare la disciplina delle progressioni verticali interne.
- La determinazione dei titoli di studio richiesti per un concorso rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa dell'amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o contraddittorietà; l'appartenenza di più lauree al medesimo settore generale non comporta la loro automatica equivalenza ai fini dell'ammissione.
- L'equipollenza o equiparazione di un titolo di studio ai fini concorsuali può essere riconosciuta soltanto sulla base di una previsione normativa o della lex specialis; non è consentito estendere in via analogica i titoli ammissibili sulla base della mera affinità dei percorsi formativi.
- L'amministrazione può limitare la partecipazione di ciascun candidato a un solo codice concorsuale quando la scelta sia ragionevolmente funzionale a evitare plurime idoneità, duplicazioni e ritardi nella copertura dei posti; il favor partecipationis deve essere bilanciato con buon andamento, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa.
- La conoscenza della lingua straniera può essere configurata dal bando, nell'ambito della discrezionalità organizzativa e nei limiti della ragionevolezza, come requisito minimo di partecipazione, anche quando la padronanza linguistica sia ulteriormente verificata in sede di prova orale.
- La mancata indicazione delle singole sedi di servizio nel bando non determina illegittimità quando siano individuati l'ambito territoriale di destinazione e le modalità successive di assegnazione secondo le esigenze organizzative e l'ordine di graduatoria; non sussiste inoltre un obbligo generalizzato di ripubblicare integralmente il bando in forma coordinata, se le modifiche sono pubblicate con modalità idonee e i termini sono riaperti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →