Sentenza n. 4019/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio - sezione Lavoro e Previdenza- nn. 28/2025 e 367/2025, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.059,52.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Ministero, di due sentenze del Tribunale di Busto Arsizio che lo avevano condannato al pagamento di spese legali distratte in favore del ricorrente, per complessivi 1.059,52 euro oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro e Previdenza - nn. 28/2025 e 367/2025. Le pronunce erano passate in giudicato per mancata impugnazione ed erano state notificate al Ministero, rispettivamente, il 21 febbraio e il 12 giugno 2025. Nonostante le notifiche, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle spese legali, distratte in favore del ricorrente, per l'importo complessivo indicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio, con distrazione in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato delle sentenze, la loro notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alle pronunce del giudice ordinario, mediante il pagamento delle somme dovute, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari, incluso il ricorso, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 400 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, in applicazione del principio di soccombenza e considerando il limitato impegno richiesto dalla controversia seriale.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, anche del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione forzata o per l'ottemperanza nei confronti delle amministrazioni debitrici è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché sia comprovata la definitività del titolo e l'Amministrazione non vi abbia adempiuto.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo esecutivo è procedibile solo dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il giudicato, la notificazione del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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